Nel corso del 2021 l’Agenzia dell’Entrate é stata chiamata ad esprimersi, in forza di un’apposita istanza d’interpello, in materia di assoggettamento o meno del corrispettivo di una consulenza qualora il soggetto erogante la consulenza fosse, un soggetto produttore di REDDITO D’IMPRESA oppure fosse un LAVORATORE AUTONOMO produttore di REDDITO DI ALVORA AUTONOMO.
Di seguito si riporta il testo della risposta:
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
“Con la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono state disciplinate in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero “senza albo”, definite come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. La citata legge n. 4 del 2013 stabilisce espressamente all’articolo 1, che le nuove regole non riguardano gli esercenti di professioni le cui attività sono già disciplinate da specifiche normative. La nuova normativa si propone in sostanza di regolamentare l’attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Il comma 3 del citato articolo 1 prevede, inoltre, che «Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge». Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in quanto “responsabile” di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia in funzione della gravità e della durata della violazione. Con riferimento alla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 4 del 2013 dispone che «La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente». Tale disposizione lascia, quindi, la libertà al professionista per il quale non è prevista l’iscrizione ad un albo professionale di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività. Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20 per cento ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973. Qualora invece l’attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l’importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto. Nel caso di specie, tenuto conto che, secondo quanto affermato nell’istanza trattasi di “prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva”, il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.”
CONCLUSIONE.
Nel caso il soggetto erogatore della consulenza sia un “professionista” che svolge la propria attività come lavoratore autonomo (esempio: dottore commercialista, soggetto individuale NON scritto alla Camera di Commercio, ecc.) il committente della prestazione, qualora sia un sostituto d’imposta ” E’ ” tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’imposta a titolo d’acconto del 20 % sul 100 % dell’imponibile, ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Qualora invece l’attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale iscritta in Camera di Commercio oppure si costituita in forma societaria), il committente della prestazione, qualora sia un sostituto d’imposta ” NON E’ ” tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura alcuna ritenuta d’imposta .