REVERSE CHARGE: Non é applicabile a tutte le piscine.

La circolare Agenzia delle Entrate n.14/E del 2015 chiarisce definitivamente quando si applica il meccanismo del “reverse charge” alle lavorazioni (costruzioni/manutenzioni) riguardanti le piscine, in ipotesi di APPALTO DIRETTO nei confronti di un COMMITTENTE NON PRIVATO oppure di SUBAPPALTO nei confronti di qualsivoglia committente.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo inequivocabile che:

  • l’installazione di piscine
  • oppure l’installazione di impianti per piscine

non rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo di “reverse charge” esteso ai servizi, allorquando “questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso”.

La Circolare sopra citata identifica il concetto di edificio come di seguito riportato:

un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: lambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti

e la stessa recita testualmente: 

Sulla base della ricostruzione sopra operata, si ritiene che non rientrino, pertanto, nella nozione di edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).

Per cui, viene definitivamente sancito che l’installazione di piscine oppure l’installazione di impianti per piscine:

  • non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo di “reverse charge” esteso ai servizi, allorquando la piscina sia staccata e non collegata direttamente all’immobile;
  • rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo di “reverse charge” esteso ai servizi, allorquando la piscina sia interna all’edificio oppure sia posizionata su un terrazzo sollevato da terra. In questo caso e doveroso evidenziare che i riferimenti normativi saranno diversi a secondo della tipologia contrattuale:
    • APPALTO DIRETTO nei confronti di un COMMITTENTE NON PRIVATO: Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) DPR 633/72;
    • SUBAPPALTO nei confronti di qualsivoglia committente: Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto).