SPLIT PAYMENT. Meccanismo per ridurre l’evasione IVA.

Lo “Split Payment” è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Attraverso tale meccanismo gli enti di Pubblica Amministrazione (PA) che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano l’IVA a debito risultante dalla fattura dei propri fornitori direttamente all’Erario; in questo modo l’IVA viene versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione, producendo importanti vantaggi finanziari per le casse statali e riducendo altresì il rischio di evasione fiscale IVA.

Lo split payment o scissione dei pagamenti rappresenta dunque un meccanismo atto a ridurre le frodi in ambito IVA e l’evasione fiscale che si applica a tutte le fatture ricevute dalle PA, a prescindere dal tipo di acquisto rilevante ai fini IVA.

Dopo l’entrata in vigore del DL 148/2017 è stato ulteriormente esteso l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment.

Come noto a partire dal 01/01/2018 sono cambiate le regole sulle fatture soggette a split payment IVA.

In precedenza, il DL 50/2017 aveva esteso l’applicazione dello split payment IVA anche ai professionisti soggetti a ritenuta d’acconto, oltre a prevedere fra i soggetti obbligati anche le società quotate.

Ma come compilare la fattura soggetta a split payment IVA 2017 e quale dicitura utilizzare? Ecco un esempio di modello fac simile fattura da utilizzare in questi casi.

La fattura emessa applicando il meccanismo di scissione dei pagamenti deve riportare la seguente dicitura:

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972

Chi sono i soggetti obbligati “Split Payment”?

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
    società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”.

Split payment IVA, soggetti esclusi:

  • enti privati o privatizzati;
  • aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
  • enti pubblici economici;
  • ordini professionali;
  • enti ed istituti di ricerca;
  • agenzie fiscali;
  • autorità amministrative indipendenti e agenzie.

Quali operazioni sono escluse dall’applicazione dello “Split Payment”?

Dal punto di vista oggettivo lo split payment IVA non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. nei seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

Split payment IVA, soggetti esclusi:

  • enti privati o privatizzati;
  • aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
  • enti pubblici economici;
  • ordini professionali;
  • enti ed istituti di ricerca;
  • agenzie fiscali;
  • autorità amministrative indipendenti e agenzie.