L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE. Procedura di liquidazione dal 2022.

LE PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il Decreto Crescita (D.L 34/2019) ha modificato dal 2021, la procedura per il calcolo e il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Ha stabilito che con procedure automatizzate si debba operare l’integrazione delle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che “non recano l’indicazione dell’assolvimento
dell’imposta di bollo”, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, l’Agenzia dell’Entrate comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, nonché degli interessi dovuti.

Integrazione automatica delle FE da parte dell’Agenzia

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l’Agenzia delle Entrate predispone 2 distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

  • Elenco A (non modificabile): contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • Elenco B (modificabile): contiene le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 01/01/2022, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali, a parere dell’Agenzia dell’ Entrate, emergerebbe tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

 

Modifica e integrazione degli elenchi da parte del contribuente

Il cedente/prestatore qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia dell’Entrate nell’Elenco B (modificabile) di cui al paragrafo precedente, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.

Il cedente/prestatore può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.

 

Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di
riferimento.
Il cedente/prestatore effettua le modifiche all’Elenco B:

  1. in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
  2. in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini in precedenza descritti, ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare.

In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate.

I tempi della procedura per l’anno 2022

Periodo emissione fatture Termine per
messa a
disposizione
elenchi su
portale fatture e
corrispettivi
Termine per
modifiche a
elenco B
Comunicazione
ammontare
dovuto
Termine
pagamento
1° trimestre entro 15 aprile entro 30 aprile entro 15 maggio entro 31 maggio
2° trimestre entro 15 luglio entro 10 settembre entro 20 settembre entro 30 settembre
3° trimestre entro 15 ottobre entro 31 ottobre entro 15 novembre entro 30 novembre
4° trimestre entro 15 gennaio entro 31 gennaio entro 15 febbraio entro 28 febbraio

 

Pagamento dell’imposta di bollo

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente
modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale fatture e corrispettivi del
cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

Il cedente/prestatore può effettuare il pagamento dell’imposta di bollo secondo due modalità alternative:

  1. nei termini previsti, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia dell’Eentrate come descritto in precedenza;
  2. in modalità telematica tramite modello F24 (il servizio web consente per ciascun trimestre la
    consultazione dei pagamenti effettuati).

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo
rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio web
rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento.

 

Il calendario dei versamenti per l’anno 2022

Periodo emissione fatture Imposta di bollo dovuta Termine versamento
1° trimestre > 250 euro 31 maggio
≤ 250 euro 30 settembre
2° trimestre > 250 euro 30 settembre
1° e 2° trimestre ≤ 250 euro 30 novembre
3° trimestre qualsiasi importo 30 novembre
4° trimestre qualsiasi importo 28 febbraio

 

Comunicazioni telematiche dell’Agenzia per omessi, carenti o ritardati pagamenti dell’imposta


L’Agenzia delle Entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata come descritto in precedenza, trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-pec.

Tale comunicazione contiene:

  1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
  2. numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  3. codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati
    all’anomalia segnalata;
  4. gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
  5. l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Il destinatario della comunicazione può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.