REGIME FORFETTARIO. Un regime agevolato per piccoli fatturati.

Il regime forfettario è un regime fiscale, destinato alle imprese ed ai professionisti di minori dimensioni.

Si tratta della c.d. “flat tax” per le partite IVA che prevede agevolazioni fiscali e contributive, a patto di rispettare i requisiti di accesso e permanenza nel regime.

La Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015, ha introdotto, il regime forfettario.

Tale regime è stato successivamente modificato dalla Legge n. 145/2018 e dal D.L. n 124/2019 (per quanto riguarda i requisiti di accesso e di permanenza nel regime).

Possiamo evidenziare che il regime forfettario (che d’ora in poi chiameremo RF) é il  regime fiscale naturale per imprenditori e liberi professionisti con tassazione sostitutiva degli effetti dell’IRPEF, dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il RF è un regime fiscale agevolato, volto ad incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori. Per questo motivo prevede minori adempimenti e oneri da sostenere. Per questi soggetti resta comunque salva la facoltà di adottare i regimi fiscali ordinari con applicazione dell’IVA.

 

Perché é interessante il RF ?

Le caratteristiche principali ed i vantaggi del regime forfettario possono essere sintetizzate nel modo seguente:

  • Applicazione del regime di cassa per la determinazione del reddito. Il carico fiscale e contributivo é calcolato sulla base dei ricavi o compensi effettivamente percepiti nel periodo di imposta, poiché la fatturazione é dovuta solo al momento dell’incasso effettivo.
  • Determinazione dei costi dell’attività con metodo forfettario (indipendentemente dai costi sostenuti). Le spese sostenute per l’esercizio dell’attività non possono essere dedotte analiticamente dal reddito. Ad eccezione dei contributi previdenziali versati in ciascun periodo di imposta. Al posto della deduzione analitica dei costi è prevista una deducibilità forfettaria, con una aliquota in percentuale sul reddito che varia a seconda dell’attività esercitata.
  • Esclusione dall’ambito di applicazione di:
    • Imposta sul valore aggiunto (IVA);
    • Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • Ritenute di acconto.
  • Possibilità di applicare (su opzione) la fatturazione elettronica per avere la possibilità di ridurre di un’annualità i tempi di accertamento. Nel caso di operazione svolte nei confronti della Pubblica Amministrazione devono emettere fattura elettronica.
  • Possibilità di applicare (su opzione) la facoltà di chiedere all’INPS una riduzione del 35% dei contributi dovuti annualmente alla Gestione Ivs Artigiani e commercianti INPS. Te lo spiegherò meglio nel proseguo.

Quali sono i requisiti di accesso al regime forfettario 2021?

requisiti che devono essere rispettati per  poter accedere (o rimanere) al R.F. vanno verificati:

  • per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente;
  • per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti dell’anno in corso.

Il R.F.  è fruibile:

  • dalle persone fisiche (possono applicare questo regime anche le imprese familiari, purché in possesso dei relativi requisiti),
  • esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione, annoverati fra i codici Ateco 2007 individuati nella Tabella codici Ateco regime forfettario 2021 e coefficienti di redditività,
  • che rispettano i seguenti requisiti:
    • Limite di ricavi o compensi —-> Non superiore a € 65.000 (ragguagliati ad anno)
    • Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori —-> Ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi
    • Beni strumentali —->Nessuna condizione richiesta.

E’ opportuno precisare che ne primo anno di attività i compensi vanno ragguagliati ad anno. Se si effettuano più attività si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di 65.000 euro considerata la somma del fatturato dei singoli codici Ateco.

Per la verifica del limite dei compensi, occorre fare riferimento anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate. Cessioni e prestazioni per le quali, si sono verificati i presupposti dell’articolo 109, comma 2, del DPR n. 917/86.

Limite di ricavi e compensi annuali

Possono accedere al R.F. i contribuenti che hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro. Questo indipendentemente dal Codice Ateco 2007 applicato. Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non devono essere superiori a 65.000 euro. Il limite è unico e riguarda tutti i codici ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata.

Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori

Per poter esercitare una attività economica in R.F. è necessario che siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:

  • Lavoro accessorio,
  • Lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR,
  • Gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e
  • Le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Limite beni strumentali

Dal 2021 il R.F. non pone limite al valore dei beni strumentali per cui non si deve più rispettare alcun vincolo per il valore dei beni strumentali come invece accadeva in passato.

Esistono cause di esclusione dal R.F. dal 2021 ?

Per verificare la possibilità di accedere al Regime Forfettario dal 2021, è necessario fare attenzione a non rientrare in nessuna causa di esclusione.

Infatti, anche nel caso in cui si rispetti tutti i requisiti sopra evidenziati, esistono alcuni casi in cui non si può comunque applicare il regime forfettario. Si tratta delle seguenti fattispecie.

Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito

Residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo)

Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

  • Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
  • Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Svolgimento di attività con regimi speciali iva

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. Oppure di regimi forfetari di determinazione del reddito. Faccio riferimento al regime dell’Agricoltura, regime del margine, regime dell’editoria, etc. Per poter accedere al regime forfettario questi soggetti devono applicare il regime IVA ordinario, e non quello speciale.

Esclusione per soggetti fiscalmente residenti all’estero

I soggetti non residenti, ovvero fiscalmente residenti all’estero sono esclusi dal regime forfettario. Fanno eccezione quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In questo caso è necessario che tali soggetti producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. Solo in questo caso è possibile operare in regime forfettario anche da residenti all’estero.

Svolgimento di attività di cessione di fabbricati

Non possono applicare il regime forfettario i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del DPR n. 633/72. Oppure di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.

Partecipazioni in società di persone o di capitali

Non possono applicare il regime forfettario i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a:

  1. Società di persone, Associazioni professionali, imprese familiari;
  2. Controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata (anche in trasparenza) o associazioni in partecipazione. Deve trattarsi di società che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  3. Associazioni in partecipazione.

Aspetto importante è che per “controllo” deve intendersi il concetto di “partecipazione qualificata” ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86. Una partecipazione qualificata in una società presenta i seguenti requisiti (articolo 2359 c.c.):

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Si ricorda che queste cause di esclusione devono essere verificate nell’anno di applicazione del regime. E non nell’anno precedente.

Analisi delle attività riconducibili a quelle svolte in regime forfettario

Il secondo requisito richiesto dalla norma in esame è quello relativo all’esercizio da parte della SRL di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni“. Quindi, riepilogando, affinché trovi riscontro l’esclusione dal regime forfettario è necessario che si ravvisi sia il controllo, che l’esercizio di attività riconducibile a quella svolta in regime di vantaggio. La finalità perseguita è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte“.

La norma non richiede, peraltro, che l’attività del socio sia svolta (prevalentemente o meno) nei riguardi della SRL. Qualora, però, quest’ultima non svolga, ad esempio, delle prestazioni del socio in R.F. non sembrerebbe verificarsi l’ipotesi del frazionamento dell’attività.

Una prima soluzione, potrebbe essere quella di verificare la presenza di uno stesso codice ATECO della SRL e del socio con partita IVA individuale. Tuttavia, questa soluzione non può trovare riscontro. E’ necessario, infatti, andare a verificare l’attività concretamente svolta dalla SRL e dal soggetto che intende operare in R.F. . Soltanto qualora si possa riscontrare che le due attività svolte siano in collegamento tra di loro, opera l’esclusione. Si ritiene, comunque, che sia necessario individuare dei criteri oggettivi per identificare quando una attività può definirsi “collegata“.

Svolgimento di attività di lavoro dipendente

Un approfondimento particolare riguarda la possibilità di applicare il regime per chi esercita anche attività di lavoro dipendente. La preclusione al regime è connessa alla percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30.000 euro (art. 1 comma 57 nuova lett. d-ter) della L. n 190/2014). Tale limite non vale se il rapporto lavorativo è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente. Inoltre, non possono applicare il R.F. i soggetti che hanno percepito:

  • Redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati e
  • Esercitano attività d’impresa

prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti. Oppure in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. I redditi da lavoro dipendente sono quelli indicati negli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/86.

Fatturazione svincolata dall’ex datore di lavoro

La norma impedisce al soggetto di operare in R.F.  se fattura prevalentemente al suo ex datore di lavoro, per il quale era in essere un contratto di lavoro dipendente. Stesso impedimento è in vigore in relazione al datore di lavoro dipendente attuale, nel caso in cui il dipendente decida di aprire una partita IVA.

Questa normativa è volta ad evitare che i datori di lavoro trasformino contratti da lavoro dipendente in contratti a partita IVA. Affinché sia precluso l’esercizio in regime forfettario è necessario che almeno il 50% del fatturato di un soggetto derivi dall’ex datore di lavoro. Nel caso in cui l’ex datore di lavoro sia solo uno dei clienti del professionista o dell’imprenditore che opera con partita IVA, il regime forfettario non è precluso. Stessa cosa per il soggetto che fattura in mono-committenza.

Il fatto di operare per un unico committente non è causa di esclusione dal regime forfettario. Tuttavia, possono esserci problematiche legate alle c.d. “false partite IVA“ che comportano la trasformazione dei rapporti di “rapporti di lavoro subordinato”.

La fattura in regime forfettario per i contribuenti minori

Il principale vantaggio dei contribuenti che applicano il regime è che si trovano in ambito di franchigia IVA. Per questo motivo c’è l’esonero da buona parte degli adempimenti previsti in materia di IVA. La disciplina del regime forfettario ai fini IVA prevede l’espletamento di alcuni adempimenti a seconda del tipo di operazione posta in essere.

Adempimenti contabili in regime forfettario

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Tuttavia, i contribuenti che operano nel regime sono tenuti a:

  • Numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • Certificare i corrispettivi.

Devono, anche presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le scadenze previste dal DPR n. 322/98.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

Indicazioni da riportare in fattura per il regime forfettario 

Il soggetto che adotta il regime forfettario è tenuto a riportare in fattura la seguente dicitura:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111  a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario”.

Questo al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’IVA in fattura.

Regime forfettario e fattura elettronica

I soggetti che applicano il Regime Forfettario sono esonerati sino al 30/06/2022 dall’obbligo di emissione della Fattura Elettronica. Questi soggetti possono emettere, fino al 30/06/2022, normale fattura cartacea ai loro clienti. Sul lato passivo, ovvero, per le eventuali fatture che ricevono dai fornitori occorre prestare la dovuta attenzione. In pratica, si tratta di fare attenzione ad un “meccanismo a due vie” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che si trovano a ricevere fatture in formato elettronico cartaceo. Sul punto l’Agenzia delle Entrate hanno chiarito quanto segue:

“non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le e-fatture ricevute «nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche». In questo caso la fattura ha il codice di default «0000000»; restano obbligati negli altri casi di ricezione“.

Tale “meccanismo a due vie” sarà applicabile unicamente fino al 31/12/2022 poiché l’annualità 2023 vedrà per l’intero anno l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al soggetto RF.

Per i soggetti che applicano il R.F. vi sono perciò quattro possibilità, rispetto al ciclo passivo e attivo:

  1. Fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario “0000000”: secondo le Faq delle Entrate possono essere conservate in modalità tradizionale. Ferma restando la necessità di confermare il valore probatorio della stampa della fattura elettronica;
  2. Le Fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario specifico o tra mite Pec vanno conservate in modalità elettronica;
  3. Fatture ricevute ed emesse in forma cartacea: vanno conservate in modalità tradizionale;
  4. Fatture emesse in formato elettronico: vanno conservate in modalità elettronica. Sia che vengano emesse su base facoltativa, sia che vengano emesse obbligatoriamente, nei confronti di una pubblica amministrazione.

Incentivi all’adesione spontanea alla fatturazione elettronica

L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 comma 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127), pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (Circolare n. 9/E/2019, § 4.1). Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 comma 1 del DPR n. 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 comma 74 della Legge n. 190/2014) passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Regime forfettario: determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva

Il R.F. prescinde dalla determinazione del reddito in forma analitica.

Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta.

Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, deve essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 15% (che scende al 5% nel caso di prima apertura della partita IVA).

Riassumendo, è possibile riepilogare che:

  • Ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta;
  • L’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Impresa familiare in regime forfettario

In caso di applicazione del regime per imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell’impresa. Essa è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari. I contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP per i contribuenti che adottano il regime forfetario è ridotta dal 15% al 5%. Questa agevolazione per le Start-Up in regime forfettario è utilizzabile limitatamente ai primi 5 periodi d’imposta in cui è esercitata l’attività.

Questa riduzione si applica sia che si tratti di avvio di una nuova impresa, oppure di nuova attività artistica o professionale.

In particolare, è previsto che per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi, l’imposta sostitutiva è pari al 5%, a condizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitatonei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artisticaprofessionale o d’impresa. Anche in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime forfetario.

Il reddito determinato secondo i criteri del R.F. è rilevante, assieme al reddito complessivo IRPEF, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia.

Le agevolazioni contributive per il regime forfettario

L’applicazione del regime permette anche l’ottenimento di un’agevolazione contributiva. Si tratta di un’agevolazione valida esclusivamente per i soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione Ivs Artigiani e Commercianti Inps. In particolare, i soggetti beneficiari sono esclusivamente le ditte individuali che esercitano attività commerciale. Quindi, i professionisti, di qualsiasi genere, ne sono esclusi.

L’agevolazione contributiva consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti annualmente.

Al fine di fruire dell’agevolazione contributiva è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:

  • I soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica. Tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
  • I soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime forfettario.