Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30/12/2025, n. 301, prevede all’art. 1, commi da 82 a 101 la nuova riedizione della nota “definizione agevolata delle cartelle di pagamento” già rinominata “Rottamazione Quinquies” con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2023 . Inoltre con i commi da 102 a 110 è introdotta l’estensione della definizione agevolata ai tributi gestiti direttamente dalle Regioni e dagli enti locali.
Ai fini dell’adesione alla nuova rottamazione il debitore dovrà:
- presentare un’apposita domanda entro il 30/04/2026;
- effettuare il pagamento della prima rata (massimo 54 rate bimestrali) / unica soluzione di quanto dovuto entro il 31/07/2026.
Rispetto alle precedenti “edizioni” della rottamazione sono state apportate alcune modifiche importanti, di seguito evidenziate:
- la definizione è “limitata” a “ruoli” (cartelle esattoriali) dovuti:
- a seguito del ricevimento di “avvisi bonari”,
- ai contributi previdenziali INPS,
- a multe stradali.
- è prevista una rata minima pari a euro 100,00;
- gli interessi dovuti a decorrere dalla seconda rata sono fissati al 3,00 %.
Di seguito analizzeremo nel dettaglio i sopra indicati commi dal 82 al 110 dell’art.1 della Legge n. 199/2025.
QUALI SOMME RIENTRANO NELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?
La Rottamazione-Quinquies consente la possibilità di estinguere il debito originario, senza dover onorare:
- sanzioni,
- interessi (anche di mora),
- qualsivoglia altre somme aggiuntive,
- somme maturate a titolo di aggio,
riguarda i debiti:
- derivanti dall’omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione introdotta nella Rottamazione Quinquies non consente di effettuare la definizione con riferimento alle imposte di seguito evidenziate:
- registro,
- bollo,
- successione,
- donazione;
- contributi previdenziali INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento);
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione introdotta nella Rottamazione Quinquies non consente di effettuare la definizione con riferimento alle imposte di seguito evidenziate:
- affidate entro il 31/12/2023 all’Agente della riscossione a titolo di capitale (tenuto conto che la norma non fa riferimento alla data di “notifica al contribuente”, sarà l’Agente della riscossione a mettere a disposizione del contribuente i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili);
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.
Inoltre possono essere estinti :
- pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto di:
- definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’01/01 al 30/09/2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019);
- i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01/01/2000 – 30/06/2022 per i quali al 30/09/2025 si è determinata l’inefficacia della definizione , oggetto di:
- definizione agevolata dei carichi dall’01/01/2000 al 30/06/2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
- riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
Inoltre, in relazione alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la Rottamazione Quinquies è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
QUALI DEBITI NON RIENTRANO NELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?
La Rottamazione Quinquies non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente delle riscossione nel periodo 01/01/2000 – 30/06/2022 per i quali al 30/09/2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data , oggetto di:
- definizione agevolata dei carichi dall’1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
- riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
QUAL’E’ LA MODALITA’ DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?
Il contribuente interessato ad usufruire della definizione agevolata, deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita domanda di adesione da presentare:
- entro il 30/04/2026 ;
- utilizzando l’apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato:
- dati anagrafici del contribuente,
- l’elenco dei “debiti” da definire in forma agevolata,
- il numero di rate scelto per il pagamento,
- la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione ed la contestuale dichiarazione d’impegno “a rinunciare a tali giudizi”.
QUALI SONO LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL’ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?
Come conseguenza della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente debitore, l’Agente per la riscossione, entro il 30/06/2026 comunicherà al contribuente debitore:
- la quantificazione del debito dovuto a fronte della definizione,
- l’importo delle singole rate scelte dal contribuente,
- nonché la data della relativa scadenza.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31/07/2026;
- in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, fermo restando che il primo pagamento deve avvenire entro il 31/07/2026. Si ricorda che l’importo della singola rata non può essere inferiore ad euro 100,00. Le scadenze delle rate sono riportate nella tabella sottostante:
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RATE |
SCADENZE (*) |
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Dalla 1° alla 3° |
31/07, 30/09, 30/11 del 2026 |
| dalla 4° alla 51° |
31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09 e 30/11 di ogni anno, dal 2027 fino al 2034 |
| dalla 52° alla 54° |
31/01, 31/03 e 31/05 del 2035 |
(*) Si ricorda che nella “Rottamazione Quinquies” non è prevista la “ tolleranza ” di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.
È previsto che:
- dal 01/08/2026 sulle rate siano dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo;
- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i moduli precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione sul proprio sito Internet;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?
Gli effetti della “Rottamazione Quinquies” sono di due tipi:
- Immediati Temporanei
- Definitivi
Gli effetti “Immediati Temporanei” si ottengono con la presentazione della domanda di adesione, alla definizione agevolata, da parte del contribuente debitore (entro il 30/04/2026). Per i ruoli riportati nelle cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata, gli effetti “Immediati Temporanei” sono:
- La sospensione dei termini di prescrizione e/o la decadenza.
- La sospensione degli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione e fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione in quanto al 31/07/2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate.
- Il divieto per l’Agente della riscossione di:
- iscrivere nuovi fermi amministrativi,
- iscrivere nuove ipoteche,
- avviare nuove azioni esecutive,
- ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
- Il contribuente debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta e/o pagamenti di crediti vantati nei confronti della PA.
- il DURC è rilasciato senza segnalazione, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017 in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi.
Gli effetti “Definitivi” si ottengono con il pagamento dell’unica rata oppure dell’ultima rata. L’unica tolleranza ammessa è il mancato versamento di una sola rata in caso di pagamento rateale. Gli effetti definitivi sono:
- l’estinzione del debito originario ,
- l’annullamento del debito derivante da :
-
- sanzioni,
- interessi (anche di mora),
- qualsivoglia altre somme aggiuntive,
- somme maturate a titolo di aggio.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL CONTRIBUENTE IN CASO DI MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?
La “Rottamazione Quinquies” non produce effetti “definitivi” e comunque cessa di produrre gli effetti “Temporanei”, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e/o decadenza delle precedenti dilazioni, in caso di mancato o insufficiente versamento:
- dell’ unica rata , in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- di 2 rate , anche non consecutive;
- dell’ ultima rata .
In conclusione gli effetti “Definitivi” della “Rottamazione Quinquies” si ottengono:
- in ipotesi di versamento complessivo in una unica rata, con il pagamento completo e tempestivo, dell’unica rata (si ricorda che la “Rottamazione Quinquies” non ammette la “tolleranza ex Rottamazione Quater” del pagamento entro 5 giorni dalla scadenza originaria),
- oppure in ipotesi di pagamento rateala, con il pagamento completo e tempestivo, di tutte rate ad eccezione di “una unica rata” che non può essere “la prima rata” oppure “l’ultima rata”. Tale possibile “unica rata non pagata” (que non fa decadere l’intera “definizione agevolata”) sarà oggetto di una successiva cartella esattoriale che dovrà essere pagata con sanzioni ed interessi.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI DI REGIONI E ENTI LOCALI. E’ POSSIBILE?
Alle Regioni ed altri Enti locali è riconosciuta la possibilità di:
- introdurre “autonomamente”
- alcune tipologie di definizione agevolata
che prevedono l’esclusione e/o la riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.
L’esercizio di tale facoltà è ammesso anche qualora siano già in corso procedure di accertamento ovvero controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.
In particolare Regioni ed altri Enti locali possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dai commi dal 82 al 110 dell’art.1 della Legge n. 199/2025, al fine di “assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario “a livello locale” rispetto a quello “a livello nazionale” garantito dalla Rottamazione Quinquies ”.
La definizione agevolata può riguardare:
- i tributi disciplinati e gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali (ad esempio, IMU, Tari, Sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada non gestite trami l’Agente per la riscossione competente), ad esclusione dei tributi di seguito evidenziati che sono oggetto esplicito della“Rottamazione Quinquies”:
- IRAP,
- compartecipazioni,
- addizionali regionali e comunali,
- tributi erariali.
- le entrate di natura patrimoniale.
In conclusione le Regioni e gli altri enti Locali potranno (ma non sono obbligati!) creare proprie, singole forme di “definizione agevolata” atte ad “assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario a livello locale rispetto a quello a livello nazionale ”. Per cui al fine di poter valutare l’esistenza, la convenienza e le modalità operative, sarà necessario attendere le deliberazioni e pubblicazioni dei singoli, volontari, provvedimenti.

