La Legge 175 del 17/11/2022 ha:
- convertito in legge il D.L. 144 del 23/09/2022, così detto DL Aiuti-ter,
- e confermato le disposizioni già previste dalla versione originaria anche se con alcune significative modifiche.
Tra le principali misure del provvedimento:
- crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022;
- il bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca;
- le garanzie gratuite della SACE e del Fondo PMI per i prestiti alle imprese in crisi di liquidità per l’aumento del costo dell’energia;
- l’indennità di 150 euro per lavoratori, autonomi professionisti, pensionati, disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza.
- la proroga al 31/10/2023 della sanatoria del bonus ricerca e sviluppo.
Crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022
Il D.L convertito conferma i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Tenuto conto
- che si definisce impresa:
- “Energivora” una impresa che ha un consumo annuo superiore ad 1 GW/h (Gigawat ora = 1.000.000.000 Kilovat ora). Si identificano con imprese caratterizzate da elevato consumo di Energia Elettrica come acciaierie o fonderie;
- “Non Energivora” una impresa che ha un contatore con potenza superiore a 16,5 KW (Kilovat)
- “Gasivore” una impresa che ha un consumo annuo superiore a 94.852 smc/anno (standard metri cubi anno). E’ doveroso evidenziare che ARERA (Autorità di regolazione per energia Reti e Ambiente) indica che detto consumo equivale al consumo annuo di circa 68 famiglie medie.
- “Non Gasivore” sono quelle diverse dalle gasivore.
- Della tipologia di cliente del nostro studio;
il presente articolo si concentrerà sui crediti d’imposta delle imprese “non energivore” e “non gasivore”.
Si tratta in particolare:
- del credito d’imposta per imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW (il DL Aiuti Ter imponeva il limite classico delle imprese “non energivore pari a 16,5 KW), concesso in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto), effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 3). Il contributo spetta a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- del credito d’imposta per le imprese non gasivore per l’acquisto di gas naturale, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico (articolo 1, comma 4). Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
I crediti di imposta sopra evidenziati:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30/06/2023 (modifica apportata dal DL Aiuti Quater);
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero;
- dovranno essere comunicati all’Agenzia delle entrate entro 16/03/2023 (modifica apportata dal DL Aiuti Quater) a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca
Viene riconosciuto:
- alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61)
- un credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del carburante nel quarto trimestre 2022
- pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle suddette attività
- effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022,
- comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
I crediti di imposta sopra evidenziati:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31/03/2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero;
- dovranno essere comunicati all’Agenzia delle entrate entro 16/02/2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Garanzie SACE
La legge prevede, al fine di supportare la liquidità delle imprese, la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE, per le imprese in crisi di liquidità per l’aumento dei costi energetici.
Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, il tasso di interesse applicato alla quota del finanziamento garantito non potrà essere superiore, al momento della richiesta di garanzia, al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso.
Condizioni di accesso alla garanzia:
- viene previsto che le imprese garantite non dovranno più dimostrare che l’attuale crisi comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa, dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi in termini di contrazione della produzione o della domanda:
Si ricorda che l’efficacia delle misure è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
Fondo di garanzia PMI
La norma prevede la gratuità delle garanzie rilasciate dal “Fondo per i finanziamenti per capitale d’esercizio” concessi alle imprese per il pagamento delle bollette dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Per tali finanziamenti, la garanzia sarà concessa nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione, in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla classe di merito di credito di appartenenza attribuito loro in applicazione del modello di rating adottato dal Fondo.
Ai fini dell’accesso alla garanzia gratuita, i finanziamenti saranno concessi dalle banche a tassi vantaggiosi, calmierati al rendimento annuo minimo del buono del Tesoro poliennale di durata pari al finanziamento.
Il costo del finanziamento dovrà essere comunque limitato al recupero dei costi, nonché inferiore al costo che sarebbe stato applicato alle operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
Anche in questo caso l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
Riduzione aliquote accisa e IVA sui carburanti
La norma prevede per il periodo dal 18 al 31/10/2022 e dal 04 al 18/11/2022:
- la riduzione delle aliquote dell’accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 0,47840 euro per litro;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 0,36740 euro per litro;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 0,18261 euro per chilogrammo;
- gas naturale usato per autotrazione: NESSUNA RIDUZIONE;
- l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;
- la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri.
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti
La legge prevede un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro. Nel dettaglio, l’indennità di 200 euro di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti (D.L 50/2022) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
I lavoratori autonomi dovranno presentare domanda all’INPS entro e non oltre il 31/01/2023.
Si ricorda i clienti dello studio che sarà nostra cura verificare i singoli requisiti oggettivi e soggettivi e qualora siano rispettati tutti i requisiti sarà nostra cura procedere a presentare le apposite richieste.
Si prevede per la primavera 2023 l’erogazione dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi che abbiano diritto e abbiano presentato l’apposita istanza.
Bonus carburante per le imprese trasporto merci o persone.
Al fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti, è confermata l’autorizzazione
della spesa di Euro 100 milioni da utilizzare a favore del settore:
- dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95;
- dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni
del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97; - dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di
autobus con conducente).
Non si comprende perché non siano stati inclusi, in questo intervento a sostegno delle imprese trasporto persone, anche le imprese di TAXI e le imprese di NCC (Noleggio con conducente di autovetture).
Inoltre si ricorda che é stato demandato al Ministero delle Infrastrutture l’onere di emanare le modalità attuative per :
- effettuare la richiesta;
- ottenere l’erogazione delle risorse disponibili.