INPS Ex ENPALS: La previdenza nello spettacolo.

Come tutti gli operatori economici autonomi, anche per un artista dello spettacolo, svolgere la propria attività vuol dire inevitabilmente “avere a che fare” con la previdenza dello spettacolo.

Sono considerati “artista dello spettacolo o lavoratore dello spettacolo”  tutti i soggetti appartenenti alle categorie professionali dei musicisti, ballerini, cantanti, disc-jockey, etc., elencate in via esaustiva all’ art. 3, c.1 del D.Lgs. C.p.S. n. 708/1947 , da ultimo integrato dal D.M. 15 marzo 2005.

Ciò significa che detti operatori devono destinare, una parte del proprio compenso per ogni prestazione,  a costituire la pensione.  Questa parte non è quindi una tassa oppure un’imposta e comunque  non finisce nelle casse dell’Erario bensì va a formare la futura pensione dell’artista dello spettacolo, in proporzione a quanto verserà nella sua vita lavorativa.
L’ente che si occuperà di gestire i contributi per la pensione degli operatori dello spettacolo è l’INPS ex Enpals (Ente Nazionale per la Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo).

Lo strumento che collega:

  • l’artista dello spettacolo
  • il soggetto richiedente la prestazione (organizzatore)
  • Ente previdenziale (l’INPS ex Enpals)

é il certificato di agibilità.

L’organizzatore preannuncia all’ l’INPS ex Enpals che verranno impiegati degli artisti dello spettacolo, in un evento da Lui organizzato, fornendo all’ente i dati identificativi degli artisti e, qualora necessario, provvedendo alla loro prima iscrizione all’ente (immatricolazione).

L’INPS ex Enpals verificherà nella propria banca dati che sia tutto in regola sia per l’artista dello spettacolo che per l’organizzatore e che di conseguenza rilascia il “certificato”. Si tratta di un “nulla-osta”.
L’obbligo di richiesta, ottenimento e conservazione del “nulla-osta” è in capo all’organizzatore. La maggior parte degli adempimenti necessari si effettua online oppure si possono effettuare anche attraverso gli sportelli territoriali dell’ l’INPS ex Enpals Enpals o della SIAE.

Ma a quanto ammonta questa percentuale di ritenuta per la pensione ENPALS?

Il contributo Enpals ammonta al  33,00 % + 3,28% del compenso lordo concordato per l’esibizione suddiviso fra organizzatore e artista:

  • 23,81 % in capo all’organizzatore a titolo di contributi previdenziali + oltre al 3,28% a titolo di finanziamento della copertura malattia,
  • 9,19 % in capo all’artista (ritenuta per contributi previdenziali) .

Al momento dell’incasso “del cachet”, l’artista ritroverà il 9,19% in meno di quanto pattuito (parte destinata a previdenza), trattenuto dall’organizzatore, il quale provvederà a versarlo all’Enpals.

Può capitare che l’organizzatore “inesperto” non voglia occuparsi delle questioni burocratiche, e deleghi all’artista con la classica frase “all’Enpals pensaci tu, non ne voglio sapere niente”!

In questo caso l’artista può assecondare la richiesta dell’organizzatore iscrivendosi all’ l’INPS ex Enpals come lavoratore autonomo esercente attività musicale, ovvero diventando di fatto “datore di lavoro di se stesso”.

In questo modo per ogni serata, sarà l’artista dello spettacolo a richiedere online, il certificato di agibilità all’Enpals, pagando i contributi (tutto il 33%).

Si ritiene fondamentale per l’artista chiarire chi avrà l’incombenza dell’agibilità prima di predisporre il preventivo altrimenti subirà una perdita pari al  23,81 del compenso lordo.

Qualora abbiate dei quesiti in merito oppure sentiate la necessità di dipanare dei dubbi potete contattare direttamente l’ l’INPS ex Enpals, al numero verde 800.46.26.93.

Prima di congedarci desideriamo ricordare che esistono, in alcuni casi tassativi indicati dalla normativa, ove si è ESENTATI dal dover richiedere il “certificato di agibilità” e versare i relativi contributi previdenziali.

Le esenzioni sono principalmente due:

A) il così detto esonero da “Comma 188”: Tale esonero deriva dal combinato disposto del comma 188 della Legge finanziaria del 2007 e la circolare interpretativa Enpals 2 del 2008 del 30/01/2008 e si verifica con l’avverarsi contemporaneamente di due presupposti:

1) essere un soggetto previsto come esente:

    • minorenni
    • studenti fino a 25 anni
    • pensionati oltre i 65 anni
    • lavoratori che versano già contributi ad altra previdenza obbligatoria,

2) non avere percepito per l’anno in corso più di 5.000 euro in prestazioni live musicali.

Sì ricorda che questa esenzione si applica esclusivamente a prestazioni di musica dal vivo, pertanto non può essere invocata da DJ, tecnici o altre figure professionali.

B) la così detta esenzione 2002: sorge qualora una formazione dilettantistica o amatoriale che si esibisce per divertimento o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche o per diffondere l’arte e la cultura, in totale assenza di qualsivoglia forma di retribuzione o rimborso spese (non comprovato da documenti come scontrini, fatture, ricevute, ecc.) o incasso da pubblico pagante o compensi diretti a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione.