Dismissione di beni strumentali obsoleti. Attenzione alle presunzioni fiscali.

Al fine di comprendere l’importanza del rispetto delle corrette procedure che devono essere rispettate dai soggetti economici in sede di “dismissioni dei beni strumentali d’impresa” si ritiene fondamentale, in modo propedeutico, conoscere la “presunzione di cessione”.

La c.d. “presunzione di cessione“, contenuta nell’articolo 1, comma 1, del DPR n 441/97  ha come RAZIO il presumere ceduti i beni acquistatiimportati o prodotti dall’impresa stessache non si trovano più nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Con riferimento al luogo in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, l’articolo 1, comma 3, indica espressamente le: “sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa”.

Tuttavia, lo stesso articolo 1, al comma 2, lettera a), del DPR  n 441/97 afferma che: “la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi: sono stati impiegati per la produzione, distrutti o perduti“.

Sulla base di queste disposizioni, pertanto, ciò che è importante per l’impresa è conoscere i corretti adempimenti fissati dalla legge da porre in essere per superare la presunzione di cessione del DPR n 441/97. L’obietto è quindi quello di provare che i beni non sono stati venduti, ma dismessi. Tale dimostrazione consentirà di evitare l’applicazione di sanzioni per l’evasione IVA, che per l’evasione ai fini delle imposte sui redditi.

Passiamo alla disamina Vediamo, della corretta procedura da seguire per la dismissione di beni obsoleti.

Dismissione beni strumentali.

Partiamo dal presupposto che, solitamente, il processo di dismissione dei beni strumentali, può avvenire per due ordini di motivi:

  • Il bene ha esaurito del tutto la sua utilità, per eccessivo sfruttamento o per assoluta inadeguatezza causata dal superamento tecnologico (obsolescenza, senescenza, ecc). In questo caso si procede alla distruzione del bene e dunque alla sua eliminazione volontaria;
  • Il bene ha esaurito del tutto la sua utilità per cause non dipendenti da scelte gestionali. Questo avviene nel caso in cui si subisca un evento dannoso (furto, incendio, ecc.) e dunque si verifichi un’eliminazione involontaria del bene stesso.

Per dismettere i beni strumentale che si trovano nella disponibilità del contribuente, ma che non é  più utilizzabili è necessario osservare quanto disposto dalla normativa contenuta nel DPR n 441/97, che è stata poi analizzata dalla Circolare Ministeriale n 193/E/1998. In seguito è intervenuto anche il D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011.

Le fattispecie di dismissione

Sulla base di quanto disposto possiamo trovarci di fronte a tre differenti casi:

  1. Autoconsumo o cessione ai soci (dismissione da parte di società);
  2. Dismissione tramite operatori specializzati;
  3. Dismissione autonoma di beni di valore oltre i € 10.000 oppure entro € 10.000.

 

1) Autoconsumo o cessione ai soci

Nel caso in cui il soggetto che sta dismettendo i beni sia una società, può accadere che i soci stessi si offrano per prendersi carico direttamente della dismissione dei beni strumentali, non più in uso. In questo caso, la società può effettuare la dismissione dei beni strumentali mediante assegnazione ai soci. Saranno poi tali soggetti che si occuperanno a loro volta dello smaltimento dei beni, rivolgendosi ad operatori specializzati. L’aspetto importante di questa procedura è che l’assegnazione dei beni ai soci, al fine di dismetterli dal complesso aziendale, deve essere fatturata e assoggettata ad IVA se all’atto di acquisto degli stessi beni l’Iva è stata detratta. In caso contrario l’operazione fatturata sarà non soggetta ad Iva.

Al fine di effettuare correttamente la fatturazione è necessario seguire quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del DPR n 633/72. che prevede che in caso di autoconsumo o di cessione a titolo gratuito, la base imponibile, ai fini IVA è costituita dal così detto valore normale dei beni o di beni simili .  Risulta chiaro, infatti, che in molti casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della più complessa procedura di distruzione, nel caso in cui sia facilmente dimostrabile la svalutazione del loro valore.

 

2) Dismissione tramite operatori specializzati

Nel caso in cui il contribuente preferisca rivolgersi ad operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti allo scopo di dismettere il bene non più idoneo all’uso, al fine di superare la presunzione di cessione, di cui all’articolo 2, del DPR n 441/97, è opportuno che venga raccolta la seguente documentazione. Si tratta di documentazione da conservare in caso di possibili verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare i documenti occorrenti sono:

  • Documento di Trasporto (DDT) – documento dal quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione“;
  • Formulario di identificazione –  documento di cui all’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/06 per lo smaltimento dei rifiuti. Il quale deve essere obbligatoriamente vidimato a cura dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, e deve recare, le caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.

Rispettando questa documentazione è possibile superare la presunzione di cessione del bene, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi. Il contribuente, quindi, rivolgendosi ad operatori specializzati non dovrà fare altro che avere cura della documentazione che da loro sarà predisposta e rilasciata nei termini. Lo scrivente desidera portare all’attenzione del lettore che qualora si parla di  apparecchi elettrici ed elettronici devono rispettare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 151/2005 per il loro smaltimento. In pratica, tutte queste apparecchiature non possono essere portate alle piazzole comunali ma devono essere conferite ai centri di raccolta tramite operatori specializzati.

 

3) Dismissione autonoma di beni 

In alterativa alla dismissione tramite operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti, il contribuente può decidere di procedere autonomamente alla distruzione dei beni obsoleti.

In questo caso, al fine di poter individuare la corretta procedura da rispettare, é necessario fare riferimento al valore dei beni, inteso come costo di acquisto degli stessi.

3A) Beni il cui valore d’acquisto supera la soglia di € 10.000.

Per poter procedere con la distruzione, è necessario seguire alcuni passaggi previsti dalla normativa, al fine, anche in questo caso, di legittimare e provare la loro reale distruzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

La procedura da seguire prevede l’espletamento delle seguenti fasi:

  • Comunicazione all’agenzia delle entrate. Il contribuente è chiamato a comunicare all’Agenzia delle Entrate o al comando competente della Guardia di Finanzia, che avverrà l’operazione di distruzione dei beni obsoleti. Tale comunicazione deve essere inviata, via PEC almeno 5 giorni prima dell’inizio delle operazioni di dismissione. Questo al fine di consentire ai funzionari di poter presenziare l’evento. La comunicazione deve contenere: a) Il luogo la data e l’ora delle operazioni di dismissione; b) Le modalità di distruzione; la natura dei beni; c) L’ammontare complessivo dei beni; d) Il valore eventualmente ottenibile della distruzione. Al fine di evitare contestazioni è consigliabile anticipare l’invio della PEC, per non correre il rischio della mancata presenza dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria.
  • Verbale redatto dai pubblici ufficiali.  Il personale dell’Agenzia delle Entrate, o in alternativa quello della Guardia di Finanza è tenuto a redigere sul posto, al momento della dismissione dei beni, apposito verbale, volto ad accertare l’avvenuta distruzione dei beni. E’ importante che dal verbale risultino la data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, la natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati.
  • Documento di trasporto. Il contribuente è tenuto a compilare un documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.

 3B) Beni il cui valore d’acquisto non supera la soglia di € 10.000.

Il D.L. n. 70/2011, all’articolo 7, ha introdotto una particolare semplificazione. La nuova procedura  consente di procedere in proprio alla distruzione dei beni obsoleti, avvalendosi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni attraverso  una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 lettera b) del DPR n 441/97. In questo caso la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (con le modalità previste dal paragrafo precedente), deve comunque essere effettuata.

Tuttavia sarà possibile effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al posto della redazione del verbale da parte di pubblici ufficiali (personale dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza). Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio devono risultare necessariamente le seguenti informazioni: a) Data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, b) Natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti e/o trasformati. Si ricorda che non potendo gli Uffici Postali procedere ad apporre la data certa sul documento predisposto è necessario procedere ad un “auto invio” postale  senza busta. In questo modo l’Ufficio Postale timbrerà per l’invio direttamente il documento predisposto.