Dichiarazione dei redditi. Omessa presentazione. Quali possibili azioni da intraprendere?.

La presentazione della dichiarazione dei redditi  é un adempimento obbligatorio per  tutti i contribuenti Italiani e stranieri che producono redditi imponibili in Italia.

L’obiettivo è quello di indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta e determinare la relativa tassazione.

Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata entro i termini, fissati di anno in anno, si incorre nella fattispecie di “omessa dichiarazione dei redditi”.

La fattispecie di omessa dichiarazione può riguardare le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), ma anche le imposte indirette come l’IVA. In questo elaborato ci concentreremo sulle imposte dirette.

Quando si considera omessa la dichiarazione dei redditi?

La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando la dichiarazione dei redditi:

  1. non è stata presentata  entro 90 giorni dalla scadenza naturale (ex art. 2 comma 7 DPR n. 322/98). La sentenza di Cassazione n. 13322/14 ha precisato che, quando la presentazione di una dichiarazione reddituale ha più scadenze, si deve considerare l’ultima scadenza prevista dalla legge per il computo dei giorni. Ad esempio per il modello redditi si considera “omessa” se la dichiarazione è presentata successivamente al 28/02 dell’anno successivo (scadenza naturale al 30/11 + 90 giorni).
  2. é redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali. In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;
  3. non é sottoscritta. In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità può essere sanata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio territorialmente competente.

Sanzione applicabile all’ipotesi di “omessa dichiarazione”.

Il D.Lgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa nei casi di omessa presentazione della dichiarazione. E’ una sanzione piuttosto pesante, in quanta tale fattispecie è considerata dal nostro legislatore relativamente grave.

Non presentando la dichiarazione il contribuente non permette all’Agenzia delle Entrate di esercitare le normali funzioni di controllo e accertamento tributario. La Circolare n. 5/E/2002 ha previsto che: “L’importo della sanzione è determinato in percentuale sulla base della differenza tra l’importo dovuto e accertato dall’Agenzia delle Entrate e l’importo dichiarato dal contribuente.”

La sanzione va da un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute con la sanzione minima applicabile di € 250,00.

In caso di redditi prodotti all’estero è previsto un aumento di 1/3 della sanzione minima applicabile.

Nel caso in cui non siano dovute imposte è prevista, invece, una sanzione da € 250,00 a € 1.000,00, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

La circolare ministeriale n. 23 del 25/01/1999 ha definito la base sulla quale commisurare la sanzione: “dall’ammontare delle imposte relative agli imponibili accertati, al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi accertati e delle detrazioni spettanti-

Paradisi fiscali

Gli investimenti e le attività di natura finanziaria negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 del D.L. n. 78/2009). In questo caso le sanzioni sono raddoppiate.

Omessa dichiarazione canoni di locazione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L.gs. n. 471/97, in caso di opzione della cedolare secca, in presenza di canone di locazione non dichiarato o dichiarato in misura inferiore, le sanzioni sono raddoppiate. In caso di dichiarazione infedele la sanzione va dal 180% al 360%, mentre in caso di dichiarazione omessa la sanzione va dal 240% al 480%.

Omessa dichiarazione reiterata per più anni.

La Cassazione con la sentenza n. 3364 del 08/02/2017, ha previsto che, in caso di plurime violazioni opera il solo aumento dalla metà al triplo.

Omessa dichiarazione dei redditi ed invio entro un anno

Nel caso in cui il contribuente decida comunque di inviare la dichiarazione successivamente ai 90 giorni dalla scadenza è prevista una piccola agevolazione.

Infatti, se la dichiarazione dei redditi viene comunque presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima di controlli tributari, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di € 200.

Questo significa che se ti trovi nella fattispecie di omessa dichiarazione presentare comunque la dichiarazione dei redditi, ti permette di beneficiare di uno sconto sulla sanzione applicabile.

Omessa dichiarazione redditi: effetti penali

La dichiarazione omessa può comportare anche conseguenze di rilievo penale. L’art. 5 del D.Lgs n. 74/2000: “E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”. La pena è la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi al massimo di quattro anni ed è prevista per chi:

  • evade le imposte sui redditi o Iva e non presenta le dichiarazioni dei redditi per le imposte evase superiori a 50.000 euro;
  • per chi non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta (modello 770), quando la somma evasa supera i 50.000 euro.

La procedibilità è d’ufficio, il reato si prescrive in 8 anni e il tempo decorre dal momento di consumazione del reato ovvero con lo scadere dei 90 giorni ulteriori concessi al contribuente per inviare la dichiarazione, qualora quest’ultimo non l’abbia inviata nel termine ordinario.

Vediamo qui di seguito, in quali casi il reato si estingue decorsi 10 anni in caso di interruzione della prescrizione:

  • in caso si sentenza di condanna, misure cautelari personali, interrogatorio reso innanzi al giudice;
  • in caso di verbale di constatazione delle violazioni redatto dalla polizia giudiziaria o dall’avviso di accertamento inviato dall’Amministrazione Finanziaria.
  • all’atto di accertamento delle relative violazioni.

Il D.Lgs n. 158/2015 ha introdotto un importante novità: “l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale, rappresenta una causa di non punibilità del reato.”

Omessa dichiarazione: versamento imposte con ravvedimento.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 472/1997, il ravvedimento operoso per la dichiarazione omessa è possibile solo entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, se il contribuente omette la dichiarazione e tramite il ravvedimento operoso sana il mancato versamento delle imposte risultanti dalla stessa, “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata”, la sanzione per l’omessa dichiarazione è quella da 258,00 euro a 1.032,00. Questo, in quanto, come definito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate: “Per imposta dovuta si ritiene che debba intendere la differenza tra l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo”.

Alla luce di quanto affermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe avere interesse ad inviare la dichiarazione dei redditi oltre i 90 giorni dal termine, anche in un momento in cui il ravvedimento non sarebbe più possibile.

A parere dell’Agenzia, se le imposte risultano totalmente versate usufruendo del ravvedimento operoso per il tardivo versamento, la sanzione da omessa dichiarazione viene irrogata in misura fissa.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni è possibile affermare che:

  • Se la dichiarazione è omessa e le imposte non sono versate la sanzione va dal 120% al 240% del tributo dovuto;
  • Se la dichiarazione è omessa ma le imposte sono state versate la sanzione va da 250 a 1.000 euro. Tale sanzione si riduce tra i 150 e i 500 euro per la dichiarazione dei redditi/Irap se la dichiarazione ed il pagamento delle imposte avvengono entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva.

Omessa dichiarazione dei redditi: termini di accertamento

Dal 01/01/2016 è stata modificata la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, come disciplinata dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

Secondo la nuova disciplina, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:

  • Entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione .
  • Entro il 31/12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di dichiarazione omessa.

Quindi per le dichiarazioni dei redditi anno d’imposta 2016 presentate nel 2017 vale la disciplina modifiche della L. 208/2015. Pertanto:

  • Per l’anno d’imposta 2014 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2020
  • L’anno d’imposta 2015 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2021
  • Per l’anno d’imposta 2016 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2024

Covid-19: sospensione termini di accertamento

Il Decreto Rilancio, tra le varie misure volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 ha disposto alcune specifiche misure che hanno risvolti sulla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.

In relazione alla proroga dei termini della notifica degli avvisi di accertamento, l’art. 157, comma 1 ha stabilito che:  “In deroga a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica in liquidazione, per i quali i termini di decadenzasenza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’08/03/2020 ed il 31/12/2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi”.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate dovrà emettere l’atto entro il 31/12/2020 ma avrà la possibilità di notificare l’atto al contribuente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Omessa dichiarazione: accertamento induttivo

Il fatto di aver omesso la presentazione della tua dichiarazione dei redditi ha delle conseguenze ai fini accertativi.

L’omissione della presentazione della dichiarazione per il nostro legislatore è un fatto piuttosto grave.

Per questo motivo ha subordinato alla mancata presentazione una conseguenza piuttosto pesante in sede accertativa. Infatti, per i soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione possono subire accertamenti sintetici ed induttivi del reddito.

Accertamento induttivo.

Ricevere un accertamento induttivo del reddito significa che l’Agenzia delle Entrate può arrivare a ricostruire il tuo reddito. Questo anche a fronte di documentazione e prove da chiunque fornite. Si evidenzia che  quest’ultime possono non avere requisiti di gravità, precisione e concordanza.

In pratica l’Agenzia ha una presunzione molto forte che le permette di ricostruire il reddito sulla base di notizie documentabili di cui è venuta a conoscenza.

Per cui é fondamentale ricordare che quando si parla di dichiarazione “omessa” questa modalità di accertamento non può venire meno in nessun caso. Anche se il contribuente presenta la dichiarazione, la sua fattispecie resta quella di “dichiarazione omessa“.

Accertamento con adesione

L’Agenzia delle Entrate a seguito dell’accertamento per la dichiarazione omessa emette l’avviso di accertamento. Se il contribuente non procede ad impugnare l’atto di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale vi è la possibilità di utilizzare lo strumento dell’accertamento con adesione.

E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima che dopo l’emissione di un avviso di accertamento. Tuttavia il contribuente non deve presentare ricorso dinnanzi al giudice tributario.

L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Pertanto in caso di dichiarazione omessa dove è prevista l’erogazione di una sanzione amministrativa pari ad un minimo di 120%, tramite l’accertamento con adesione vi è la possibilità di ridurre la sanzione di un terzo e pertanto l’importo della sanzione sarà pari ad 40%.

Un ulteriore vantaggio dell’accertamento con adesione sta nel fatto che vi è la possibilità di versare anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro.

Omessa dichiarazione dei redditi: cosa fare?

Di seguito si riporta una check list per affrontare la situazione “OMESSA DICHAIRAZIONE DEI REDDITI”:

  1. Si era tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi?
  2. I termini delle attività accertative sono prescritti?
  3. E’ già trascorso il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo?

Se le prima risposta é “SI” e le successive sono “NO” si deve presentare la dichiarazione quanto prima e sanare i mancati versamenti con lo strumento del “ravvedimento operoso”.

Se le prima risposta é “SI”, la seconda é “NO” e la terza é “SI” ci si deve rivolgere ad un Dottore Commercialista per approfondire il caso.

Se le prime due risposte sono “SI” non si deve far nulla poiché non si è sanzionabili.