ESPORTATORI ABITUALI: Novità in tema “Dichiarazioni Di Intento” dal 2021.

 

La “dichiarazione d’intento” é uno strumento utilizzato ed utilizzabile, dagli “esportatori abituali” al fine di mitigare le conseguenze negative sul piano fiscale e finanziario, derivanti dalla dicotomia di trattamento IVA nel quale si trovano:

  • pagano l’IVA ai propri fornitori nazionali, poiché gli acquisti sono IMPONIBILI IVA
  • non ricevono IVA dai propri clienti esteri poiché le vendite son NON IMPONIBILI IVA.

Con la “dichiarazione d’intento”, il soggetto con qualifica “esportatore abituale” comunica al fornitore nazionale che le dovrà essere emessa fattura nazionale in regime di NON IMPONIBILITA’ IVA. Il fornitore nazionale emetterà una fattura nelle quali le cessioni o le prestazioni saranno considerati “Non imponibile art.8, c.1 lett. c) DPR 633/72”.

Prima di continuare, é doveroso comprende che sono considerati “esportatori abituali” i contribuenti che nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti (regime annuale/regime solare) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, i soggetti passivi IVA “esportatore abituale” possono acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti.

L’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha introdotto importanti semplificazioni nella procedura per non imponibilità IVA che trovato applicazione con decorrenza dal 01/01/2020.

In particolare:

  • la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
  • non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle entrate;
  • gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia delle entrate dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU).

Accanto alle richiamate semplificazioni e sempre con decorrenza 01/01/2020 sono state apportate modificate sotto il profilo sanzionatorio, portando le sanzioni, da sanzione fissa da 250 a 2.000 euro a sanzioni proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.

All’atto della sua introduzione l’attuazione del Decreto Crescita era rinviata all’emissione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Detto provvedimento é stato emesso in data 27/02/2020 con il n. 96911.

Tale provvedimento ha introdotto le modalità operative di attuazione delle semplificazioni, permettendo agli esportatori abituali, a partire dal 02/03/2020 e con il semplice accesso al proprio “Cassetto fiscale”, di consultare per ciascun fornitore le informazioni necessarie contenute nelle dichiarazioni d’intento stesse.  Con il provvedimento citato è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento da utilizzare sempre dal 02/03/2020.

In sintesi per il 2021:

Sono aboliti definitivamente i seguenti obblighi:

  1. consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell’esportatore abituale (anche se lo scrivente consiglia sempre di riportare i riferimenti della “Lettera d’intento”);
  2. annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri sia per l’esportatore abituale che per il fornitore;
  3. consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento;
  4. indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi della medesima (anche se lo scrivente consiglia sempre di riportare i riferimenti della “Lettera d’intento”).

Restano validi i seguenti obblighi:

l’esportatore abituali trasmetterà telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del Protocollo di trasmissione.