CARTELLE ESATTORIALI. Rottamazione Quater.

(Aggiornato al 30/04/2023)

L’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (così detta Legge Finanziaria 2023), all’interno delle disposizioni in materia di “tregua fiscale”,  il Legislatore ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, così detta “Rottamazione Quater”.

Al fine di usufruire di tale definizione è richiesta:

  • la presentazione in via esclusivamente telematica,
  • di un’apposita domanda entro il 30/06/2023.

In seguito l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ex Equitalia), provvederà ad inviare una comunicazione Via mail al contribuente entro il 30/09/2023 con l’esito della domanda e qualora accettata, con l’ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i relativi bollettini di pagamento (sarà possibile anche sottoscrivere il “mandato di addebito bancario”)  in base al piano di rateazione scelto dal contribuente.

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da:

  • ruoli,
  • accertamenti esecutivi,
  • avvisi di addebito INPS

consegnati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) dall’01/01/2000 al 30/06/2022; compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate, in quanto il periodo dall’01/01/2000 al 30/06/2022 si riferisce al periodo in cui l’Ente creditore (esempio INPS) ha comunicato il RUOLO all’Agente della Riscossione (ex Equitalia oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) nulla rilevando la data di notifica al soggetto debitore della cartella esattoriale;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

In presenza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022 che verranno analizzati in seguito, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30/06/2023 all’Agenzia delle Entrate Riscossione, beneficerà dello sgravio:

  • delle sanzioni amministrative,
  • degli interessi compresi nei carichi,
  • degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73,
  • dei compensi di riscossione.

Il carico rimanente (tributo o contributo originariamente non versato) potrà essere:

  • versato in unica soluzione entro il 31/10/2023
  • oppure dilazionato in 18 rate scadenti:
    1. 31/10/2023, per un importo pari al 10% delle somme dovute,
    2. 30/11/2023, per un importo pari al 10% delle somme dovute,
    3. ed a seguire 16 rate scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 del 2024/2025/2026 per un importo pari ad 1/16 dell’80% delle somme dovute.

Chi può usufruirne?

  • debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
  • debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 (rottamazione bis) o all’art. 3 del DL 119/2018 (rottamazione ter) e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • debitori che hanno fruito del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
  • in pratica non è escluso nessuno!

Quali carichi non sono rottamabili?

La “Rottamazione Quater” non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’esclusione dalla definizione riguarda anche:

  • le somme affidate dagli Enti della fiscalità locale / territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. “GIA”);
  • i carichi affidati da Enti / Casse previdenziali privati che non adottano, entro il 31/01/2023, l’apposita delibera.

Quali sono gli effetti della “Rottamazione Quater”?

L’adesione alla “Rottamazione Quater” comporta che:

  1. l’Agenzia delle entrate Riscossione (EX Equitalia) non può:
    1. avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    2. iscrivere nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche;
  2. il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  3. in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione;
  4. sono sospesi:
    1. i termini di prescrizione / decadenza;
    2. fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
    3. al 31/10/2023 le dilazioni/rateazioni in corso sono automaticamente revocate.

Alcuni chiarimenti.

Vi riportiamo di seguito le risposte ad alcune domande, che si ritiene possano essere “domande frequenti”:

Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo? In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la “Rottamazione Quater” risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Per cui esiste una flessibilità massima di ritardo nel pagamento pari a 5 giornate di calendario.

Se presento la domanda di adesione alla “Rottamazione Quater”, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’Agenzia delle entrate Riscossione (Ex Equitalia) per il recupero dei debiti indicati nella domanda? In seguito alla presentazione della domanda di adesione alla “Rottamazione Quater”, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia), limitatamente ai debiti rientranti nella domanda:

  1. non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  2. non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  3. resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
  4. il contribuente non sarà considerato inadempiente:
    1. ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73;
    2. per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Cosa succede se aderisco alla “Rottamazione Quater”, per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso?  La legge prevede che, una volta presentata la domanda “Rottamazione Quater”, siano sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni., fino alla scadenza della prima o unica rata (31/07/2023), Alla stessa data (31/07/2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione Quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione, senza conseguenze.

Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dalla procedura “stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro” il cui annullamento, come previsto dalla Legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31/03/2023. Posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla “Rottamazione Quater” senza rischiare di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute? È possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione Quater”, anche per debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “rottamazione-quater”, riportati nella “comunicazione” che Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30/06/2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31/03/2023.

Ho ancora in essere un piano di pagamento della “Rottamazione Ter”, dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello “stralcio” dei debiti fino a € 1.000 previsto dalla Legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28/02/2023 e presentare la richiesta di adesione alla “Rottamazione Quater”? La risposta è “SI”. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione Quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “rottamazioni”. In tal caso la “comunicazione che Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30/06/2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31/03/2023.

 

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(Versione ante 30/04/2023)

L’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (così detta Legge Finanziaria 2023), all’interno delle disposizioni in materia di “tregua fiscale”,  il Legislatore ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, così detta “Rottamazione Quater”.

Al fine di usufruire di tale definizione è richiesta:

  • la presentazione in via esclusivamente telematica,
  • di un’apposita domanda entro il 30/04/2023.

In seguito l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ex Equitalia), provvederà ad inviare una comunicazione Via mail al contribuente entro il 30/06/2023 con l’esito della domanda e qualora accettata, con l’ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i relativi bollettini di pagamento (sarà possibile anche sottoscrivere il “mandato di addebito bancario”)  in base al piano di rateazione scelto dal contribuente.

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da:

  • ruoli,
  • accertamenti esecutivi,
  • avvisi di addebito INPS

consegnati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) dall’01/01/2000 al 30/06/2022; compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate, in quanto il periodo dall’01/01/2000 al 30/06/2022 si riferisce al periodo in cui l’Ente creditore (esempio INPS) ha comunicato il RUOLO all’Agente della Riscossione (ex Equitalia oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) nulla rilevando la data di notifica al soggetto debitore della cartella esattoriale;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

In presenza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022 che verranno analizzati in seguito, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30/04/2023 all’Agenzia delle Entrate Riscossione, beneficerà dello sgravio:

  • delle sanzioni amministrative,
  • degli interessi compresi nei carichi,
  • degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73,
  • dei compensi di riscossione.

Il carico rimanente (tributo o contributo originariamente non versato) potrà essere:

  • versato in unica soluzione entro il 31/07/2023
  • oppure dilazionato in 18 rate scadenti:
    1. 31/07/2023, per un importo pari al 10% delle somme dovute,
    2. 30/11/2023, per un importo pari al 10% delle somme dovute,
    3. ed a seguire 16 rate scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 del 2024/2025/2026 per un importo pari ad 1/16 dell’80% delle somme dovute.

Chi può usufruirne?

  • debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
  • debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 (rottamazione bis) o all’art. 3 del DL 119/2018 (rottamazione ter) e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • debitori che hanno fruito del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
  • in pratica non è escluso nessuno!

Quali carichi non sono rottamabili?

La “Rottamazione Quater” non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’esclusione dalla definizione riguarda anche:

  • le somme affidate dagli Enti della fiscalità locale / territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. “GIA”);
  • i carichi affidati da Enti / Casse previdenziali privati che non adottano, entro il 31/01/2023, l’apposita delibera.

Quali sono gli effetti della “Rottamazione Quater”?

L’adesione alla “Rottamazione Quater” comporta che:

  1. l’Agenzia delle entrate Riscossione (EX Equitalia) non può:
    1. avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    2. iscrivere nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche;
  2. il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  3. in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione;
  4. sono sospesi:
    1. i termini di prescrizione / decadenza;
    2. fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
    3. al 31/07/2023 le dilazioni/rateazioni in corso sono automaticamente revocate.

Alcuni chiarimenti.

Vi riportiamo di seguito le risposte ad alcune domande, che si ritiene possano essere “domande frequenti”:

Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo? In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la “Rottamazione Quater” risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Per cui esiste una flessibilità massima di ritardo nel pagamento pari a 5 giornate di calendario.

Se presento la domanda di adesione alla “Rottamazione Quater”, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’Agenzia delle entrate Riscossione (Ex Equitalia) per il recupero dei debiti indicati nella domanda? In seguito alla presentazione della domanda di adesione alla “Rottamazione Quater”, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia), limitatamente ai debiti rientranti nella domanda:

  1. non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  2. non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  3. resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
  4. il contribuente non sarà considerato inadempiente:
    1. ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73;
    2. per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Cosa succede se aderisco alla “Rottamazione Quater”, per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso?  La legge prevede che, una volta presentata la domanda “Rottamazione Quater”, siano sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni., fino alla scadenza della prima o unica rata (31/07/2023), Alla stessa data (31/07/2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione Quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione, senza conseguenze.

Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dalla procedura “stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro” il cui annullamento, come previsto dalla Legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31/03/2023. Posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla “Rottamazione Quater” senza rischiare di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute? È possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione Quater”, anche per debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “rottamazione-quater”, riportati nella “comunicazione” che Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30/06/2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31/03/2023.

Ho ancora in essere un piano di pagamento della “Rottamazione Ter”, dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello “stralcio” dei debiti fino a € 1.000 previsto dalla Legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28/02/2023 e presentare la richiesta di adesione alla “Rottamazione Quater”? La risposta è “SI”. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione Quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “rottamazioni”. In tal caso la “comunicazione che Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30/06/2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31/03/2023.