Nel corso degli ultimi giorni abbiamo potuto riscontrare che alcuni clienti, conoscenti ed amici, che nei primi mesi del corrente anno, hanno aderito alla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione” comunemente conosciuta come “Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali”, per vari motivi non hanno onorato la prima o unica scadenza del 31/07/2019.
Il caso più diffuso è quello in cui il contribuente ha consegnato ad un operatore bancario (Suo istituto di credito di fiducia) il MANDATO PER L’ADDEBITO BANCARIO DIRETTO predisposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, e per vari potenziali motivi:
- assenza di liquidità nel c/c;
- mancata comunicazione, in tempo utile, della banca alla Agenzia delle entrate – Riscossione, affinché questa potesse inoltrare correttamente il file SEPA (ex Rid);
- modello parzialmente compilato;
- ecc.
In altri pochi casi il contribuente ha dimenticato oppure è stato impossibilitato ad effettuare il dovuto pagamento.
In ogni caso, il contribuente, che per qualsivoglia motivazione non avesse onorato la prima scadenza, con la norma in vigore alla data del 30/07/2019, avrebbe perduto interamente i vantaggi derivanti dalla ROTAMAZIONE TER.
Invece, in forza del nuovo dettame normativo, potrà sanare il mancato pagamento, versando il medesimo importo, senza sanzioni od interessi, con i bollettini postali ricevuti oppure recandosi ad un sportello dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro e non oltre il 02/12 c.a. .
In questo modo tutti gli effetti agevolativi derivanti dall’adesione resteranno in vigore.
Qualora entro tale data il contribuente provveda al pagamento, unicamente la seconda rata (che scade anch’essa il 02/12 c.a.) senza sanare il mancato versamento della prima rata, perderà i vantaggi potenziali della “Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali” ed i pagamenti effettuati saranno meri acconti nei confronti di un debito nuovamente comprensivo di sanzioni ed interessi.
In forza di quanto sopra evidenziato, invitiamo tutti coloro che hanno aderito alla “Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali” a verificare di aver, effettivamente effettuato il versamento dovuto, entro la data del 31/07/19.