Regime forfettario.
Il regime forfettario è un regime fiscale di vantaggio introdotto dalla Legge n. 190/2014, e successivamente modificato dalla Legge n. 208/15, articolo 1, commi da 111 a 113. L’applicazione del regime forfettario consente la determinazione del reddito (professionale o di impresa) su base forfettaria. Questo significa che non si tiene conto dei costi effettivamente sostenuti nell’attività nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Il reddito è determinato applicando al fatturato una percentuale di redditività.
Sul reddito, così ottenuto è applicata un’imposta del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque periodi di imposta, se si avvia una nuova attività). Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
L’accesso al regime è subordinato al rispetto di specifici limiti dei ricavi e/o compensi oltre che di alcuni requisiti qualitativi e quantitativi, variabili a seconda della tipologia di attività esercitata (contraddistinta dal relativo codice ATECO 2007). Ai fini IVA è previsto l’esonero:
- dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo, così come persiste,
- dai relativi obblighi dichiarativi e di registrazione.
In questa sede ci occuperemo del comportamento che dovranno seguire gli operatori che operano nel regime forfettario, allorquando effettueranno operazioni di acquisto o vendita con operatori esteri.
Operazioni con l’estero.
Nel presente contenuto approfondiremo, quali sono le regole di fatturazione che i soggetti che adottano il regime forfettario devono osservare quando effettuano operazioni estere.
In questo contenuto, le operazioni estere,
- dal punto di vista geografico, sono costituite dalle:
- operazioni intracomunitarie,
- operazioni extracomunitarie,
- dal punto di vista della natura dell’operazione, sono costituite da:
- acquisti,
- cessioni,
- dal punto di vista dell’oggetto dell’operazione, sono costituite da:
- beni,
- servizi,
- dal punto di vista soggetti, dette operazioni possono essere costituite da:
- operazioni nei confronti di operatori economici (B2B),
- operazioni nei confronti di privati (B2C).
Di seguito, tenuto conto delle differenze normative, analizzeremo, una combinazione di operazioni estere cosi dettagliate:
- operazioni intracomunitarie
- acquisti
- beni
- servizi
- cessioni
- beni
- servizi
- acquisti
- operazioni extracomunitarie
- acquisti
- beni
- servizi
- cessioni
- beni
- servizi
- acquisti
1.1.1. Operazioni intracomunitarie acquisto beni
Per le operazioni intracomunitarie di acquisto di beni estere effettuate da un soggetto operante nel regime forfettario si applica l’articolo 38 del D.L. n. 331/93.
Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il seguente limite:
- Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di €. 10.000 di acquisti,
e contestualmente
- Se la stessa soglia non è superata nell’anno corrente.
Verificate queste due condizioni tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari. Tali acquisti sono equiparati agli acquisti interni e dunque risultano assimilati ad “acquisti effettuati da privati”. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore Comunitario, emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese. Nel caso in cui, invece, si superi la soglia di €. 10.000 di acquisti, la medesima operazione viene considerata come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del Reverse charge. La fattura ricevuta dal fornitore Comunitario deve essere registrata entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Inoltre, nello stesso termine dovrà essere versata la relativa Iva. Il codice tributo nel modello F24 da utilizzare è “6099” con periodo di riferimento quello in cui è avvenuta l’operazione.
1.1.2. Operazioni intracomunitarie acquisto servizi
Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, dovrà procedere ad integrare la fattura ricevuta. In questo caso il contribuente sarà chiamato a versare la relativa IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24. Classico esempio, in questo caso è dato dalle fatture che possono arrivare da Google o da Facebook, legate all’attività pubblicitaria.
1.2.1. Operazioni intracomunitarie cessione beni.
Le operazioni estere effettuate in regime forfettario, riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori economici UE oppure di soggetti privati UE, in forza di quanto previsto dall’art.41 c.2, del D.L. n. 331/93. non sono qualificabili come operazioni intracomunitarie. Per cui qualora il soggetto che aderisce al regime forfettario effettui la cessione di un bene verso un soggetto passivo Iva comunitario o verso un privato, la stessa è considerata alla stregua di una “cessione interna“ e dunque non deve essere applicata l’Iva. La fattura, riguardante la cessione di beni in ambito UE tra operatori economici, deve contenere la seguente dicitura: “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93”.
1.2.2. Operazioni intracomunitarie cessione servizi.
Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea dovrà rilasciare una fattura senza addebito di IVA. La medesima operazione viene considerata come cessione intracomunitaria se effettuata nei confronti di un soggetto economico UE (B2B) e nella fattura riporterà al dicitura “reverse charge“, o “inversione contabile“. La medesima operazione non viene considerata come cessione intracomunitaria se effettuata nei confronti di un soggetto privato UE (B2c) e nella fattura riporterà al dicitura classica di fattura di un soggetto forfettario.
2.1.1. Operazioni importazione beni.
Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario, di importazione di beni, il contribuente soggetto passivo deve osservare le regole previste dal DPR n. 633/72. Si tratta delle regole in tema di importazioni, esportazioni, ed operazioni assimilate. Ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72 (cosi detta lettera d’intento) il contribuente in regime forfettario procede al versamento dell’Iva in dogana al momento dell’importazione dei beni dall’estero.
2.1.2. Operazioni acquisto servizi extra UE.
Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, dovrà procedere ad emettere autofattura. In questo caso il contribuente sarà chiamato a versare la relativa IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24. Classico esempio, in questo caso è dato dalle fatture che possono arrivare da Google o da Facebook, legate all’attività pubblicitaria.
2.2.1. Operazioni cessione extra UE beni.
Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario di esportazione di beni devono essere osservate le regole previste dal DPR n. 633/72. Si tratta delle regole in tema di importazioni, esportazioni, ed operazioni assimilate. Dette regole determinano che, in caso di operazioni estere in ambito extra UE, l’operatore italiano non deve addebitare l’imposta in fattura.
2.2.2. Operazioni cessione extra UE servizi.
Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario, effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente soggetto extracomunitario, ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, emetterà la fattura senza addebito d’IVA ma con la dicitura riportata in fattura “operazione non soggetta“.
Tabella riassuntiva operazioni estere in regime forfettario
OPERAZIONE | IVA | VERSAMENTO IVA |
Cessioni di beni | Operazione interna – NO IVA | NO |
Acquisto di beni < €. 10.000 | Operazione come privato – IVA nel Paese del cedente | NO |
Acquisto di beni > €. 10.000 | Operazione intracomunitaria in Reverse Charge | SI |
Servizi resi | Operazione intracomunitaria in Reverse Charge | NO |
Servizi ricevuti | Operazione intracomunitaria in Reverse Charge | SI |