Come si deve comportare un soggetto passivo IVA allorquando cede un’autovettura che al momento dellìacquisto ha subito un detrazione limitata dell’IVA?
Il comportamento in fase di cessione di un’autovettura é condizionato dalla
detrazione dell’IVA che è stata operata al momento dell’acquisto del bene stesso.
Le norme che determianno il comportamento da seguire nel caso in cui si afronta la cessione di beni che al momento dell’acquisto, hanno subito limitazioni totale o parziale della detrazione Iva, sono due e si ritrovano all’interno del D.P.R. 633/1972:
- la prima è contenuta nell’articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies secondo cui sono
operazioni esenti “le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il
diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e
19-bis2”; - la seconda è riportata nell’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 e prevede che “per le
cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata
ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la
base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali
disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.
L’articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972 prevede l’esenzione Iva per le cessioni di beni sotto la condizione che l’imposta all’atto dell’acquisto non sia stata detratta totalmente ai sensi:
- dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972, ad esempio per motivi di mancata inerenza dell’acquisto rispetto all’attività esercitata, oppure a seguito di un’afferenza diretta con un’operazione attiva che non conferisce il diritto alla detrazione;
- dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972. In questo caso l’indetraibilità è dovuta a cause di carattere oggettivo quali ad esempio l’acquisto di un aereomobile da parte di una società che svolge attività immobiliare (articolo 19-bis1, comma 1, lett. a, D.P.R. 633/1972);
- dell’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972. Questa ipotesi prevede l’indetraibilità dell’Iva a seguito di rettifica della detrazione; ciò può accadere, ad esempio, quando i beni acquistati vengono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.
Quando, invece, la detrazione dell’imposta è parziale, si applica l’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972, il quale prevede che qualora, all’atto dell’acquisto del bene, il diritto alla detrazione sia stato parzialmente limitato ai sensi dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile dell’operazione di cessione è proporzionale all’Iva detratta all’atto dell’acquisto.
La disposzione dell’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 è spesso applicata nell’ambito delle cessioni delle autovetture.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle varie tipologie di fatturazione possibili:
Dunque in fase di vendita il cedente comporrà la propria fattura nel seguente modo:
1) VEICOLI ACQUISTATI FINO AL 31/12/2000
Si configura un’operazione esente ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies, DPR 633/1972.
2) VEICOLI ACQUISTATI DALL’01/01/2001 AL 31/12/2005
In base alla modalità del accordo di vendita si configura una delle seguenti operazione. Abbiamo utilizzato l’esempio ci uan cessione di una autovettura per euro 10.000:
-
- corrispettivo di cessione € 10.000 IVA compresa. L’Iva compresa nel corrispettivo è pari al 22% del 10% del prezzo pattuito (equivale a dire il 2,20% del 100% del prezzo); pertanto, si moltiplica il valore corrispettivo (10.000) per la percentuale = 2,1526 %. Da cui risulta l’Iva. Poi si calcolo il corrispettivo netto sottraendo al corrispettivo lordo (10.000) l’Iva calcolate (215,26)= € 9.784,74 si calcola il 90% (8.806,27 euro) che sarà considerato “fuori campo” (EX ART. 13, C. 5, DPR 633/72) e il 10% (978,47 euro) costituirà la base imponibile che a sua volta genererà l’IVA per 215,26.
- il corrispettivo di cessione venisse concordato in € 10.000 più Iva, l’operazione si presenterebbe molto più semplice, in quanto la fattura dovrebbe così svilupparsi: _ Euro 9.000 (pari al 90%) fuori campo(EX ART. 13, C. 5, DPR 633/72); _ Euro 1.000 (pari al 10%) imponibile al 22 per cento; _ Euro 220 Iva al 22%; _ Euro 10.220 TOTALE fattura.
3) VEICOLI ACQUISTATI DALL’01/01/2006 AL 13/09/2006
Si configureranno ipotesi simili a quanto indicato al precedente punto 2 con l’accortezza di sosstituire la percentuale del 10% con la percentuale d’inerenza utilizzata al momento dell’acquisto della’utovettura.
4) VEICOLI ACQUISTATI DALL’14/09/2006 AL 27/06/2007
In base alla modalità del accordo di vendita si configura una delle seguenti operazione. Abbiamo utilizzato l’esempio ci uan cessione di una autovettura per euro 10.000:
- corrispettivo di cessione € 10.000 IVA compresa. L’Iva compresa nel corrispettivo è pari al 22% del 15% del prezzo pattuito (equivale a dire il 3,1946% del 100% del prezzo); pertanto, si moltiplica il valore corrispettivo (10.000) per la percentuale = 3,1946 %. Da cui risulta l’Iva. Poi si calcolo il corrispettivo netto sottraendo al corrispettivo lordo (10.000) l’Iva calcolate (319,46)= € 9.680,54, si calcola il 85% (8.228,46 euro) che sarà considerato “fuori campo” (EX ART. 13, C. 5, DPR 633/72) e il 15% (1.452,05 euro) costituirà la base imponibile che a sua volta genererà l’IVA per 319,46.
- il corrispettivo di cessione venisse concordato in € 10.000 più Iva, l’operazione si presenterebbe molto più semplice, in quanto la fattura dovrebbe così svilupparsi: _ Euro 8.500 (pari al 85%) fuori campo(EX ART. 13, C. 5, DPR 633/72); _ Euro 1.500 (pari al 15%) imponibile al 22 per cento; _ Euro 330 Iva al 22%; _ Euro 10.330 TOTALE fattura.
5) VEICOLI ACQUISTATI DAL 27/06/2007
In base alla modalità del accordo di vendita si configura una delle seguenti operazione. Abbiamo utilizzato l’esempio ci uan cessione di una autovettura per euro 10.000:
- corrispettivo di cessione € 10.000 IVA compresa. L’Iva compresa nel corrispettivo è pari al 22% del 40% del prezzo pattuito (equivale a dire il 8,0882 % del 100% del prezzo); pertanto, si moltiplica il valore corrispettivo (10.000) per la percentuale = 8,0882 %. Da cui risulta l’Iva. Poi si calcolo il corrispettivo netto sottraendo al corrispettivo lordo (10.000) l’Iva calcolate (808,82)= € 9.191,18, si calcola il 60% (5.514,71 euro) che sarà considerato “fuori campo” (EX ART. 13, C.5, DPR 633/72) e il 40% (3.676,47 euro) costituirà la base imponibile che a sua volta genererà l’IVA per 808,82.
- il corrispettivo di cessione venisse concordato in € 10.000 più Iva, l’operazione si presenterebbe molto più semplice, in quanto la fattura dovrebbe così svilupparsi: _ Euro 6.000 (pari al 60%) fuori campo(EX ART. 13, C.5, DPR 633/72); _ Euro 4.000 (pari al 40%) imponibile al 22 per cento; _ Euro 880 Iva al 22%; _ Euro 10.880 TOTALE fattura.