DECRETO CONTROLLI ANTIFRODE. Prime risposte del 22/11/2021.

L’Agenzia delle Entrate, in data 22/11/2021, ha aggiornato le FAQ in materia di “Bonus Edilizia” presenti sul proprio sito istituzionale integrandole con alcune risposte che interessano le novità introdotte dal c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021.

Si tratta di risposte importanti in quanto affrontano alcune questioni legate all’entrata in vigore delle nuove regole che hanno introdotto stringenti obblighi per coloro che intendono fruire di tutti i “Bonus Edilizia”, allorquando optano per la “cessione del credito” o lo “sconto in fattura”, e di cui Vi abbiamo dato ampia comunicazione sia per quanto attiene all’entrata in vigore della norma con l’articolo denominato  DECRETO CONTROLLI ANTIFRODE. Contrasto alle frodi in relazione alla “Detrazione 110%”, “Cessione del credito” e “Sconto in fattura” sia per quanto atteneva ai dubbi sorti in fase d’interpretazione con l’articolo DECRETO CONTROLLI ANTIFRODE. Urgono chiarimenti! .

Di seguito analizziamo le prime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito in data 22/11/2021.

Decorrenza delle nuove norme.

Come accennato, nell’articolo DECRETO CONTROLLI ANTIFRODE. Urgono chiarimenti! uno dei maggiori dubbi sollevati all’indomani della pubblicazione del decreto ha riguardato la sua decorrenza.

Su questo importante aspetto interviene una delle nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale, l’obbligo di apporre:

non ricorre nel caso in cui, trattandosi dei Bonus Edilizia di seguito elencati:

  1. recupero patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
  2. efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
  3. adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
  4. recupero / restauro facciate di cui all’art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019;
  5. installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;
  6. installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013.

diversi dal SuperBonus 110%, per i quali si è scelto lo “sconto in fattura”, il contribuente, alla data del 11/11/2021, e quindi prima dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021 abbia già ricevuto la fattura e l’abbia saldata per la parte non scontata rimasta a suo carico. Dunque l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il mancato invio della comunicazione  per l’esercizio dell’opzione entro la data del 11/11/2021 non comporta l’applicazione della nuova norma, in presenza di opzione per lo “sconto in fattura”.

Alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui, in data antecedente il 12/11/2021 è stata esercitata l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario.

A tale proposito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha già:

  • pubblicato la nuova modulistica;
  • le relative specifiche tecniche;
  • aggiornato il canale telematico;
  • e si é impegnata a rivedere, in brevissimo termine, il software di trasmissione, per adattarlo ai casi sopra descritti.

Inoltre, nelle FAQ si precisa anche che le comunicazioni delle opzioni inviate entro il 11/11/2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus 110%, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo la data del 11/11/2021, fatta salva la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di attuare la procedura di controllo preventivo e sospensione come previsto dalle nuove regole del decreto Controlli.

Contenuto delle asseverazioni e del visto di conformità.

In sintesi, il dubbio su questo aspetto riguarda il contenuto dell’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal Superbonus 110%, e cioè se tale asseverazione debba attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus110%, o solo la congruità delle spese.

Per l’Agenzia delle Entrate non ci sono dubbi: la norma prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” (art. 121, comma 1-ter, lett. b) D.L. n. 34/2020), per cui la nuova attestazione richiesta, al netto di eventuali altri adempimenti previsti dalle norme che regolano ogni agevolazione (ad esempio, quelli per le spese sul risparmio energetico), si riferisce alla congruità delle spese e non anche ai requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione.

Inoltre in tema di asseverazioni, in una FAQ si legge che, in attesa della pubblicazione del nuovo decreto attuativo del Ministero della Transizione Ecologica, la congruità delle spese richiesta dalla nuova normativa è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. In questo modo si è superato il vincolo temporale di attesa del decreto attuativo del Ministero della Transizione Ecologica che era vincolato alla conversione in Legge del del c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021

Infine, per quanto riguarda il visto di conformità, nelle FAQ si precisa che il visto va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. A meno che la dichiarazione non necessiti di un visto “generale”, come ad esempio, nel caso di compensazione di crediti superiori a 5.000 euro, ed in tal caso, il visto interessa l’intera dichiarazione dei redditi e non solo la documentazione relativa al Bonus Edilizia.