Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Beni Significativi.

Iva al 10% e beni significativi: tutto quello che occorre sapere per applicare correttamente l’Iva negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare n.15/e della Agenzia delle Entrate del 12/07/18.

Di seguito analizzeremo alcuni aspetti relativi all’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione ai beni significativi e alla manodopera. Alla fine verranno proposti alcuni esempi pratici che chiariranno ulteriormente le modalità operative di applicazione.

Iter dell’analisi :

  • Definizione delle varie tipologie di Manutenzione.
  • Quale aliquota IVA si applica negli interventi di Manutenzione.
  • Come calcolare il valore dei “beni significativi”.
  • Come si rapportano i “beni significativi” con le varie aliquote IVA.
  • Agevolazione per “Recupero edilizio” e beni significativi.

 

Interventi di manutenzione. Definizioni.

L’art. 3 del testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi:

  • Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti“ . Tenuto conto della funzione pratica della presente analisi possiamo affermare che fanno parte di questa tipologia d’intervento: l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la sostituzione di pavimenti, la sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, la tinteggiatura di pareti, la verniciatura delle porte dei garage, l’integrazione di un impianto di antenna, ecc.
  • Si definiscono interventi di manutenzione straordinariale opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso“. Fra detti interventi possiamo annoverare: installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione dell’area privata, costruzione di scale interne, realizzazione nuovi impianti, installazione di una caldaia e dell’impianto termico, modifica alla disposizione dei vani dell’appartamento.

 

Aliquote Iva negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 ha previsto un’agevolazione, che sembrava dovesse essere di durata limitata, secondo la quale veniva stabilita l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché fossero eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. A partire dal periodo d’imposta 2000, abbiamo continuato ad assistere a reiterazioni annuali di detta agevolazione per quasi un decennio, fino a che nella Legge Finanziaria 2010, detta “agevolazione  temporanea” divenne definitiva e per cui si tramutò da  temporanea a “strutturale”. Dunque dal 2011 l’aliquota Iva ridotta al 10% si applica agli interventi di  manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Qualora detti interventi siano effettuati su immobili che non hanno una prevalente destinazione abitativa privata si applica l’aliquota IVA al 22%, fatta eccezione per alcuni casi particolari.

Si ritiene doveroso evidenziare che le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono prestazioni di servizi complesse (appalti) per cui:

  1. sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili a prevalente destinazione residenziale privata, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva al 10%
  2. sulle cessioni di benisi applica l’Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto e nei limiti previsti per i beni significativi. In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore. Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’Iva al 10% (nei limiti dei beni significativi che vedremo tra poco) anche per la fornitura stessa della caldaia. Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’Iva da corrispondere è pari al 22%.

La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%.

In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili: a) la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano, b)le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti, c) le prestazioni rese da professionisti.

 

Materie prime e semilavorati e Iva al 10%. Differente trattamento per i “beni significativi”.

L’agevolazione Iva al 10% riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e ai semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

Si ritiene inoltre necessario fare una precisazione importante, in quanto tale regola non si applica ai così detti “beni significativi”. Detti beni sono individuati “tassativamente” dalla normativa vigente con il decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, che definisce i seguenti beni come beni significativi:

  1. ascensori e montacarichi
  2. infissi esterni ed interni
  3. caldaie
  4. video citofoni
  5. apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  6. sanitari e rubinetterie da bagno
  7. impianti di sicurezza

Come chiarito dalla Circolare 15/e della Agenzia delle Entrate del 12/07/2018,  i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato  generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (n.b. “bene significativo”); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia (n.b. “bene NON significativo ma ordinario”);  ).

Sempre la circolare sopra citata,  fornisce un chiarimento riguardante le modalità di conteggio delle “parti staccate dei beni significativi” nel senso che indica una metodologia per collocare il valore di dette “parti staccate” all’interno del valore del “bene significativo” o all’interno della  parte “servizi + mano d’opera + guadagno del appaltatore”. La circolare dice testualmente “le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento. Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10 per cento, nel valore dei beni significativi.”

Per i beni significativi, l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:

  • una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
  • la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%

Come chiarito dalla Circolare 15/e dell’Agenzia delle Entrate del 12/07/2018 il valore da prendere in considerazione quale valore del “bene significativo” è solo il costo “originario” del bene significativo, tenuto conto del concetto, sopra evidenziato, di  “parti staccate dei beni significativi”  e la loro caratteristica intrinseca di  “concorre alla normale funzionalità dei beni significativi”.

Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione 25/E 2015 e altro), il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, che non sono parti staccate dei beni significativi e che non possiedono la caratteristica intrinseca di  “concorre alla normale funzionalità dei beni significativi”,  non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce nel valore definito “manodopera”.

Ora riteniamo opportuno e necessario, fare una breve ma chiara analisi della procedura operativa per determinare “quale parte del valore del bene significativo” sia da assoggettare ad aliquota IVA del 10% e quale parte deve essere assoggettata ad aliquota IVA al 22%:

REGOLA

La parte di valore del “bene significativo” da assoggettare ad aliquota Iva al 10% va individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione (bene significativo + manodopera) il valore dei beni significativi come sopra individuato (valore originario + eventuale valore delle parti staccate). La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui, anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%.  Il valore residuo del bene significativo (se esistente) deve essere, invece, assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%. E’ evidente che se il valore di un bene non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente all’aliquota IVA 10%.

FORMULA DA APPLICARE

Parte del Valore del bene Significativo a cui applicare l’aliquota IVA al 10%  

=

Valore complessivo della prestazione (manodopera + bene significativo  

Valore del Bene Significativo (Bene + eventuali parti staccate)

 

Agevolazione “Recupero del Patrimonio edilizio” e beni significativi.

Qualora in un intervento agevolato di “Recupero del Patrimonio Edilizio” (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) sia compresa la fornitura e posa di un “bene significativo” la  Circolare 15/e della Agenzia delle Entrate del 12/07/2018 chiarisce che “la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. […]”.quindi, al fine di evidenziare la corretta applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento all’intervento di manutenzione, è necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento indichi puntualmente oltre al corrispettivo complessivo della prestazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore dei beni medesimi. Tale distinta evidenziazione in fattura si rende necessaria in quanto la prestazione di servizi ed i beni significativi forniti sono, in linea di principio, suscettibili di essere assoggettati ad IVA con aliquote differenti. In particolare, come chiarito precedentemente, qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento di recupero, l’aliquota del 10 per cento si applica solo al valore della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo. La quota residua del bene significativo è soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria pari al 22%.

 

Esempio pratico di Iva al 10% per beni significativi

Ipotizziamo di trovarci nel caso di un intervento di manutenzione (straordinaria o ordinaria) su un immobile destinato ad uso abitativo privato. L’impresa installatrice deve fornire e posare in opera alcuni infissi.

Il corrispettivo pattuito per la fornitura con posa in opera degli infissi è pari a euro 10.000 Euro + Iva derivante da:

  • fornitura infissi: 7.000,00 euro
  • posa in opera, materie prime e semilavorate: 3.000,00 euro

Gli infissi costituiscono beni di valore significativo, come espressamente previsto dal dm 29 dicembre ’99. In conseguenza di ciò, parte del valore degli infissi sarà assoggettato al 10% e parte al 22%. Manodopera, materie prime e semilavorate scontano comunque l’Iva al 10%.

Per stabilire il valore degli infissi da assoggettare a Iva al 10%, occorre applicare la formula

Parte del Valore del bene Significativo a cui applicare l’aliquota IVA al 10%  

=

 

Valore complessivo della prestazione

 

 

Valore del Bene Significativo

valore infissi IVA 10% = 10.000,00 euro – 7.000,00 euro = 3.000,00 euro

La rimanente parte sconterà l’Iva al 22%:

  • valore infissi IVA 22% = valore infissi – valore infissi IVA 10% = 7.000,00 euro – 3.000,00 euro = 4.000,00 euro

La fattura relativa a questo intervento sarà cosi composta:

Corpo della fattura:

Descrizione Valore
Posa in opera infissi Vostro immobile sito in Padenghe sul Garda (BS) Via Amerigo Vespucci n.44 compreso materie prime, semilavorati accessori 3.000,00
Fornitura infissi modello Arcadia per n. 4 finestre e n. 5 porte finestre 7.000,00

Dettaglio IVA

Aliquota IVA Imponibile IVA
10 6.000,00 600,00
22 4.000,00 880,00
Totale 10.000,00 1.480,00
Totale fattura 11.480,00