Comunicazione relativa al Coronavirus – COVID 19. DPCM 10/04/2020. Nuovo Rinvio “quasi totale” al 03/05/2020.

Dal 14/04/2020 sarà in vigore il voluminoso DPCM firmato in data 10/04/2020 dal Presidente del Consiglio, che proroga fino al 03/05/2020 le misure di contenimento del contagio epidemiologico e regola fino alla stessa data lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.Detto DPCM riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11/03/2020  e  del 22/03/2020, nonché quelle di cui al DM 25/03/2020.

Il provvedimento in oggetto (DPCM Del 10/04/2020) prevede, all’art. 2) :

  1. la prosecuzione delle attività indicate nell’allegato 1 e nell’allegato 2;
  2. la prosecuzione/l’avvio delle attività indicate nell’allegato 3 al quale sono state apportate alcune aggiunte rispetto al DPCM precedente;
  3. la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nei sopra eviedenziati allegati 1, 2 e 3 .

Il DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3,
  • tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Questi chiarimenti sono fondamentali per individuare quali sono le aziende:

  1. che nel rispetto del principio generale,  possono operare, senza obbligo di presentazione della comunicazione al Prefetto competente per territorio,  chiaramente nel rispetto del “Protocollo condiviso con le parti sociali” di cui vi abbiamo dato dettagliata disamina, nei giorni scorsi;
  2. che in deroga al principio generale, possono, essere nella condizione di presentare una comunicazione al Prefetto competente per territorio, per evidenziare quali sono le condizioni che permettono/impongono il riavvio delle attività produttive, chiaramente nel rispetto del “Protocollo condiviso con le parti sociali del 14/03/2020” di cui vi abbiamo dato dettagliata disamina, nei giorni scorsi.

Inoltre sono comunque consentite le attività che erogano:

  • servizi di pubblica utilità,
  • servizi essenziali,
  • le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico.

Si ricorda che le attività che hanno già provveduto, come previsto dalle disposizioni emanate finora, non è necessario reiterare la comunicazione al Prefetto. Ma al fine di consentire, ai soggetti interessati, come deve essere presentata la comunicazione al Prefetto, Vi invitiamo a prendere visione, dell’apposita area predisposte dalle Prefetture:

Inoltre sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non è richiesta la comunicazione al Prefetto se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Qualora, come previsto da comma 1 art.2, i Codici ATECO venissero modificati con un Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, le imprese avranno un termine di 3 giorni dall’adozione del decreto di modifica per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Inoltre per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è consentito:

  1. l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione
  2. la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture
  3. la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile  

Infine il DPCM stabilisce la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo.

Per l’individuazione delle attività consentite, si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

SE TUTTI FACCIAMO LA NOSTRA PARTE!