AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE. Incompatibilità dopo la legge 238/2021.

Incompatibilità
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (cfr. art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989, modificata dalla Legge n. 238/2021 – in vigore dal 01/02/2022):

  • con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;
  • con l’attività svolta in qualità di dipendente di un imprenditore che esercita le attività di cui al punto 1), nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.  Con nota del 12 maggio 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che l’unica eccezione a tale divieto è riservata a pubblici dipendenti in regime di part-time non superiore al 50%;
  • con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi;

Inoltre dopo il dal 01/02/2022 restano vigenti le seguenti incompatibilità derivanti da altre diverse normative:

  • con l’attività di agente e/o rappresentante di commercio, ai sensi dell’art. 5 della Legge 3 maggio 1985, n. 204.
  • con l’attività di amministratore di condominio (parere n. 128364 del 22 maggio 2019, il Ministero dello sviluppo economico)

In deroga a quanto disposto dall’art. 5 comma 3 sopra riportato, dal 27/08/2022, l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione creditizia disciplinata dagli artt. 128-sexies e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Tale deroga è stata introdotta dall’art. 28, comma 1 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.