AUTOVETTURA AZIENDALE DATA IN USO A UN DIPENDENTE.

Acquistare una vettura aziendale, per concederla in uso ad un dipendente, comporterà possibili conseguenze fiscali diverse, a seconda delle varie possibilità. Di seguito analizziamo le varie situazione e le relative conseguenze:

1. Autovettura concessa al dipendente per uso esclusivamente aziendale.

In questa ipotesi, il lavoratore dipendente non ottiene nessun beneficio personale, e dunque non è configurabile alcuna:

  • tassazione a suo carico,
  • contribuzione di un qualunque importo.

2. Autovettura concessa al dipendente esclusivamente per uso privato.

In questa ipotesi, il lavoratore dipendente ottiene il beneficio personale di poter utilizzare un autovettura di terzi per scopi personali e dunque è configurabile la percezione di un reddito “in natura” e come tale interamente tassabile. Il valore soggetto a tassazione è quello normale della vettura, cioè il valore c.d. di mercato, prendendo come riferimento le tariffe di autonoleggio.

3. Autovettura concesso al dipendente per uso promiscuo.

In questa ipotesi, il lavoratore dipendente utilizzerà l’autovettura sia per esigenze aziendale che personali e dunque la concessione in uso della vettura in tale ipotesi produce parzialmente un reddito tassabile . In questo caso il reddito “in natura” (calcolato in base alle risultanze delle tabelle ACI è assoggettabile a:

  • tassazione sui redditi,
  • contribuzione previdenziale,

Le 3 diverse ipotesi sopra esposte, determino conseguenze fiscali differenti in capo all’azienda in relazione alla deducibilità dei costi dell’autovettura.

L’ipotesi 1) e 2) sopra esposte non comportano alcuna differenza di applicazione delle norme relative alla deducibilità dei costi dell’autovettura in capo al datore di lavoro.

L’ipotesi 3) che peraltro é formula più utilizzata dalle imprese, consente al datore di lavoro di

  • dedurre i costi di gestione dell’autovettura al 70% anziché al 20%, 
  • senza limitazione d’importo di valore dell’autovettura
  • senza condizionamenti relativi al fringe benefit in capo al dipendente

e però a condizione che:

  • l’uso promiscuo sia comprovato da idonea documentazione (lettera di assegnazione);
  • l’utilizzo della vettura rientri tra le mansioni del dipendente;
  • il mezzo sia assegnato a quest’ultimo per la maggior parte del periodo di possesso e comunque si tenga presente che l’assegnazione in uso può assumere anche caratteri di discontinuità con il diritto del datore di lavoro di cumulare i giorni di assegnazione ai vari dipendenti.

NOTE:

Si consiglia sempre, nelle ipotesi 2) e 3) di inserire indicazioni, nella lettera d’assegnazione dell’autovettura, circa l’individuazione dei soggetti appartenenti alla famiglia del lavoratore dipendete che possono guidare l’autovettura e di regolare i rapporti assicurativi del datore di lavoro in base a dette indicazioni.

Qualora all’amministratore della società sia erogato un compenso come co.co.co., l’eventuale assegnazione allo stesso di una vettura aziendale comporta in capo al amministratore l’applicazione delle regole di determinazione del fringe benefit così come innovate recentemente secondo il principio che “meno l’autovettura inquina e meno è tassata”, ma non è applicabile, in capo alla società, la deduzione al 70%.