CIRCOLARE N.1 DEL 2016. Contributi previdenziali 2016 “NO INPS”.

Contributi previdenziali 2016 “NO INPS”.

Contributo CIPAG Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri

CONTRIBUTO SOGGETTIVO:
 14% del reddito netto professionale, con un minimo di € 3.000,00 (artt. 10 e 16 legge 773/82) (si ricorda che per il 2017 detta percentuale sarà innalzata a 17% in base all’applicazione della Legge Fornero)
 3% per i redditi eccedenti € 152.650,00
 Da aggiungere il contributo per la copertura degli oneri relativi all’indennità di maternità € 17,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO:
 5% volume d’affari I.V.A. relativo all’attività professionale, da applicarsi in parcella quale maggiorazione percentuale, con un minimo di € 1.500,00 (art. 11 legge 773/82 e successive modifiche come previsto dalla delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 24/11/2011, e già approvata dai Ministeri vigilanti, che contiene i provvedimenti indispensabili per rispettare gli obiettivi di sostenibilità a 50 anni imposti dalla Legge Fornero n. 214/2011).
Tale aumento non si applica per le prestazioni professionali effettuate alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’ elenco presente sul sito Collegio, per le quali rimane in vigore l’aliquota del 4%.
A tal proposito si CONSIGLIA di riportare, in ogni parcella, la dicitura consigliata dalla CASSA
5% contributo integrativo CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri) Art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione CIPAG, comma 5

Contributo ENPAM Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici

CONTRIBUTO QUOTA A
I contributi di Quota A si possono pagare in una unica soluzione oppure in quattro rate senza interessi.
Gli importi aggiornati al 2016 sono:
• € 271,88 all’anno fino a 30 anni di età
• € 472,21 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni
• € 834,42 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni
• € 1491,06 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A
• € 834,42 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).
Le somme comprendono anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 59 euro all’anno.
Chi si è iscritto all’Ordine nel corso del 2015, dovrà versare nel 2016:
 i contributi per il 2016, a seconda della fascia di età di appartenenza (comprendono il contributo per maternità adozione e aborto)
 le rate dovute per il 2015, che partono dal mese successivo all’iscrizione all’Albo.
CONTRIBUTO QUOTA B
I contributi sul reddito da libera professione si possono pagare in una unica soluzione oppure a rate.
La rateizzazione è possibile solo attivando l’addebito diretto sul conto corrente bancario.
L’importo dei contributi da versare viene calcolato dall’Enpam sulla base di quanto viene dichiarato sul modello D con le seguenti Aliquote:
 13,50 per cento in caso di contribuzione ordinaria
 2 per cento per gli iscritti che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta, perché contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria (compresi i Fondi Speciali dell’Enpam), oppure sono titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, o, infine, sono tirocinanti del corso di formazione in medicina generale
 6,75 per cento per gli iscritti pensionati del Fondo di previdenza generale dell’Enpam, che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta
 1 per cento sul reddito che eccede 100.123,27 euro per l’anno di reddito 2014 (modello D 2015).

Contributo INARCASSA Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:
1. il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
2. il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
3. il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
4. il contributo di maternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 121.600,00 per il reddito 2015 da dichiarare nel 2016

CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO
A decorrere dal 1/1/2013 l’iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza).

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell’anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.

CONTRIBUTO DI MATERNITA’
L’importo è annuo e viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione non ancora disponibile. (Per l’anno 2015 fu € 61,00)

Contributo CASSA FORENSE Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

I contributi previdenziali di CASSA FORENSE sono connessi all’esercizio della libera professione:
CONTRIBUTO SOGGETTIVO BASE
È dovuto da ogni iscritto alla Cassa (praticanti abilitati al patrocinio e avvocati) nella seguente misura:
• 14% a decorrere dal 1/1/2013 (mod. 5/2014) sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile
• 3% relativamente alla parte di reddito netto professionale eccedente il tetto pensionabile.
La percentuale del 14% a decorrere dal 2017 passerà al 14,5% e dal 2021 al 15%.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA – legge 22 marzo 1995 n. 85) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.
Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente e va, quindi applicato, nella nuova misura del 4% a tutte le fatture emesse.
È comunque dovuto il contributo integrativo minimo da tutti gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia, dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione e dei praticanti abilitati al patrocinio per il periodo di iscrizione corrispondente al praticantato.

  • CONTRIBUTO DI MATERNITA’
    E’ dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa secondo le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo). Detto contributo, applicato per la prima volta nel 1993, è finalizzato alla copertura dell’indennità di maternità erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa (d.lgs. n.151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003).
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    Prima di congedarci augurandoVi buon lavoro:
  •  Vi comunichiamo che questo documento è stato prodotto con l’utilizzo delle pubblicazioni specializzate disponibili alla data del 17/01/2016 ore 20:30;
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