In base alle normative vigenti la fattura elettronica (immediata o differita) deve essere trasmessa/inviata entro 12 giorni dall’emissione (data della fattura!).
La data di “trasmissione/invio” della fattura è la data di arrivo Sdi. Ritengo utile ricordare che qualora la fattura elettronica fosse scartata, è necessario trasmetterla nuovamente entro 5 giorni dalla notifica di scarto.
Cosa succede se trasmetto/invio al SdI una fattura in ritardo?
Le sanzioni invio tardivo fattura elettronica o mancata emissione della stessa sono determinate dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997. Vi sono però dei distinguo:
- Se la violazione non modifica la liquidazione Iva periodica (la fattura non contiene IVA poiché esenti, non imponibili, fuori campo, ecc.), la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.
- Se la violazione modifica la liquidazione Iva periodica (le fatture contiene IVA) , la sanzione va da 500 euro a 2.500 euro.
- Se la violazione coinvolge più adempimenti legati alla stessa operazione, la sanzione si applica una sola volta e non opera il cumulo.
- Quando la violazione è solamente formale (e non incide sul calcolo dell’imposta dovuta) le sanzioni non vengono applicate.
Cosa succede se invio una fattura elettronica dopo i 12 giorni?
Se il contribuente è in regime forfettario deve ricordare che, trattandosi di un adempimento entrato in vigore il 01/07/2022, per il “ritardato invio” fino a dicembre 2022 non é passibile di sanzioni se sana il ritardato invio entro il 31/12/2022.
Se il contribuente non è in regime forfettario il regime sanzionatorio è pienamente operativo.
Sia che si tratti di una fattura elettronica immediata o differita, che venga inviata oltre il 12 giorno dalla data di emissione il contribuente sarà sottoposto ad una sanzione che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro per ogni operazione documentata.
Come calcolare il ravvedimento per invio tardivo fattura elettronica?
Qualora il contribuente si accorga di non aver inviato una fattura è consigliabile:
- inviare immediatamente la fattura elettronica al SdI
- procedere a ravvedere la violazione.
La sanzione da ravvedimento è così calcolata:
- Se l’invio avviene entro 30 gg 1/10 della sanzione minima
- 25 Euro nell’ipotesi che la fattura non contenga IVA,
- 50 Euro nell’ipotesi che la fattura contenga IVA,
- Se l’invio avviene entro 90 gg 1/9 della sanzione minima
- 27,8 Euro nell’ipotesi che la fattura non contenga IVA,
- 55,56 Euro nell’ipotesi che la fattura contenga IVA,
- Se l’invio avviene entro la data della presentazione dell’IVA annuale 1/8 della sanzione minima
- 31,25 Euro nell’ipotesi che la fattura non contenga IVA,
- 62,50 Euro nell’ipotesi che la fattura contenga IVA,
- Se l’invio avviene entro un anno dalla data della presentazione dell’IVA annuale 1/7 della sanzione minima
- 35,72 Euro nell’ipotesi che la fattura non contenga IVA,
- 71,43 Euro nell’ipotesi che la fattura contenga IVA.
Il pagamento del ravvedimento operoso dovrà essere effettuato tramite il Modello F24 indicando il Codice Tributo 8911 e l’Anno in cui è avvenuta la violazione.
ATTENZIONE: E’ doveroso evidenziare che si renderà necessario valutare se devono essere poste in essere altre azioni atte a sanare conseguenze derivanti dal ritardo di invio al SdI. (Ravvedere la comunicazione Periodica IVA, ravvedere la mancata registrazione (ravvedimento prodromico), ravvedere la mancata applicazione da Reverse Charge, ecc).