FATTURAZIONE ELETTRONICA. Ritardata emissione. Cosa fare? “Ravvedimento” o “Cumulo giuridico”

(aggiornato al  31/03/2024)

In base alle normative vigenti la fattura elettronica  (immediata o differita) deve essere trasmessa/inviata  entro 12 giorni dall’emissione (data della fattura!).

La data di “trasmissione/invio” della fattura  è la data di arrivo Sdi.  Ritengo utile ricordare che qualora la fattura elettronica fosse scartata, è necessario trasmetterla nuovamente entro 5 giorni dalla notifica di scarto.

Cosa succede se trasmetto/invio al SdI una fattura in ritardo?

Le sanzioni invio tardivo fattura elettronica o mancata emissione della stessa sono determinate dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997. Vi sono però dei distinguo:

  • Se la violazione non modifica la liquidazione Iva periodica (la fattura non contiene IVA poiché esenti, non imponibili, fuori campo, oppure il ritardo non modifica la liquidazione IVA per il perido (mese/trimestre), ecc.), la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro per singola violazione.
  • Se la violazione modifica la liquidazione Iva periodica (le fatture contiene IVA) , la sanzione va calcolata dal  90% al 180% dell’IVA in fattura con un minimo di 500 euro.
  • Se la violazione coinvolge più adempimenti legati alla stessa operazione, la sanzione si applica una sola volta e non opera il cumulo.

Cosa succede se invio una fattura elettronica dopo i 12 giorni?

Se il contribuente è in regime forfettario deve ricordare che, trattandosi di un adempimento entrato in vigore il 01/07/2022, per il “ritardato invio” fino a dicembre 2022 non é passibile di sanzioni se sana il ritardato invio entro il 31/12/2022.

Se il contribuente non è in regime forfettario  il regime sanzionatorio è pienamente operativo.

Sia che si tratti di una fattura elettronica immediata o differita,  che venga inviata oltre il 12 giorno dalla data di emissione  il contribuente sarà sottoposto ad una sanzione:

  • Se la violazione non modifica la liquidazione Iva periodica (la fattura non contiene IVA poiché esenti, non imponibili, fuori campo, oppure il ritardo non modifica la liquidazione IVA per il perido (mese/trimestre), ecc.), la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro. Si evidenzia che in questo caso il sistema sanzionatorio si “aggancia” al numero delle fatture oggetto di violazione.
  • Se la violazione modifica la liquidazione Iva periodica (la fattura contiene IVA oppure il ritardo modifica la liquidazione IVA per il perido (mese/trimestre), ecc.) , la sanzione va calcolata dal 90% al 180% dell’IVA in fattura con un minimo di 500 euro. Si evidenzia che in questo caso il sistema sanzionatorio si “aggancia” all’importo dell’IVA.

Come cercare di ridurre le conseguenze?

In caso di mancata emissione (trasmissione al SdI)  della fattura nei termini previsti dalla legge (12 gg di calendario rispetto alla data dell’operazione), come visto in precedenza, il contribuente sarà soggetto al pagamento di sanzioni.
Inoltre, il contribuente potrà, alternativamente, applicare uno dei seguenti istituti al fine di ridurre l’impatto delle sanzioni:

• Ravvedimento operoso [art.13, D.Lgs. n.472/1997] agendo quanto prima;
• Cumulo giuridico [art. 12, D.Lgs. n.472/1997] attendendo l’emissione dell’atto che irroga le sanzioni.

Come calcolare il ravvedimento per invio tardivo fattura elettronica?

Qualora il contribuente si accorga di non aver inviato una fattura è consigliabile:

  • inviare immediatamente la fattura elettronica al SdI
  • valutare la convenienza a “ravvedere” la violazione.

La sanzione ravveduta è così calcolata:

  • Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (fattura non contiene IVA, oppure il ritardo non modifica la liquidazione IVA mensile o trimestre) la sanzione minima é pari ad euro 250,00 per fattura:
    • Se l’invio avviene entro 30 gg la sanzione ravveduta é pari ad 1/10 della sanzione minima = 25,00 euro,
    • Se l’invio avviene entro 90 gg la sanzione ravveduta é pari ad 1/9 della sanzione minima = 27,80 euro,
    • Se l’invio avviene entro la data della presentazione dell’IVA annuale la sanzione ravveduta é pari ad 1/8 della sanzione minima = 31,25 euro,
    • Se l’invio avviene entro un anno dalla data della presentazione dell’IVA annuale la sanzione ravveduta é pari ad 1/7 della sanzione minima = 35,72 euro.
  • Se la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (fattura non contiene IVA, oppure il ritardo ha modifica la liquidazione IVA mensile o trimestre) la sanzione minima é pari al 90% dell’IVA contenute nelle fatture con un minimo di 250,00:
    • Se l’invio avviene entro 30 gg la sanzione é pari ad 1/10 della sanzione minima,
    • Se l’invio avviene entro 90 gg la sanzione é pari ad 1/9 della sanzione minima,
    • Se l’invio avviene entro la data della presentazione dell’IVA annuale la sanzione é pari ad 1/8 della sanzione minima,
    • Se l’invio avviene entro un anno dalla data della presentazione dell’IVA annuale la sanzione é pari ad 1/7 della sanzione minima.

Il veresamento della sanzione ravveduta dovrà essere effettuato tramite il Modello F24 indicando il Codice Tributo 8911 e l’Anno in cui è avvenuta la violazione.

 

Cos’é il “cumulo giuridico”?

Il meccanismo del cumulo giuridico è disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 applicabile alla violazione per tardivo invio delle fatture elettroniche.

Con il termine cumulo giuridico si fa riferimento al trattamento sanzionatorio previsto in caso di concorso formale di violazioni e delle violazioni continuate.

Mediante il meccanismo del cumulo giuridico la sanzione è unica ed è pari alla sanzione relativa alla violazione più grave aumentata da un quarto (+25%) al doppio (+200%), indipendente dal numero di reati commessi in regime di concorso formale o di continuazione.

Il cumulo giuridico viene applicato specialmente in caso di sanzioni di tipo tributario, ovvero in relazione al mancato versamento di diversi tributi da parte del contribuente. Se ciò accade, in questo modo il cittadino paga, nel complesso, una sanzione complessiva ridotta, rispetto alla cifra che dovrebbe effettivamente versare come somma delle diverse sanzioni.

Tenuto conto che il “cumulo giuridico” é un metodo di applicazione delle sanzioni é necessario fare il punto per capire i criteri per determinare la sanzione unica legata all’applicazione del cumulo giuridico. In particolare, è necessario seguire questi passaggi (co. 1, 3 e 5 dell’art. 12 D.Lgs. n. 472/97), per individuare la sanzione base sulla quale applicare l’aumento dal quarto al doppio:

  • Le violazioni sono relative ad una sola annualità e concernono un tributo: la sanzione base si identifica con quella più grave;
  • Le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d’imposta: la sanzione base è quella più grave aumentata di un quinto;
  • Le violazioni riguardano un tributo ma più periodi d’imposta: la sanzione base è quella più grave aumentata dalla metà al triplo;
  • Le violazioni coinvolgono più tributi e diverse annualità: “la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione più grave e aumentando poi il risultato dalla metà al triplo“.

Una volta applicata la maggiorazione prevista deve essere tenuto presente che la sanzione non può essere irrogata in misura superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene previste per le singole violazioni.

Confronto fra “ravvedimento”  e “cumulo giuridico”?

Trattandosi di due metodologie del tutto diverse non é possibile fare una valutazione del tutto teorica ma si rende necessario confrontare ogni singolo caso.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

PRIMO ESEMPIO:  Un contribuente con liquidazione IVA trimestrale ha emesso nr. 100 fatture in data 10/03/2023, assoggettate ad IVA che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo in quanto ancorché si trattase di fatture con IVA, la data di inoltro risultava compresa nel perido di liquidazione poiché la data in cui dovevano essere emesse era 05/02/2023 e le ha trasmesse al SdI in data 10/03/2023.

  • Calcolo RAVVEDIMENTO: euro 27,80 per singola fattura per cui dovrebbe versare  euro 2.780.
  • Calcolo CUMULO GIURIDICO: Sanzione minima pari ad euro 250,00 con incremento dal 25% al 200% prevista dalla norma, quindi un aumento che va da euro 62,50 ad euro 500,00.Tenendo conto che l’Agenzia delle Entrate applicasse la massima maggiorazione si potrebbe arrivare ad una sanzione massima di euro 750,00. Una volta raggiunto dall’avviso di irrogazione sanzioni, detto importo potrà essere oggetto di ulteriore riduzione avvalendosi della definizione delle sanzioni ex art. 16 c.3 D.Lgs. 472/1997, che prevede la riduzione delle sanzioni ad 1/3 dell’importo irrogato in assenza di impugnazione dell’atto. Dunque il contribuente potrebbe sanare la violazione sostenendo la spesa di euro 250,00.

E’ del tutto evidente che al contribuente convenga attendere l’atto d’irrogazione della sanzione.

SECONDO ESEMPIO:  Un contribuente con liquidazione IVA mensile ha omesso di inviare alcune fatture datate 20/09/2023. Si accorge il 25/10/2023 di aver dimenticato di trasmettere i file .XML al Sistema di Interscambio della Agenzia delle Entrate. Le fatture espongono ricavi per euro 4.300 euro, più IVA 22% per euro 946 euro.

  • Calcolo RAVVEDIMENTO: euro 94,60 pari 1/9 del 90% dell’IVA delle fatture non inviate inquanto il 90% dell’IVA indicata nelle fatture é maggiore della sanzione minima.
  • Calcolo CUMULO GIURIDICO: Sanzione minima pari ad euro 250,00 incrementata dal 25% al 200% prevista dalla legge, quindi un aumento che va da euro 62,50 ad euro 500,00.Tenendo conto che l’Agenzia delle Entrate applicasse la massima maggiorazione si potrebbe arrivare ad una sanzione massima di euro 2.554,20. Una volta raggiunto dall’avviso di irrogazione sanzioni, detto importo potrà essere oggetto di ulteriore riduzione avvalendosi della definizione delle sanzioni ex art. 16 c.3 D.Lgs. 472/1997, che prevede la riduzione delle sanzioni ad 1/3 dell’importo irrogato in assenza di impugnazione dell’atto. Dunque il contribuente potrebbe sanare la violazione sostenendo la spesa di euro 851,00.

E’ del tutto evidente che al contribuente convenga ravvedere anziché attendere l’atto d’irrogazione dellla sanzione.

In conclusione:

in presenza di violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo il fattore determinante é il numero di fatture e dal termine temporale trascorso fra la violazione ed l’invio definitivo. Dal punto di vista pratico possiamo affermare, che con la normativa sanzionatoria fiscale in vigore al 31/12/2023, se:

  1. il mancato invio é stato sanato entro 30 giorni e le violazioni commesse sono più di 10 (fatture non trasmesse entro i 12 giorni) conviene applicare il “cumulo giuridico”;
  2. il mancato invio é stato sanato entro 90 giorni e le violazioni commesse sono più di 9 (fatture non trasmesse entro i 12 giorni) conviene applicare il “cumulo giuridico”;
  3. il mancato invio é stato sanato entro la data della presentazione della dichiarazione IVA e le violazioni commesse sono più di 8 (fatture non trasmesse entro i 12 giorni) conviene applicare il “cumulo giuridico”.

in presenza di violazioni che hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo il fattore determinante é l’importo IVA presente nelle fatture. Dal punto di vista pratico si rende necessario fare un confronto fra i due metodi di calcolo nel singolo caso specifico .

 

ATTENZIONE: E’ doveroso evidenziare che si renderà necessario valutare se devono essere poste in essere altre azioni atte a sanare conseguenze derivanti dal ritardo di invio al SdI. (Ravvedere la comunicazione Periodica IVA, ravvedere la mancata registrazione (ravvedimento prodromico), ravvedere la mancata applicazione da Reverse Charge, ecc).