Verifica dei limiti per applicazione tipologia di contabilità, liquidazione Iva e “pro-rata” Iva nel 2025.

All’inizio di ciascun anno, le imprese di minore ‘dimensione’ e gli esercenti arti e professioni, debbono porsi obbligatoriamente tre diverse domande:

  • In quale tipologia di contabilità (forfetario,semplificata, ordinaria) sono obbligato ad operare nel nuovo anno in base ai RICAVI prodotti nell’anno precedente?
  • Nel nuovo anno sono obbligato ad effettuare le liquidazione periodica IVA a frequenza mensile oppure posso optare per la frequenza trimestrale, tenuto conto del VOLUME D’AFFARI prodotto nell’anno precedente?
  • Quale percentuale d’IVA detraibile è ammessa alla liquidazione periodica? In altre parole quale “PRO-RATA” Iva devo applicare alla liquidazione IVA?

Nel proseguo dell’articolo Vi aiuteremo a chiarire entrambi gli argomenti.

Tipologia di regime contabile.

Come noto nel sistema fiscale italiano da diversi anni convivono tre diversi regimi contabili.

  • Forfetario
  • Semplificato
  • Ordinario

Di seguito analizzeremo nel dettaglio il regime semplificato così da poter determinare per esclusione l’appartenenza o meno al singolo regime.

Il superamento della “soglia di ricavi” rilevante ai fini della possibilità di aderire al regime di contabilità semplificata ha sempre effetto dall’anno successivo e mai dall’anno in corso.

Ne consegue che, in caso di superamento del limite di ricavi, scatta l’obbligo di adozione della contabilità ordinaria dall’esercizio successivo, così come nell’ipotesi opposta, ossia in caso di non superamento della soglia di ricavi, la possibilità di transitare dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata trova applicazione dall’anno successivo.

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir;
  • le imprese familiari e aziende coniugali;
  • le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • le società di armamento e le società di fatto;
  • gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata:

qualora i ricavi di seguito riportati:

  1. i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  2. i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  3. i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
  4. i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
  5. i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
  6. le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
  7. i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
  8. i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
  9. il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oltre all’autoconsumo.

percepiti in un anno intero:

  • abbiano superato l’ammontare di 85.000 euro;
  • non abbiano superato l’ammontare di:
    1. 000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi oppure;
    2. 000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Qualora il contribuente svolga contemporaneo sia attività di prestazione di servizi e altre attività, è necessario far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ciascuna attività. In assenza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 800.000 euro, per cui l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso quando l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, supera il limite massimo.

Attenzione: Il controllo del superamento o meno delle soglie di permanenza nella contabilità semplificata va sempre rapportata a 365 giorni annui, per cui, in caso di avvio dell’attività nel corso del 2024 si invita a ricalcolare le due soglie sopra individuate come di seguito indicato:

  • prestazione di servizi: 500.000 euro * (giorni attività 2024/365)
  • altre attività:                 800.000 euro * (giorni attività 2024/365)

Concludendo il contribuente:

  • che nel corso dell’intero anno 2024, non abbia superato il limite di ricavi pari a 85.000 euro, indifferentemente l’attività svolta, può (non è obbligato)  (*) applicare il regime forfetario;
  • che nel corso dell’intero anno 2024, svolgendo l’attività di prestazione di servizi, non abbia superato il limite di ricavi pari a 500.000 euro, può (non è obbligato) (*)  applicare il regime semplificato;
  • che nel corso dell’intero anno 2024, svolgendo altre attività diverse dalla prestazione di servizi, non abbia superato il limite di ricavi pari a 800.000 euro, può (non è obbligato) (*)  applicare il regime semplificato;
  • che nel corso dell’intero anno 2024, svolgendo l’attività di prestazione di servizi, ha superato il limite di ricavi pari a 500.000 euro, deve applicare il regime ordinario;
  • che nel corso dell’intero anno 2024, svolgendo altre attività diverse dalla prestazione di servizi, ha superato il limite di ricavi pari a 800.000 euro, deve applicare il regime ordinario;

NOTA (*)

Quando nei precedenti  punti da I. a V. abbiamo utilizzato l’espressione  “può (non è obbligato)” si è voluto evidenziare che il contribuente può sempre applicare regimi di grado superiore.  Un contribuente ammesso al regime forfetario può SEMPRE optare per l’applicazione  del regime SEMPLIFICATO oppure ORDINARIO così come un contribuente ammesso al regime semplificato può SEMPRE optare per l’applicazione  del regime ORDINARIO.

 

Tipologia di liquidazione periodica IVA.

Per determinare se la liquidazione periodica I.V.A. debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 sopra riportati:

  •  500.000 euro per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
  •  800.000 euro per imprese che esercitano altre attività.

E’ doveroso ricordare, che il valore da controllare non è quello dei RICAVI bensì quello volume d’affari conseguito nell’anno solare precedente (come verrà poi indicato nella dichiarazione annuale IVA).

Nel caso di esercizio congiunto sia di un’attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di 800.000 euro, fatta eccezione per la tenuta della “contabilità separata per obbligo” per le distinte attività.

Qualora il contribuente gestisca le diverse attività in “contabilità unificata” oppure in  “contabilità separata per opzione ”,  dovrà verifica il superamento del limite al volume d’affari relativo all’attività ‘prevalente’ (che è quella che ha conseguito il maggior volume d’affari). Pertanto si procede nel modo seguente:

  1. determinazione di quale sia l’attività prevalente esercitata (ossia quella che ha conseguito il maggior volume di affari);
  2. verificare che l’attività determinata sub 1) non abbia superato il limite previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, sopra ricordato;
  3. verificare che il totale del volume di affari complessivo non sia comunque superiore a 800.000 euro.

Nel caso di tenuta della contabilità separata “per obbligo” normativo, ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/72 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente: l’impresa potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per un’altra.

Se al contrario una o più attività esercitate comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di “contabilità unificata” o “separata per opzione”, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi fatturati.

L’opzione per la liquidazione trimestrale (in presenza dei requisiti) si esercita attraverso il “comportamento concludente” tenuto dal contribuente e successivamente comunicato nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata (quadro VO) tale opzione una volta esercitata, si rinnova ‘automaticamente’ di anno in anno, ed ha validità fino alla eventuale revoca. I soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, devono maggiorare gli importi a debito degli interessi nella misura fissa pari a   1 %, da versarsi sul Mod. F24 cumulativamente al tributo cui afferiscono.

In caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni o donazioni d’azienda, successioni ereditarie, ecc.), la verifica del volume d’affari ai fini della determinazione della periodicità delle liquidazioni IVA per l’anno successivo deve essere effettuata considerando il volume d’affari complessivo dell’anno in cui si è verificata l’operazione. Ciò significa che, per stabilire la periodicità delle liquidazioni IVA (mensile o trimestrale), è necessario sommare i volumi d’affari riportati nei diversi moduli del modello IVA relativi all’anno in cui si è realizzata l’operazione straordinaria o la trasformazione soggettiva. In questo modo, è possibile determinare se il contribuente soddisfa i requisiti per optare per la liquidazione IVA trimestrale.

 

Pro-rata IVA.

Per determinare correttamente l’IVA a debito o credito dei singoli periodi del 2025 è necessario, precedentemente, determinare la percentuale definitiva del pro-rata del precedente anno 2024 che sarà utilizzata provvisoriamente nel 2025.

Occorrerà procedere, extra-contabilmente, ad effettuare i calcoli per determinare la percentuale del “pro-rata definitivo del 2024” di detrazione dell’IVA sugli acquisti. In particolare dovranno procedere con solerzia i contribuenti con periodicità di liquidazione mensile, che dovranno procedere ad applicare il nuovo pro-rata già nella liquidazione del mese di gennaio 2025.