Comunicazione relativa al Coronavirus – COVID 19. Assenza del “Lavoratore Dipendente”.

Di seguito Vi presentiamo una breve disamina circa i comportamenti e conseguenze derivanti dalle situazioni in cui ci siano lavoratori assenti dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio, aziende chiuse o ordinanze con divieto di circolazione.

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus ha creato situazioni particolari che hanno reso necessario l’emanazione di normativa speciale.

Il presente é un breve riassunto di una più completa disamina  predisposta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, denominata  “LE ASSENZE DAL LAVORO PER CORONAVIRUS 5 SITUAZIONI DA CONOSCERE” che Vi invito a legere integralmente.

Vediamo le situazioni nelle quali i lavoratori dipendenti si possono venire a trovare:

1) A CASA PER L’ORDINANZA. Assenza dal lavoro a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa. In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata.

2) SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE. Questo é il caso in cui, in forza di un’ordinanza l’azienda si vede obbligata a sospendere il lavoro in forza di una ordinanza. Risulta del tutto evidente l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione.

3) IN QUARANTENA OBBLIGATORIA. Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Non c’è dubbio che il lavoratore è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

4) IN QUARANTENA VOLONTARIA. Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

5) ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO. Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro.