In vigore dal 01/01/2023 in seguito alla modifica dell’art. 54/bis D.L.50/17 introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022).
Cosa sono?
La prestazione “occasionale con vincolo di subordinazione” o “lavoro accessorio” è:
- svolta da un soggetto non iscritto agli Albi previsti dalla legge;
- svolta in collegamento diretto con il committente che può e deve organizzare il lavoro in relazione ai tempi e luoghi di lavoro,
- svolta in modo non continuativo per un periodo massimo di 30 giornate lavorative;
- a fronte di un compenso che non superi 2.500 euro lordi nei confronti del singolo committente ed i 5.000 euro lordi nei confronti della totalità dei committente.
Chi la può svolgere (Prestatore)?
I lavori accessori possono essere svolte da chiunque ad eccezione dei professionisti iscritti ad albi o ordini professionali, i quali non possono rendere prestazioni occasionali riguardanti le attività professionali facenti capo alla professione riservata agli scritti all’ordine d’appartenenza ma sono tenuti ad aprire partita IVA.
Chi la può richiedere (Utilizzatore)?
Dal 01/01/2023 si possono avvalere del del “lavoro accessorio” o “prestazioni occasionali con vincolo di subordinazione” in forza del dettame dell’art. 54-bis comma 14 del D.L. 50/2017 come modificato dai commi dal 342 al 354 della Legge 197/2022:
- Ditte individuali,
- Imprese famigliari,
- Società di Persone,
- Società di capitali,
- Professionisti,
- Associazioni,
- Fondazioni,
- altri enti privati
che abbiano alle loro dipendenze meno di 11 dipendenti, e non appartengano al settore:
- agricolo
- edile ed affini
- svolgano la propria attività nell’ambito di appalti d’opera o di servizi.
Vi ricordiamo che dal dicembre 2021 é necessario presentare preventivamente all’avvio della prestazione occasionale “con vincolo di subordinazione” una comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro. A tal fine Vi invitiamo a prendere visione del contenuto denominato PRESTAZIONE OCCASIONALE. Comunicazione preventiva.
Quale imposizione fiscale in capo al “prestatore”?
Le metodologia di tassazione è diversa in base alla natura del committente:
- Imprenditore: a fronte del pagamento di un corrispettivo netto, il prestatore rilascia una ricevuta ove viene indicato: 1) il corrispettivo lordo, 2) la ritenuta a titolo d’acconto (del 20% sul 100% del corrispettivo in caso di prestazione occasionale di lavoro autonomo oppure del 23% del 50% corrispettivo in caso di prestazione occasionale di intermediazione commerciale occasionale), 3) la durata della prestazione, 4) la tipologia di prestazione, 5) i propri dati anagrafici, 6) i dati anagrafici del committente. Esempio Corrispettivo Lordo = 1000 – Ritenuta a titolo d’acconto pe prestazioni di lavoro autonomo occasionale 200= corrispettivo netto = 800. In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi il prestatore indicherà nel quadro RL (redditi diversi) sia il corrispettivo Lordo 1000 sia la ritenuta a titolo d’acconto 200 e porterà in tassazione il corrispettivo lordo nel coacervo del reddito imponibile dell’anno d’incasso (Principio di Cassa), ritenendo già versata la ritenuta subita. Le normativa vigente dal 01/01/2023 riguardante le prestazioni di lavoro occasionale svolte nei confronti di Imprese e Lavoratori autonomi, prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di corresponsione del compenso relativa alla prestazione lavorativa e corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
- Privato: La gestione é regolata dal così detto “Libretto Famiglia”. Tale strumento é un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. La famiglia, prima di impiegare il prestatore d’opera occasionale DEVE attivare presso l’INPS il “libretto famiglia” identificando il prestatore e versare somme di denaro in questo strumento mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” INPS. Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Si invitano gli interessati a prendere visione del contenuto denominato Prestazioni di lavoro occasionale: libretto famiglia predisposto dall’INPS.