TRATTAMENTO CONTABILE DEI BIGLIETTI AEREI

Le “prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito”, sono ricomprese nella Parte III della Tabella A allegata al DPR 633/72 e dunque sono imponibili con aliquota del 10 per cento.

L’imposta versata al vettore non è detraibile ai sensi dell’art.19-bis.1 lett.e) del citato Decreto IVA.

Ora analizziamo le varie tipologie di acquisti.

Prima di analizzare le varie tipologie chiariamo che indipendentemente dalla natura della tratta, ai sensi dell’art.22 del Decreto IVA, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura “per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito”.

  • Acquisto del biglietto aereo da compagnia aerea italiana o stabilita in Italia per una tratta nazionale. In questo caso la prestazione è imponibile e l’assolvimento dell’IVA è posto a carico del prestatore. Ai sensi dell’art.12 della Legge 413/91, “per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione di scontrino fiscale”, valido ai fini della deducibilità delle sostenute riportando gli elementi previsti dall’art.3 del DPR 696/96.
  • Acquisto del biglietto aereo da compagnia aerea non stabilita in Italia per una tratta estera o parzialmente estera.  Dal punto di vista della territorialità, in forza dell’art.7-quater del Decreto IVA, “si considerano effettuate nel territorio dello Stato […] le prestazioni di trasporto passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”. Di conseguenza, in caso di tratte internazionali, la parte di trasporto su spazio aereo non italiano rappresenta una prestazione fuori campo per difetto del requisito di territorialità, mentre quella eseguita all’interno del territorio nazionale è rilevante ai fini IVA, anche se non imponibile ai sensi dell’art.9 del DPR 633/72. Per ovviare alle evidenti difficoltà nella traduzione pratica del principio enunciato, è previsto che la parte di prestazione resa su spazio aereo nazionale sia individuata forfettariamente, nella misura del 38% dell’intero tragitto, come stabilito dalla circolare 37/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso della prestazione resa da compagnia aerea non stabilita in Italia, gli obblighi ai fini IVA “sono adempiuti dai cessionari o committenti” ai sensi dell’art.17 comma 2) del DPR 633/72, attraverso emissione di autofattura e applicazione del meccanismo del reverse charge. In particolare:

in caso  di trasporto nazionale da parte di vettore non stabilito in Italia (caso stremamente raro), con applicazione dell’IVA indetraibile al 10%;

in caso di trasporto internazionale da o verso l’Italia, operato da vettore non stabilito in Italia, con assoggettamento ad IVA non imponibile ex art.9 per il 38% del totale, e fuori campo per la restante parte.

Nessun adempimento IVA è invece richiesto per le tratte interamente esterne allo spazio aereo italiano, poiché l’operazione è interamente fuori campo IVA.

Vi invitiamo a prendere visione di un BREVE SCHEMA RIASSUNTIVO.

ATTENZIONE:  Il rimborso spese ai dipendenti per il costo sostenuto relativamente all’acquisto di biglietti aerei effettuato direttamente dagli stessi, esonera l’impresa dagli adempimenti IVA sopra descritti.