TRANSIZIONE 4.0 – INDUSTRIA 4.0 . Credito d’imposta sugli investimenti 2021.

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La Legge Finanziaria 2021 ha prorogato fino al 31/12/2022 le misure cardine del “Piano Transizione 4.0”:

  1. credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali,
  2. bonus ricerca e sviluppo,
  3. credito d’imposta formazione 4.0 .

In questo elaborato, analizziamo  la componente “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali”.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI.

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), art.1, comma 1051 e seguenti ha introdotto un incentivo alla effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi, che consiste in un credito di imposta il cui importo è commisurato al costo dei beni acquistati.

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’agevolazione ripropone, in larga misura, quanto già disposto con la Legge n. 160/2019, art.1, comma 185 e seguenti (“Legge di bilancio 2020”), però é necessario evidenziare che l’attuale norma vigente incrementa ed anticipa il vantaggio derivante dalla effettuazione degli investimenti agevolabili.

L’introduzione della normativa agevolativa ha posto fine ad altre forme agevolative denominate “super ammortamento” e “iper ammortamento”. La novità ha comportato una maggiore incidenza ed una più immediata fruibilità dell’agevolazione stessa.

L’attuale norma si concretizza in un credito di imposta utilizzabile, in alcuni casi, in maniera di fatto immediata, invece del precedente beneficio derivante dall’acquisto dei beni che si traduceva prima nell’imputazione di un maggior costo e, poi, nel conseguente vantaggio fiscale, quindi in maniera differita su tutto il periodo d’ammortamento del bene oggetto d’investimento.

Passiamo ora ad analizzare in dettaglio la norma agevolativa denominata “CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI”.

 

1) Tipologia di beni agevolabili.

La norma, classifica i beni agevolabile in tre categorie:

L’incentivo è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing.

Le principali tipologie di investimenti esclusi dal bonus sono:

  • i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente, individuati nell’art.164 comma 1 del TUIR (autovetture, motocicli e ciclomotori, sia aziendali strumentali (taxi, auto noleggio, scuola guida, ecc), aziendali date in uso al dipendente, aziendali date in uso all’amministratore che aziendale promiscuo);
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Per un ulteriore approfondimento si invita a consultare l’elenco completo contenuto nel comma 1053 dell’ articolo 1 Legge n. 178/2020.

 

2) Soggetti ammessi.

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese:

  • residenti nel territorio dello Stato
  • indipendentemente dalla loro forma giuridica
  • dal settore economico di appartenenza,
  • che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022  (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo).

Ne sono però escluse:

  1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  2. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Gli esercenti arti e professioni sono ammessi al credito alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti per le imprese, ma solo per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” di cui ai commi 1054 e 1055 articolo 1 Legge n. 178/2020.

 

3) Dimensione dell’agevolazione.

Il credito spetta nelle seguenti misure

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

LIMITI DIMENSIONALI

dal 16/11/2020

al 31/12/2021

(*)

dal 1/1/2022

al 31/12/2022

(**)

Beni materiali 4.0 50% del costo 40% del costo quota di investimenti fino a 2,5 milioni
30% del costo 20% del costo quota di investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni
10% del costo 10% del costo quota di investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni
Beni immateriali 4.0 20% del costo investimenti fino a 1 milione
Beni ordinari
· beni materiali 10% del costo 6% del costo investimenti fino a 2 milioni
· strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile 15% del costo 6% del costo
· beni immateriali 10% del costo 6% del costo investimenti fino a 1 milione
(*) data prorogabile al 30/6/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
(**)data prorogabile al 30/6/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

4) Utilizzo del bonus.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che qualora il bonus derivi:

  • da investimenti in beni “ordinari”
  • acquistati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021
  • da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro,

lo stesso può essere usato in un’unica soluzione.

L’utilizzo avviene:

  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”;
  • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

DECORRENZA DEL BONUS

UTILIZZO DEL BONUS

Soggetto con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro

Soggetto con ricavi o compensi maggiori di 5 milioni di euro

Beni materiali Industria 4.0

anno di avvenuta interconnessione

3 quote annuali di pari importo

Beni immateriali Industria 4.0
Beni ordinari acquistati tra il 16/11/20 e il 31/12/21

anno di entrata in funzione

1 quota annuale

3 quote annuali di pari importo

Beni ordinari acquistati tra il 1/1/22 e il 31/12/22

anno di entrata in funzione

3 quote annuali di pari importo

5) Adempimenti

Il bonus deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise.

Il modello di dichiarazione, le sue specifiche e la data di trasmissione non risultano ancora definiti.

Chi fruisce del credito d’imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi.

A tal fine:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del tipo “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”); quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, l’Agenzia delle Entrate (con riferimento all’analogo credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020) ha avuto modo di chiarire che esiste la possibilità di integrare la documentazione eventualmente priva della dicitura. Tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per la norma applicabile al 2020 si ritiene che trattandosi di una continuazione della stessa, si possa ragionevolmente ritenere validi detti chiarimenti anche in relazione alla presente agevolazione;
  • per i beni Industria 4.0, ( annoverati tra quelli contenuti nell’allegato A annesso alla Legge 232/2016 e nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016) va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La norma considera anche un’ipotesi di semplificazione applicabile ai beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, in forza della quale la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda acquirente. Lo scrivente ritiene, che detta semplificazione, debba essere utilizzata con molta attenzione, in quanto presuppone la presenza di formazione specifica non sempre riscontrabile.

La fruizione del bonus è subordinata:

  • al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

 

6) Natura dell’agevolazione e aspetti contabili

Sotto l’aspetto tributario, è previsto che il bonus non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.

Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, quando applicabile.

Il bonus costituisce un provento di natura non ricorrente che si concretizza nell’attribuzione di un credito tributario; esso si genera in conseguenza dell’acquisto di un bene di cui, in sostanza, riduce il costo. Esso è perciò qualificabile come contributo in conto impianti.

Si tratta di quei contributi che il principio contabile Oic 16 definisce (par. 86 e seguenti) come somme erogate da un soggetto pubblico per la costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime.

Detti contributi possono prevedere che il soggetto beneficiario sia vincolato a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo; sono contributi, inoltre, commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano indirettamente o direttamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza.

Le modalità di iscrizione a bilancio del contributo saranno, alternativamente:

  • Imputazione del contributo maturato tra i ricavi del conto economico, da un lato, e degli ammortamenti calcolati sul costo lordo dell’immobilizzazione, dall’altro. Detta metodologia é definita come il “metodo indiretto”, in quanto il contributo viene iscritto alla voce A.5 del conto economico (Altri ricavi e proventi), e riduce appunto indirettamente il costo del bene, che partecipa alla formazione del reddito di esercizio mediante le relative quote di ammortamento. La corretta contabilizzazione per competenza del contributo si ottiene rinviando agli esercizi successivi una parte del ricavo iscritto alla voce A.5, mediante risconti passivi, in parallelo col processo di ammortamento. Dal punto di vista fiscale, essendo come si è detto il contributo irrilevante nella determinazione del reddito imponibile, occorrerà apportare apposite variazioni in diminuzione nel modello dichiarativo per eliminare la componente di ricavo per contributi attribuita all’esercizio.
  • I contributi sono portati a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Detta metodologia é definita come il “metodo diretto”. Con questa tipologia di registrazione, sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti, determinati però sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi. In questo caso, dal punto di vista fiscale, occorrerà in ciascun anno di ammortamento operare in dichiarazione una variazione in diminuzione, che sarà pari alla differenza tra la quota di ammortamento “teorica” (ossia calcolata sul costo pieno del bene, al lordo del contributo) e quella calcolata sul costo del bene netto dal contributo.