Allorquando si effettuano delle “Cessioni Intracomunitarie di beni” bisogna sempre ricordare che l’applicazione della NON IMPONIBILITA’ IVA é condizionata:
- all’effettivo trasferimento delle merci da un Paese Cee ad un altro Paese Cee
- la qualifica di soggetto IVA del soggetto acquirente.
Ormai della seconda condizione (soggetto acquirente = soggetto IVA) é facilmente verificabile mediante l’utilizzo del “Sistema elettronico di scambio di dati sull’IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA” .
La sussistenza della prima condizione deve essere dimostrata in modo documentale poiché per non essere assoggettati all’imposizione dell’IVA é necessario “possedere delle prove documentali” che attestino anche che il trasferimento é effettivamente avvenuto fra due “Paesi Cee”.
La validità dell’avvenuta cessione Intracomunitaria è dimostrata, come ribadito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 71/E/2014, con la disponibilità congiuntamente della documentazione, di seguito riportata:
- documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti (se esistente);
- fattura di vendita all’acquirente UE (ELETTRONICA O CARTACEA);
- modelli Intrastat relativi alle cessioni UE effettuate (QUALORA DOVUTI);
- documentazione bancaria da cui risulti il pagamento della merce;
- documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
Per l’Agenzia delle Entrate la prova fondamentale per provare la cessione intracomunitaria è il CMR.
Tale documento che riguarda il trasporto su camion deve essere firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
Solo la firma del destinatario fornisce la prova dell’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.
Il CMR può essere prodotto sia in formato cartaceo che elettronico.
In assenza del CMR possono essere documenti utili:
- il DDT del vettore controfirmato dal destinatario;
- il contratto di assicurazione relativo al trasporto delle merci;
- la conferma scritta, anche Via mail, da parte dell’acquirente, del ricevimento della merce oppure altra prova da cui desumere in modo inequivocabile che il destinatario ha ricevuto la merce.
In assenza di questi invece, può essere utile fornire prove secondarie dalle quali desumere la presenza fisica delle merci nel territorio dello Stato comunitario del destinatario come:
- per trasporti stradali: le ricevute di pagamento (recanti data, timbro ed indicazione del chilometraggio dell’automezzo) sottoscritte dal titolare della stazione di rifornimento carburante che risulti ubicata nel territorio di destinazione delle merci, qualora il trasporto sia a carico del cedente nazionale;
- per i trasporti ferroviari e aerei: il CIM (lettera di vettura);
- per trasporti marittimi: polizza di carico.