Rinvio della fine dell’utilizzo della “Scheda Carburante” al 31/12/2018.

SCHEDA CARBURANTE.

Rinvio della fine dell’utilizzo della “Scheda Carburante” al 31/12/2018. Posticipazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per acquisto carburante autotrazione al 01/01/2019. Nuove regole per il pagamento dell’acquisto di carburanti. 

Di seguito analizzeremo alcuni aspetti relativi alle novità introdotte dal 01/07/2018 a seguito delle parziali modifiche apportate dal Governo alla gestione del “ciclo degli acquisti” da parte dei soggetti passivi IVA (ditte individuali, società, associazioni, ecc). Abbiamo ritenuto utile e necessario predisporre una “scheda riassuntiva”, riguardante l’argomento “deducibilità costi e detraibilità IVA  relativa agli acquisti di carburante per autotrazione dai distributori di carburanti”, poiché, oggi le formalità procedurali oggettive e documentali soggettive, sono influenzate da norme “accatastate” dal Decreto del Ministero delle Finanze del 7/6/1977 sino al Decreto Legge . n. 79 del 28/06/2018.

Iter dell’analisi :

  • Proroga della scadenza di utilizzo della “Scheda Carburante” dal 30/06/2018 al 31/12/2018.
  • Possibili comportamenti a disposizione degli operatori economici dal 01/07/2018.
  • Comportamento consigliato dallo Studio.
  • Strumenti finanziari tracciati.

Proroga della scadenze di utilizzo della “Scheda Carburante”.

Con il D.L. n. 79/2018, il Governo, il 28/06/2018, ha ufficializzato la proroga al 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburanti e lubrificanti effettuati presso i distributori di carburante. In forza di questa norma,  la vendita di benzina e gasolio per autotrazione, effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, resta priva di obbligo di fatturazione elettronica sino al 31/12/2018.

Possibili comportamenti a disposizione degli operatori economici dal 01/07/2018.

Il D.L. n. 79/2018 apre uno scenario variegato, per quanto attiene la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo, in quanto consente tre diversi metodi:

  1. Emissione della fattura elettronica. Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio. Il soggetto IVA all’atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto nella precedente circolare, può comunque chiedere l’emissione della fattura elettronica. Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell’impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico. In caso contrario il gestore si può rifiutare poiché oggi NON VIGE UN OBBLIGO in capo allo stesso. In pratica, il gestore potrebbe (si usa il condizionale in quanto sul punto occorrerebbe una conferma ufficiale) rifiutarsi ad emettere il documento elettronico. Resta comunque un dato: in caso di emissione della fattura elettronica contenente qualche errore procedurale, non ci sarà l’applicazione delle sanzioni in quanto, il secondo semestre 2018 è una sorta di periodo di sperimentazione.
  1. Utilizzo della scheda carburante. La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburante sino al 31 dicembre 2018. A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione, poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburante. Lo studio aveva dato ampio risalto a questa novità nella circolare di commento alla Legge di Bilancio approvata nel mese di dicembre 2017. Per cui se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburante, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali. Si evidenzia che i soggetti IVA in contabilità semplificata dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta allo studio dalla quale risulti la metodologia di pagamento dei rifornimenti, al fine di consentire la regolare detrazione dell’IVA e la deduzione del costo acquisto carburante oppure allegare alle schede carburante le ricevute di “tutti”  i pagamenti dei rifornimenti riportati sulla scheda carburante stessa.
  1. Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. La terza opzione, sarebbe quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità) se non ci fosse l’inconveniente dettato, da una sorta di “corto circuito legislativo” dettato dall’esistenza del L. 70/2011 e dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 42/e del 2012, secondo il quale, in sede di avvio di questa opzione, sin dal 01/01/2012, l’Agenzia delle Entrate ebbe a dichiarare che la scelta doveva essere UNICA PER PERIODO D’IMPOSTA ed indifferentemente dal numero di automezzi in capo al singolo soggetto IVA.

Comportamento consigliato dallo Studio.

Dopo attenta valutazione del combinato disposto del dettame normativo del D.L. n. 79/2018 (Governo Conte), del D.L. 70/2011 (Governo Monti) e dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 42/e del 2012 a corredo della Legge finanziaria del 2011, lo scrivente ritiene opportuno che:

  • coloro che nei primi 6 mesi del 2018 si sono avvalsi dell’opzione fornita dal Governo Monti (2011-2013), di non utilizzare la scheda carburante per documentare gli acquisti di carburante bensì di utilizzare gli estratti conto delle carte di credito sia ai fini della deducibilità del costo sia della detraibilità dell’Iva, devono continuare ad utilizzare questo metodo.
  • coloro che nei primi 6 mesi del 2018 si sono avvalsi dell’utilizzo della SCHEDA CARBURANTE per documentare gli acquisti di carburante sia ai fini della deducibilità del costo sia della detraibilità dell’Iva, possono continuare ad utilizzare la scheda carburante ma devono effettuare i pagamenti solo con strumenti finanziari tracciati così come indicato nel Provvedimento del 04 aprile 2018 n. 73203/2018 del Direttore della Agenzia delle Entrate.

Strumenti finanziari tracciati.

Lo Studio nel corso degli ultimi sei mesi,  ha dato ampio risalto al cambiamento epocale entrato in vigore il 01/07/2018 riguardante le modalità di pagamento degli acquisti di carburante:

  • in data 12/01/2018 un articolo denominatoFattura elettronica per il carburante. Legge 205/2017 art.1 (commi 920-923)” nella quale si evidenziavano tutti i cambiamenti che, nel 2018, avrebbero riguardato la “scheda carburante” e le novità relative alle modalità di pagamento atte a garantire deducibilità e detraibilità;
  • in data 06/04/2018 un articolo denominato Acquisto di carburante operatori Iva: mezzi di pagamento validi 2018nel quale si faceva una analisi precisa e dettagliata del Provvedimento del 04 aprile 2018 n. 73203/2018 del Direttore della Agenzia delle Entrate. In detto articolo che Vi invitiamo a rileggere, il Direttore chiariva che, a far data dal 01/07/2018, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, relative agli acquisti di carburanti e lubrificanti, i pagamenti  possono essere effettuati con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:
    1. bonifico bancario o postale,
    2. assegni,
    3. addebito diretto in conto corrente,
    4. carte di credito,
    5. bancomat
    6. carte prepagate.

In conclusione,

i contribuenti, titolari di partita IVA, al fine di ottenere la detraibilità Iva nonché la deducibilità del costo, relativi agli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione, presso i distributori di carburante, possono effettuare i relativi pagamenti, sulla base di qualsivoglia forma di accordo con il gestore, con qualsivoglia messo di pagamento fatta eccezione che con il denaro contante.