Di seguito analizzeremo le modalità di gestione IVA in capo ad un soggetto italiano a seguito dell’acquisto, fuori dall’Italia, di un mezzo di trasporto.
Innanzitutto è necessario chiarire che in Italia è considerato “nuovo” un mezzo di trasporto:
- che abbia percorso meno di 6.000 Km
e
- è stato ceduto meno di 6 mesi dopo la prima immatricolazione.
Trattandosi d’acquisto di mezzo di trasporto “nuovo” da un altro stato UE, la cessione è soggetta a tassazione IVA sempre nello Stato UE di destinazione.
Acquisto mezzo di trasporto nuove da altro Stato UE da parte di soggetto passivo IVA Italiano.
L’acquirente Italiano deve rispettare, innanzitutto la normale operatività per un acquisto Intracomunitario per cui si atterranno alla procedura della doppia annotazione (Reverse Charge) della fattura di acquisto sui registri Iva con contestuale integrazione dell’imposta, a credito e a debito.
Inoltre al fine di prevenire meccanismi fraudolenti con riferimento agli acquisti provenienti dal cosiddetto “mercato parallelo” (ossia veicoli acquistati da soggetti diversi dalla casa madre), con due provvedimenti direttoriali datati 25/10/2007, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 D.L. 262/2006, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 3 dicembre 2007, l’obbligo di versamento dell’Iva dovuta sulla prima rivendita nazionale in via preliminare all’immatricolazione del veicolo in quanto, se non si esibisce la ricevuta attestante tale versamento non sarà possibile procedere all’immatricolazione del veicolo.
Tale versamento va effettuato, senza possibilità di utilizzare in compensazione altri crediti tributari, con uno specifico modello F24, originariamente denominato “F24 immatricolazione auto UE” e successivamente, rinominato “F24 Versamenti con elementi identificativi” al fine di accogliere anche altre fattispecie diverse da quelle relative al commercio di veicoli.
Il modello stabilisce una corrispondenza univoca tra imposta versata e veicolo, in quanto sul modello occorre indicare il corrispondente numero di telaio: tali operazioni partecipano comunque alle liquidazioni periodiche e al volume d’affari e, in sede di determinazione dell’imposta a debito, devono essere scomputati i versamenti relativi ai singoli veicoli.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando appositi codici tributo istituiti con la risoluzione Agenzia delle Entrate 337/E/2007 :
- da 6201 a 6212 per i contribuenti mensili
- da 6231 a 6234 per i contribuenti trimestrali.
Inoltre, la modalità di liquidazione IVA del soggetto passivo IVA che ha effettuato l’acquisto intracomunitario dipende da una scelta operativa propria: Immatricola il mezzo di trasporto nuovo, prima della prima vendita oppure attende ad immatricolare al momento della prima vendita?
1° Ipotesi. Immatricolazione del mezzo di trasporto nuovo al momento della prima vendita.
La norma prevede che l’operatore che effettua la prima cessione nazionale versi l’Iva con riferimento al prezzo di vendita e quindi risulta irrilevante il prezzo pagato all’acquisto.
2° Ipotesi. Immatricolazione del mezzo di trasporto nuovo prima della prima vendita.
l’Agenzia delle Entrate con la circolare 52/E/2008 ha precisato che in tal caso, il versamento va effettuato sulla base del valore normale del veicolo. Detto valore normale non è il valore d’acquisto dal soggetto UE ma il valore normale del mezzo di trasporto specifico in libero commercio in Italia (esempio 4Ruote).
Qualsiasi sia l’ipotesi operativa, occorre:
- effettuare il versamento utilizzando il codice tributo relativo al periodo nel quale viene effettuato il pagamento a mezzo modello F24, che per praticità e semplificazione nella gestione delle liquidazioni IVA dovrebbe coincidere con il mese di fatturazione;
- il versamento deve essere annotato nelle scritture contabili indicando che si tratta di un versamento d’imposta “anticipato” al fine dell’immatricolazione del veicolo. A tale fine si consiglia di creare un apposito mastrino contabile, diviso per mese, ove accantonare l’imposta versata in anticipo;
- successivamente, quando il veicolo sarà ceduto ad un terzo, nella liquidazione periodica, al fine di determinare l’imposta a debito/credito del periodo, sarà necessario tener conto dell’imposta già versata autonomamente.
Peraltro, al fine di arginare fenomeni fraudolenti in materia di applicazione dell’Iva, l’articolo 1, comma 386, L. 311/2004 (Finanziaria per l’anno 2005) ha introdotto l’articolo 60-bis D.P.R. 633/1972, recante una previsione di responsabilità solidale tra cessionario e cedente di un bene qualora la cessione avvenga, senza ragioni documentate, ad una corrispettivo inferiore al valore normale del bene : tale responsabilità solidale riguarda determinate categorie di beni, tra i quali ricadono anche i mezzi di trasporto nuovi.
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della presente disciplina si evidenzia che sono esclusi dal versamento preventivo dell’Iva, tramite modello F24 con elementi identificativi, le seguenti fattispecie:
- acquisti intracomunitari di veicoli nuovi acquistati dalle case costruttrici che siano provvisti del codice di antifalsificazione, in quanto tale procedura già di per sé garantisce l’impossibilità di porre in essere il meccanismo di frode che la disposizione in commento intende arginare;
- acquisti intracomunitari di veicoli non destinati alla rivendita: la già citata circolare Agenzia delle Entrate 52/E/2008 precisa infatti che, malgrado non vi sia alcuna esplicito esonero nella norma, tale procedura per le finalità antifrode che persegue deve intendersi applicabile unicamente ai soggetti passivi che operano nel settore della vendita commerciale dei veicoli. Pertanto, i soggetti passivi nazionali che effettuano un acquisto intracomunitario di un veicolo non destinato alla rivendita ma al contrario al fine di utilizzarlo quale bene strumentale nella propria attività sono esclusi dalla procedura di versamento con F24 elementi identificativi, ma si atterranno alla procedura della doppia annotazione della fattura di acquisto sui registri Iva con contestuale integrazione dell’imposta, a credito e a debito. Necessariamente la prima sarà detraibile secondo le regole di detrazione previste dalla disciplina nazionale (quindi, ordinariamente, al 40%). La circolare Agenzia delle Entrate 52/E/2008 ricorda altresì che tali operatori, malgrado esonerati dal versamento dell’imposta, sono comunque tenuti ad effettuare la comunicazione propedeutica all’immatricolazione del veicolo: essi quindi dovranno presentare il documento di acquisto numerato ed integrato, nonché una dichiarazione attestante l’oggetto della propria attività e la volontà di utilizzare il mezzo nell’esercizio dell’attività medesima e non per la rivendita;
- acquisto del solo telaio per la costruzione di motorhome e autocaravan: come precisato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 19/E/2009 se i telai oggetto di acquisto intracomunitario costituiscono uno dei componenti per la realizzazione in Italia di veicoli che dovranno essere sottoposti a collaudo, l’immatricolazione dei veicoli ottenuti non dovrà sottostare alla disciplina del modello F24 elementi identificativi. Il telaio non è infatti di per sé un mezzo di trasporto, pertanto il suo acquisto intracomunitario non realizza il presupposto per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9, D.L. 262/2006; occorre invece utilizzare il modello F24 elementi identificativi quando il veicolo (privo del codice antifalsificazione) acquistato da altro paese UE è oggetto di allestimento o completamento in Italia (in quanto situazione diversa dall’acquisto di un semplice pezzo come il telaio);
- ciclomotori: poiché la disciplina del modello F24 elementi identificativi riguarda autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, l’acquisto intracomunitario di ciclomotori non obbliga al versamento anticipato dell’Iva con il modello F24 elementi identificativi, ma si applicheranno le tradizionali procedure di immatricolazione;
- macchina agricole e macchine operatrici: non si applica l’F24 elementi identificativi per le medesime considerazioni proposte per i ciclomotori;
- territori esclusi dalla disciplina Iva comunitaria: l’immatricolazione non è subordinata al versamento tramite modello F24 quando il veicolo proviene dalle Isole Canarie, Livigno, Campione d’Italia, Monte Athos, Isola di Helgoland, territorio di Buesingen, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355 par.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Ceuta, Melilla, Isole Aland, le isole Anglo-Normanne, in quanto non sono considerati territorio doganale comunitario ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972. Allo stesso modo, anche Gibilterra è estranea al territorio doganale comunitario, ai sensi degli articoli 28 e 29 dell’Atto di Agenzia delle Entratesione del Regno Unito al Trattato Istitutivo delle Comunità Europee. L’immatricolazione è subordinata alla presentazione della documentazione che comprova l’assolvimento dell’imposta in dogana. Caso diverso è l’acquisto dal Principato di Monaco: trattasi di acquisto da territorio francese, quindi l’immatricolazione di un veicolo proveniente da tale paese richiede l’utilizzo del modello F24 elementi identificativi.
Acquisto mezzo di trasporto nuovo da altro Stato UE da parte di soggetto privato Italiano.
L’acquirente entro 30 gg dall’acquisto e prima della immatricolazione deve presentare una dichiarazione in duplice copia contenente gli elementi identificativi di venditore e acquirente con l’aggiunta della copia della fattura o dell’atto di cessione. L’ufficio sulla base di detta dichiarazione liquida l’IVA che il soggetto privato verserà con un modello F24.
In seguito al versamento dell’Iva, si procede all’immatricolazione. A tale fine il soggetto privato:
- effettua entro 15 gg dall’acquisto una comunicazione al Dipartimento dei Trasporti (Motorizzazione Civile);
- consegna al medesimo Dipartimento copia della fattura d’acquisto e copia della quietanza di pagamento del modello F24 liquidato dall’Agenzia delle Entrate.
Acquisto mezzo di trasporto usato da altro Stato UE da parte di soggetto passivo IVA Italiano.
Nella prassi operativa dell’Amministrazione Finanziaria, l’acquisto intracomunitario di auto “usate” rappresenta, un’attività a rischio di evasione fiscale.
Lo schema più utilizzato è il seguente: il cedente considera la vendita come una cessione intracomunitaria non imponibile nel proprio Paese, ma soggetta a Iva ordinaria nello Stato del cessionario. Il cessionario, a sua volta, considera l’acquisto come un’operazione soggetta al regime del margine, soggetta quindi a imposta nel Paese del cedente.
In tal modo, nessuno dei due operatori paga l’Iva sullo scambio intracomunitario e in occasione della rivendita dell’autoveicolo da parte dell’operatore italiano, l’imposta viene applicata secondo il regime del margine e non sul prezzo pieno di vendita (principio applicato nel caso di cessione di mezzo di trasporto “nuovo”).
La norma di riferimento è il decreto Legge n. 41 del 23/02/1995 ed i “documenti di prassi” di riferimento sono le Circolare della Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/07/2003 e 14/E del 26/02/2008.
Vista la rischiosità intrinseca della tipologia dello scambio commerciale specifico, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 40/2003, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale degli acquisti di autoveicoli usati provenienti da altri Stati dell’Unione europea in relazione alla disciplina del regime del margine.
In tale documento, si ricorda che il regime speciale “ha come scopo quello di evitare una doppia imposizione su beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di Iva, che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata”.
Tenuto conto di detto scopo, la circolare rammenta che la successiva commercializzazione degli autoveicoli usati può essere effettuata con l’applicazione dell’Iva secondo il particolare sistema del margine quando il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, li ha acquistati:
- da un privato consumatore Italiano ed Europeo ex 36 del DL 41/95;
- da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione;
- da un soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
- da un soggetto passivo (nazionale o comunitario) che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.
Ne consegue che, qualora non ricorrano le suddette condizioni, alla cessione di autoveicoli usati si applica l’imposta nei modi ordinari. Tale documento recita testualmente “pertanto, le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettati a Iva sul margine di profitto per il solo motivo che sono qualificabili come usati, ma occorre verificare caso per caso se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa speciale”.
Alla luce di tali considerazioni, la circolare in commento chiarisce che “in caso di acquisto di autoveicoli usati da parte di soggetto Iva nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è necessario verificare preliminarmente se il cedente comunitario, che comunque emette fattura senza esposizione dell’imposta, abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria. Infatti, mentre nel primo caso il corrispettivo è già comprensivo di Iva, nell’ipotesi di cessione intracomunitaria l’imposta non risulta applicata in quanto il bene deve assolvere l’Iva nel paese di destinazione, imponendo al cessionario italiano l’adempimento degli obblighi previsti dagli art. 46 e seguenti del D.L. 331 del 1993”.
Pertanto, per le cessioni effettuate con il regime del margine, è opportuno che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di operazioni soggette a detto regime. Tuttavia, tale annotazione “non esime l’acquirente da responsabilità qualora in base a elementi oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale” (ad esempio, nel caso in cui risulti intestatario dell’autoveicolo un’impresa di noleggio di mezzi di trasporto, che lo ha utilizzato come bene proprio dell’attività, detraendo l’imposta assolta sull’acquisto). In tal caso, quindi, la successiva rivendita non può essere effettuata in regime del margine per cui, “nel caso di rapporto intracomunitario, il cessionario italiano, soggetto di imposta, dovrà assolvere a tutti gli obblighi sugli acquisti intracomunitari”.
Di conseguenza, “se la fattura emessa dal rivenditore comunitario non contiene l’indicazione che la cessione è stata effettuata con il regime del margine, ovvero se pur riportando tale indicazione, è desumibile oggettivamente l’inapplicabilità dello stesso, il cessionario nazionale dovrà assolvere agli adempimenti relativi agli acquisti intracomunitari, prescritti dagli articoli 46 e seguenti del D.L. n. 331 del 1993, effettuando le eventuali variazioni ai sensi dell’art. 26 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 per gli acquisti erroneamente considerati come rientranti nel regime del margine. Per le successive rivendite interne l’operatore italiano dovrà applicare l’Iva secondo il sistema ordinario, procedendo a eventuali rettifiche delle cessioni erroneamente effettuate con utilizzo del regime del margine”.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per il contrasto alle frodi Iva nel settore del commercio delle auto usate con la circolare 14/2008, nella quale l’amministrazione finanziaria ha illustrato le modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime Iva del margine. In particolare, “al fine di prevenire l’eventuale abusivo ricorso al predetto regime speciale Iva e salvaguardare l’affidamento degli operatori legittimati”, vengono fornite ulteriori istruzioni e precisazioni riguardanti gli adempimenti necessari per l’immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel regime del margine.
Si prevede, quindi, che l’operatore nazionale che effettua l’acquisto dei predetti beni da operatori residenti nei Paesi membri dell’Unione europea e che ritiene che l’operazione sia stata correttamente assoggettata al regime del margine deve, prima di richiedere l’immatricolazione, esibire o trasmettere agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti (necessari per ottenere l’immatricolazione dell’autoveicolo):
- fattura di acquisto ricevuta dall’operatore comunitario o altro titolo di acquisto
- carta di circolazione estera
- eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da: a) un privato consumatore; b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione; c) un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro; d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.
A fronte di ciò, gli uffici locali sono chiamati, in sede di controllo preliminare, a esaminare congiuntamente la carta di circolazione e la fattura (o altro titolo d’acquisto) per appurare la presenza di requisiti minimi per la legittima applicazione del regime del margine. In particolare, per consentire una tempestiva immatricolazione delle auto e per non essere di ostacolo agli ordinari flussi commerciali, gli uffici locali devono:
- verificare che la data di prima immatricolazione, risultante dalla carta di circolazione, sia antecedente di almeno sei mesi
- verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo, figuri almeno una persona fisica, nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un consumatore finale
- verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi.
In caso di esito positivo di tali riscontri, l’ufficio comunica alla Motorizzazione i dati necessari per l’immatricolazione.
Inoltre, nel caso in cui dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di società/imprese (ipotesi probabile, visto che in alcuni Stati membri non sussiste l’obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari dell’autoveicolo), l’operatore italiano che intende procedere all’immatricolazione deve rendere apposita dichiarazione dalla quale risulti la legittimità dell’applicazione del regime del margine (e cioè che abbia acquistato da un privato consumatore o da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione ovvero da un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia, nel proprio Stato membro oppure da un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine).
Tale dichiarazione deve essere corredata da idonea documentazione (ad esempio, la fattura di cessione tra i due soggetti esteri).
Nel caso in cui la documentazione di supporto non sia ritenuta sufficiente (ovvero sia assente), l’ufficio locale attiva una immediata procedura di controllo, “supportato dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli uffici dell’amministrazione finanziaria nazionali e comunitari” per verificare che il veicolo sia assoggettabile al regime del margine.
Infine, la circolare sottolinea che “la procedura descritta – realizzata in funzione di contrasto all’eventuale abuso del regime del margine – è ispirata dalla duplice esigenza della speditezza del riscontro, indispensabile per evitare blocchi non tollerabili nell’immatricolazione degli autoveicoli, e della garanzia sulla sussistenza di requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l’adozione del regime speciale Iva. Pertanto, il riscontro positivo a seguito della procedura sopra descritta, pur consentendo l’immatricolazione dell’autoveicolo, non esclude gli eventuali successivi accertamenti sull’effettiva legittimità dell’applicazione del regime del margine, per verificarne la sussistenza dei presupposti, illustrati nella circolare n. 40/E del 18 luglio 2003, anche sulla base degli elementi di incongruenza che dovessero emergere dall’ulteriore esame della documentazione esibita”.
Tenuto conto dell’articolazione normativa è stata predisposta una SCHEDA RIASSUNTIVA.
Acquisto mezzo di trasporto usato da altro Stato UE da parte di soggetto privato Italiano.
Trattandosi d’acquisto di mezzo da trasporto “usato” da un altro stato UE, la cessione è soggetta a tassazione IVA sempre nello Stato UE di partenza per cui non si pongono alcuna particolarità in materia IVA in fase di acquisto.
Acquisto mezzo di trasporto nuovo ed usato da altro Stato extra UE da parte di qualsivoglia soggetto Italiano.
Trattandosi d’acquisto di mezzo da trasporto da un altro stato extra UE, la cessione è soggetta a tassazione IVA sempre nella Dogana di entrata nel territorio Europeo e dunque l’operatore Italiano soggetto ad IVA gestirà l’acquisto come una normale importazione e la successiva cessione come una cessione ordinaria.