Lo scorso anno, abbiamo pubblicato l’articolo ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE ENTRO IL 31/12/2024. In tale articolo Vi abbiamo presentato la disamina della norma implementata dall’art. 1 commi da 101 a 111 Legge 213/2023 detta anche “Legge di Bilancio o Legge Finanziaria del 2024”
Tale norma ha introdotto, in capo
- alle imprese non agricole,
- tenute all’iscrizione nel Registro Imprese,
l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali:
- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni.
L’obbligo della copertura assicurativa,
- originariamente scadente al 31/12/2024,
- definitivamente scadente al 31/03/2025 poiché rinviato dal “Decreto Milleproroghe” DL 202/2024. Si ricorda che per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura la scadenza è il 31/12/2025.
interessa le seguenti tipologie di beni immobilizzati:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
E’ doveroso evidenziare che ad oggi l’unica conseguenza negativa relativa al mancato rispetto di detta norma è l’impossibilità di essere oggetto di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il 27/02/2025 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto MEF n.18/2025 che ha disciplinato le modalità attrattive ed operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Chi è tenuto a sottoscrivere una polizza contro rischi catastrofali?
L’obbligo assicurativo in esame interessa le imprese:
- che svolgono attività non agricole;
- con sede legale in Italia;
- oppure con sede legale all’estero con “stabile organizzazione in Italia”;
tenute all’iscrizione nel Registro Imprese.
Quali beni devono essere assicurati con la polizza contro rischi catastrofali?
Come previsto dall’art. 1 del Decreto MEF n.18/2025, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo” impiegate per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Per cui ancorché non sia esplicitamente citato dalla norma il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo come ad esempio:
- leasing,
- locazione,
- comodato.
La copertura assicurativa interessa i beni di seguito evidenziati:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli immobili gravati da:
- abuso edilizio originario per:
- carenza delle autorizzazioni;
- difformità costruttiva rispetto a quanto approvato dagli enti preposti.
- abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Inoltre, tenuto conto dell’espresso richiamo della norma alle “immobilizzazioni materiali” di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, non sono oggetto della copertura assicurativa catastrofale:
- i così detti “altri beni” (ad esempio, mobili e arredi, macchine d’ufficio, automezzi),
- le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. “magazzino”).
In ogni caso, “nulla osta” che l’impresa decida comunque di estendere la copertura della polizza assicurativa contro rischi catastrofali anche ai beni “esclusi” oppure “non soggetti”.
Quali eventi calamitosi devono essere compresi nella polizza contro rischi catastrofali?
L’obbligo assicurativo si riferisce a:
- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni.
Si ricorda che gli eventi o episodi che hanno generato danni che saranno considerati come singolo episodio/sinistro/evento “oggetto di risarcimento” saranno quelli accaduti entro le prime 72 ore dall’avvenimento.
Esiste un limite di franchigia nella polizza contro rischi catastrofali?
Ai fini dell’obbligo assicurativo la polizza può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno.
Note.
Al fine di agevolare la lettura dell’articolo e degli eventuali progetti di polizza che Vi saranno forniti dalla compagnia assicurativa di fiducia, Vi riportiamo di seguito due brevi “glossari” di “termini tecnici”.