VISTO DI CONFORMITA’. Bonus Edilizia.

CHE COS’E’?

l visto di conformità è un documento, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, rilasciato ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/97.

Si tratta di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista abilitato, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo. I soggetti incaricati al rilascio del visto di conformità devono verificare anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.

Tenuto conto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, non ha ancora emanato le linee guida (Chek list di controllo), si può comunque evidenziare che il professionista dovrà controllare:

  1. la presenza di un idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile da parte del contribuente;
  2. il possesso di redditi imponibili;
  3. il deposito di eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia: CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Non necessitano di alcun titolo abilitativo gli interventi ricadenti in edilizia libera;
  4. la presenza delle relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori: ex legge 10/91; asseverazione della classe di rischio dell’edificio, notifica preliminare;
  5. la presenza del certificato catastale o della domanda di accatastamento;
  6. i documenti comprovanti il sostenimento della spesa;
  7. bonifici bancari o postali attestanti il pagamento delle fatture debitamente canalizzati, quando dovuto;
  8. le specifica documentazione per le spese sulle parti comuni. La certificazione da parte dell’amministratore di condominio dalla quale risultino: le generalità e il codice fiscale del condomino, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino;
  9. per gli interventi di efficienza energetica, copia della pratica Enea e della la ricevuta di trasmissione;
  10. l’esistenza dell’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da tecnici abilitati;
  11. la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione.

CHI LO PUO’ RILASCIARE?

Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che inoltre risultano regolarmente iscritti in apposito elenco tenuto presso l’Agenzia delle Entrate.