Come aprire un Bed and Breakfast ( B&B ) in Lombardia.

Il B&B in Lombardia.

Per aprire un Bed and Breakfast  (d’ora in poi B&B) in Lombardia è necessario presentare una SCIA al Ufficio SUAP del Comune competente per territorio, dove è ubicata la struttura ricettiva.

La SCIA è una segnalazione certificata d’inizio di un’attività che, per alcune categorie economiche, sostituisce il rilascio di un’autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione: la SCIA inoltre costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.

ai fini della rilevazione statistica con cadenza decadale e, comunque, entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

E’ doveroso evidenziare che in questo articolo si affronta unicamente l’ipotesi di apertura di un B&B in Lombardia in quanto trattasi di normativa regionale ed in Italia la disciplina dei B&B è regolata da 19 leggi regionali e due provinciali (Bolzano e Trento) mentre in termini di legislazione statale è stata abrogata la legge 135/2001 («Riforma della legislazione nazionale del turismo»). Ad essa si è sostituito il Dlgs 79/2011 (e successive modifiche), che ha ridotto di molto l’intervento statale in materia di turismo (Il Governo ha varato il Codice del turismo, per promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni).

In tale contesto, le norme regionali sono libere di fissare ciascuna criteri differenti per l’esercizio del B&B, ad esempio in termini di posti letto (da 6 fino ad un massimo di 20), numero di camere (in genere 3 ma si può arrivare anche a 6) e di varie altre caratteristiche dei luoghi e dell’attività.

Un denominatore comune a livello nazionale è la definizione di  B&B cioè:

“le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici”.

Nella Regione Lombardia il B&B ha le seguenti caratteristiche:

  1. Si definisce bed & breakfast, in Lombardia, l’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
  2. L’attività di B&B è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze.
  3.  Per poter conservare la caratteristica dell’occasionalità, qualora l’attività venga svolta in forma non imprenditoriale, deve osservare un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a 90 (novanta) giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
  4. La Colazione – Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell’attività di B&B, non sono necessari i requisiti professionali di cui all’articolo 66 della l.r. 6/2010 [Art. 30, comma 1 della Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27]
  5. Esiste un apposito contrassegno identificativo che deve essere affisso all’esterno della residenza.
  6. I locali destinati all’esercizio di B&B possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’8 agosto 2016 il Regolamento regionale 5 agosto 2016 – n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”. Si possono verificare le caratteristiche che i B&B devono possedere nel Regolamento e precisamente all’Allegato E.
  7. I B&B lombardi sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti.
  8. Bisogna esporre i prezzi massimi praticati nell’esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
  9. Gli arrivi e le presenze dei clienti devono essere comunicati ai fini statistici tramite il Sistema di Gestione dei Dati Turistici della Regione Lombardia (Turismo 5) ai fini della rilevazione statistica con cadenza decadale e, comunque, entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
  10. Gli arrivi e le presenze dei clienti devono essere comunicati ai fini di Pubblica Sicurezza tramite la segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza).

I passi successivi riguardano l’avvio delle pratiche:

  • gestite dagli Uffici Turistici,
    • per la classificazione della struttura
    • per il monitoraggio statistico degli ospiti
  • la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Requisiti per l’alloggio

Tutte le Regioni chiedono che gli immobili utilizzati per il B&B siano in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni e individuano dei requisiti minimi delle stanze. È prevista una superficie minima in rapporto ai posti letto e può essere chiesta la presenza di alcuni arredi di base.

Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza attraversare altre camere da letto o di servizi destinati alla famiglia o ad altri ospiti.

Anche i bagni devono offrire attrezzature minime (vasca da bagno, doccia, specchio con presa di corrente, lavabo, water… etc.) e almeno un bagno ad uso esclusivo degli ospiti quando viene superato un certo numero di camere o posti letto.

Di norma viene chiesta la pulizia quotidiana dei locali, mentre il cambio della biancheria può avvenire con cadenza diversa (ad esempio, almeno due volte alla settimana) e sempre ad ogni cambio dell’ospite.

I requisiti minimi richiesti per l’apertura di un B&B dalle varie norme regionali sono :

  • 14 mq per la camera doppia,
  • 8 mq per la singola,
  • conformità alle norme si sicurezza degli:
    • impianti elettrici,
    • gas,
    • di riscaldamento,
  • rispetto delle norme igieniche ed edilizie.

Il servizio

Dovrà essere accurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Questo non significa che si debbano servire solo alimenti confezionati industriali né che l’inderogabilità a questa regola sia assoluta.
La colazione

Nel servizio di B&B, la prima colazione è sempre compresa, ma le Regioni prevedono modalità di somministrazione diverse. In genere è prevista la sola somministrazione di prodotti senza manipolazione (eventualmente solo riscaldati). In alcuni casi, poi, è richiesto che i prodotti provengano dal territorio regionale. Il divieto di manipolazione dei prodotti è limitato esclusivamente al gestore, qualora non abbia le autorizzazioni igienico-sanitarie di legge, ma ciò non toglie che è possibile acquistare e servire prodotti manipolati da chi ha tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie del caso o che con alcuni adempimenti minimi sia possibile anche per lui acquisire la possibilità di servire cibi manipolati (ad esempio il Manuale di Autocontrollo Semplificato).
I prezzi

I prezzi applicati sono decise liberamente dal titolare, che li espone all’interno della struttura specificando chiaramente le caratteristiche di ciascuna soluzione.

Comunicazione degli ospiti alla P.S.

Tutti i gestori di strutture ricettive, e quindi anche i titolari di B&B, sono tenuti per legge a comunicare alle questure territorialmente competenti, entro 24 ore dall’arrivo e on line, le generalità dei propri ospiti. Tale comunicazione va presentata esclusivamente tramite il cosiddetto “servizio alloggiati“.

Due sono le normative di riferimento:

  • U.L.P.S., ovvero il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
  • Decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.14 del 17 gennaio 2013), che tiene conto di e riassume tutte le precedenti leggi in materia, compresa la convenzione per l’applicazione dell’accordo di Schengen.

Ogni cittadino italiano o straniero è tenuto quindi, al proprio arrivo presso la struttura dove alloggerà, a compilare e firmare un modulo con le proprie generalità nonché a provare la propria identità con la presentazione di un documento in corso di validità. L’unica eccezione è ammessa per il coniuge e i figli minorenni. Quindi per una famiglia di quattro persone composta da padre, madre e due figli al di sotto dei 18 anni, per esempio, sarà sufficiente compilare una sola scheda da parte di uno dei genitori, che indicherà anche il nome del coniuge e dei figli.

Questi i dati da raccogliere:

  • data di arrivo,
  • numero dei giorni di permanenza,
  • cognome e nome,
  • sesso,
  • data di nascita,
  • luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, Stato se all’estero),
  • cittadinanza,
  • tipo di documento di identità,
  • numero del documento di identità e luogo del rilascio del documento (comune e provincia se in Italia, Stato se all’estero).

Per i gruppi accompagnati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo, che indicherà l’elenco di tutti i partecipanti.

Tutti i gestori di strutture ricettive sono tenuti a far rispettare questo obbligo e a far sì che le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti fino all’avvenuta trasmissione dei dati. Una volta ottenuta la ricevuta dalla questura (in formato jpeg), i dati possono essere distrutti, mentre le ricevute devono essere conservate dai gestori, in forma digitale, per 5 anni.

Nel documento trasmesso dalla questura e non modificabile saranno indicati: il numero di protocollo univoco di trasmissione, la data di invio delle schedine alloggio, la descrizione della struttura ricettiva che ha effettuato l’invio, la questura che ha ricevuto le schedine alloggio correttamente trasmesse e il numero totale di schedine alloggio inviate in quella data.

L’obbligo della comunicazione delle schedine alloggio nasce dalla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire dunque minacce per azioni penali (terrorismo, mafia o altre associazioni a delinquere), oltreché contribuire, in caso di bisogno, a chiarire vicende in cui siano coinvolte persone scomparse o vittime di incidenti.

La trasmissione delle schede degli alloggiati è stata informatizzata dal 2006 e adesso è obbligatorio adempiere “on line”, gratuitamente, tramite un apposito servizio attivato dal Centro elettronico nazionale della polizia di Stato.

Prima però la struttura deve fare regolare domanda alla questura competente per ottenere l’autorizzazione e la necessaria certificazione digitale. Esistono a questo scopo anche degli specifici programmi applicativi che facilitano la compilazione delle schede e che possono essere acquistati dai gestori dei B&B.

Il servizio di invio delle schedine alloggiati “on line” si raggiunge:

Le sanzioni previste per chi non rispetta le leggi in materia vanno dall’arresto fino a tre mesi tramite denuncia alla Procura della Repubblica a una multa fino a 206 euro.

Comunicazione delle presenze alle Regioni / ISTAT

Il titolare di ciascun Bed and Breakfast deve obbligatoriamente comunicare gli andamenti turistici (arrivi e partenze) all’Istat.

La rilevazione sul Movimento dei clienti consiste in una vera e propria osservazione svolta dall’Istituto Nazionale di Statistica.

In particolare, la legge regionale n.18 del 2012 e la D.G.R. n. 573 del 2014 ha stabilito che la diffusione dei dati relativamente al flusso dei clienti dovrà svolgersi necessariamente per via telematica.

L’indagine per fini turistici risponde ai dettami normativi previsti dal Regolamento EU n.692 del 2011.

Il B&B come attività occasionale

I proventi dell’attività di B&B, al netto delle spese inerenti documentabili, sono tassati come “redditi diversi” derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente. È necessario che il gestore del B&B si doti di un bollettario per quietanzare l’incasso dei singoli corrispettivi. Il reddito del B&B sarà quindi

la somma delle ricevute rilasciate

meno

le spese documentate inerenti al B&B documentate attraverso fatture fiscali

Si consiglia do evitare l’utilizzo degli scontrini fiscali in quanto facilmente contestabili dall’Agenzia delle Entrate.

Nella maggior parte delle Regioni l’attività non viene considerata d’impresa, quindi non è necessario possedere partita IVA né iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tuttavia alcune Regioni consentono anche l’attività imprenditoriale.

 

Il Condominio non è un vincolo all’apertura di un B&B

Aprire un B&B in un condominio è possibile. Nessuna normativa statale o regionale che lo vieti dunque, sarà il regolamento interno allo stabile l’unico documento a cui far fede.

 

Altri Costi:

  1. La SIAE. La società che tutela i diritti degli autori e degli editori esige il pagamento del canone Siae anche dai B&B, poiché li considera al pari esercizi pubblici quali: strutture alberghiere, bar o ristoranti.
  2. Il Canone RAI. La normativa nazionale impone di pagare un “canone speciale RAI” a chi detiene più apparecchi televisivi destinati a fini di lucro all’interno della propria abitazione.  La legge viene applicata a diverse categorie “commerciali” tra le quali rientrano i B&B.
  3. Tasse e balzelli – La Tassa Rifiuti (TARI). È il Comune ove situato il B&B ad stabilire come e quanto si versa ogni anno per la “Tassa sui rifiuti speciali”. Bisogna fare riferimento a quanto stabilito dal Comune di riferimento in cui si trova il B&B chiamato ad assolvere il pagamento della Tari.

 

Legge Regionale della Regione Lombardia. Norme e modulistica di riferimento.

Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27 – “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”  Legge Regionale Bed and Breakfast Lombardia 1 ottobre 2015 , n. 27
Altra normativa di riferimento e modulistica:

Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)

Faq Bed and Breakfast a cura della Regione Lombardia

 

Comunicazioni presenze obbligatorie Regione / Istat

Turismo 5 – Sistema Informativo Turistico Regione Lombardia per la trasmissione e acquisizione dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive (ex Modello ISTAT C/59); Gestione, Accesso, Assistenza