Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (commi 54-56)
Vengono modificate alcune agevolazioni fiscali in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
ECOBONUS
Il comma 55 lett. a) prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l’Ecobonus (c.d. Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica degli edifici).
Fino al 31/12/2024, le detrazioni variavano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.
A partire dal 01/01/2025, le nuove aliquote di detrazione saranno:
- 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all’abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall’abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l’abitazione principale.
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall’abitazione principale.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Il comma 55 lett. b) numero 1), prevede che per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, è concessa una detrazione fiscale pari:
- 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all’abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall’abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l’abitazione principale.
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall’abitazione principale.
L’importo massimo detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare.
SISMABONUS
Il comma 55 lett. b) numero 2), interviene sulla disciplina del sismabonus in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie. Per cui sarà concessa detrazione fiscale pari:
- 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all’abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall’abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l’abitazione principale.
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall’abitazione principale.
L’importo massimo detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare.
ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Il comma 55 lett. b) numero 3), prevede che, anche per il 2025, ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, viene riconosciuta un’ulteriore detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2025 (su un ammontare complessivo non superiori a 5.000 euro) per l’acquisto di:
- mobili
- e di grandi elettrodomestici:
- di classe non inferiore alla classe A per i forni,
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica,
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
SUPERBONUS (ex 110)
Il comma 56 apporta modifiche in materia di superbonus. In particolare, la detrazione del 65% prevista per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati oppure per i quali, alla data del 15/10/2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Sinteticamente è utile ricordare che la detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dal 01/01/2022, è stata successivamente modificata:
- nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023,
- nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024,
- e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2025.
Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione
a favore di persone decedute (commi 68-69)
Nei territori soggetti al sistema pubblicitario “Tavolare” gli atti preordinati alla cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall’imposta ipotecaria, limitatamente alle domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente all’entrata in vigore della presente legge e relativamente ai soggetti deceduti a partire dal 01/01/2025.
Lotta all’evasione in materia di affitti brevi (commi 78-79)
Con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), dal 01/01/2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi dovrà essere registrato con questo nuovo codice. La Legge di Bilancio stabilisce che il CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica.
Il CIN è indicato altresì nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Mutui per la prima casa (commi 112-116)
In merito alla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa sono state apportate le seguenti modifiche:
- Proroga garanzia massima all’80% fino al 2027:
- La possibilità di usufruire della garanzia sull’80% della quota capitale dei mutui è estesa al 31/12/2027 (anziché 2024).
- Destinata a categorie prioritarie con specifici requisiti (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro annui).
- Supporto alle famiglie numerose prorogato fino al 2027:
- Inclusione delle famiglie numerose tra le categorie prioritarie.
- Regole specifiche su garanzie e accantonamenti per domande di queste famiglie.
- Disposizioni applicabili anche in caso di surroga del mutuo.
- Modifica dei soggetti ammessi al Fondo:
- Accesso al Fondo garantito esclusivamente (e non come fino al 31/12/2024 solo “prioritariamente”) a: 1) giovani coppie, 2) nuclei monogenitoriali con figli minori, 3) conduttori di alloggi IACP e 4) giovani under 36.
- Termine per alienazione immobili:
- Estensione a due anni del termine per vendere un immobile e destinare il nuovo a prima abitazione, mantenendo l’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro.