FATTURAZIONE ELETTRONICA. Chiarimenti della Agenzia delle Entrate. Circolare n. 14/E del 2019.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare Agenzia delle Entrate n_14_E del 17 giugno 2019, ha fornito una serie di chiarimenti attinenti all’argomento FATTURAZIONE ELETTRONICA E NON ELETTRONICA, per cui riguarda “tutte le fatture” comprese quelle emesse dai soggetti Forfettari.

I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella circolare sopracitata riguardano le modalità operative di emissione delle fatture, che sono oggetto del disposto dall’art. 21 DPR n. 633/72 così’ come modificato dall’art. 11 DL n. 119/2018 ai sensi del quale, a decorrere dall’01/07/2019, per cui in caso di emissione della fattura:

  • Immediata. La stessa può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione). In merito si evidenzia che nell’ambito della conversione in legge del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” detto termine è stato l’allungato a 12 giorni. Ciò significa che ; nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare, sia la data di effettuazione dell’operazione (data del DDT oppure dell’ultimo DDT in presenza di pluralità di DDT)  che la data di emissione. Si invita a prendere visione dell’esempio riportato nella circolare in riferimento riportato a pagina 16 della stessa ricordando che la il termine in vigore oggi, già modificato rispetto a quello della circolare è di 12 giorni.

Esempio di date per la fattura immediata

Ipotizziamo che il soggetto emettitore venda un bene il 28/06/2019 egli potrà comportarsi come di seguito evidenziato al fine di rispettare il dettame dell’ar.21 del DPR 633/72 tenendo conto del dettame del DL n. 34/2019:

    1. emettere e trasmettere la fattura il giorno stesso dell’operazione:
      – data dell’operazione: 03/06/2019,
      – data di emissione: 03/06/2019,
      – numero e data della fattura: fattura n° XXX del 03/06/2019,
      – campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: 03/06/2019.
    2. emettere e trasmettere la fattura in uno dei 12 giorni successivi, in modo da avere:
      – data dell’operazione: 03/06/2019,
      – data di emissione: entro il 15/06/2019 (si ricorda che il termine di 12 gg é da considerare SEMPRE come successivo al giorno d’emissione),
      – numero e data della fattura: fattura n° XXX del 03/06/2019,
      – campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: 03/09/2022.
  • Differita. L’Agenzia chiarisce che il maggior termine concesso per emettere la fattura immediata (12 giorni) non intacca quanto disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l’emissione della “fattura differita”. Resta quindi fermo che, per le cessioni/prestazioni effettuate nel corso dello stesso mese al medesimo cliente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del DDT o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate. Prima di proseguire, si ricorda che l’utilizzo di questo maggior termine, comporta in ogni caso, l’obbligo in capo all’emettitore della fattura,  in sede di liquidazione dell’Iva, di tener conto anche di queste fatture emesse nel epriodo successivo. Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all’indicazione della data, va evidenziato che l’Agenzia specifica che:
    “laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”.

Infine, riteniamo opportuno evidenziare che la predetta circolare, ribadisce che al 30/06/2019 è cessato il periodo di moratoria per le sanzioni da ERRATA EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE, e per cui è oltre modo doveroso ricordare che dal  01/07/2019 sono state riattivate tutte le sanzioni riguardanti la errata emissione di fatture elettroniche. Per la verità resta in vigore, fino al 30/09/2019, una riduzione delle sanzioni al 20% per i soggetti con liquidazione MENSILE che emettono le fatture elettroniche in ritardo ma comunque entro il termine  della liquidazione del periodo successivo. Ciò sta a significare che, laddove entro il 16/11/2019 il fornitore che liquida l’IVA su base MENSILE emetta una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate entro il 30/09/2019, potrà usufruire della riduzione delle sanzioni al 20 per cento.