L’art. 95, comma 3, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) detta le regole che determinano la deducibilità per il “datore di lavoro”, dei costi di percorrenza relativi ad autoveicoli utilizzati dai dipendenti nell’interesse del datore di lavoro.
Gli autoveicoli aziendali sono stati nel corso degli anni oggetto di numerose disposizioni di legge volte a porre limiti sempre più rigorosi alla deduzione dei relativi costi da parte delle imprese. Le società, oltre ad utilizzare i propri veicoli, possono anche autorizzare i dipendenti, i collaboratori o gli amministratori ad utilizzare la loro auto privata riconoscendo loro un rimborso chilometrico. Talvolta, infatti, è più conveniente dal un punto di vista fiscale autorizzare il dipendente ad utilizzare l’auto propria piuttosto che acquistare un’auto aziendale.
L’art. 95, comma 3, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO recita: “Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti (di collaborazione coordinata e continuativa n.d.r.) sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel”.