MODELLO F24: Novità in materia di compensazioni e modalità di presentazione.

Il D.L. n. 124/2019  ha esteso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’obbligo di inviare (trasmettere) il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.

A seguito delle novità introdotte con detto “Decreto fiscale” (articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019) l’obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline) è stato esteso a tutti i crediti maturatiin qualità di sostituto d’imposta”, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi erogati a seguito della presentazione del modello 730.

Come chiarisce l’articolo 3, comma 3, D.L. 124/2019 “Le disposizioni …si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”. Tale disposizione non può non sollevare perplessità, posto che una sua interpretazione letterale parrebbe aver imposto il ricorso ai canali Entratel/Fisconline sin dallo scorso 27 ottobre, data di entrata in vigore della disposizione, con riferimento a tutti i crediti 2019.

Il Decreto fiscale (articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019) interviene poi anche sulle modalità di presentazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, i quali sono oggi chiamati a utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui i modelli F24 presentino delle compensazioni, indipendentemente dall’importo finale della delega di pagamento, il quale, dunque, può essere anche maggiore di zero.

Anche in questo caso le disposizioni “si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”: quindi, i crediti maturati nell’anno 2018, ed esposti nel modello Redditi 2019, continuano a poter essere utilizzabili secondo le vecchie regole, e le deleghe F24 che presentano un saldo positivo, sebbene contenenti una compensazione, possono essere versate anche ricorrendo ai servizi di home banking.

Prima di riassumere in una scheda sinottica, quanto fin’ora comunicato, lo scrivente ritiene opportuno consigliare a tutti i clienti che trasmettono in proprio i modelli F24, siano essi Titolari di aprtita IVA oppure NON Titolari di Partita IVA, al fine di evitare inutili errori, con potenziali conseguenze future, d’ iniziare sin dal 27/11/2019 (data di entrata in vigore delle norme contenute nel D.L. in questione.

Per tutti coloro che affidavano già, ad un “Intermediario Abilitato”, la trasmissione telematica dei propri modelli F24 nulla é cambaito.


IN CONCLUSIONE

con il D.L. 124/2019, sono state modificate le regole operative di presentazione (trasmissione) dei modelli F24, per cui :

al momento della predisposizione di un Modello F24,

tutti i contribuenti (Titolari di partita IVA e NON Titolari di Partita IVA) ,

a seconda della esistenza o meno, all’interno del modello F24,  di una qualsiasi compensazioni,

indiferentemente dal saldo del modello F24 (a Zero o diverso da Zero),

hanno a disposizione QUATTRO possibili canali di presentazione,

che devono essere scelti nel rispetto delle regole sotto riportate:

  1. CARTACEA utilizzabile unicamente da NON TITOLARE DI PARTITA IVA se non sono presenti compensazioni nel modello F24.
  2. HOME BANKING utilizzabile sia da NON TITOLARE DI PARTITA IVA che da TITOLARE DI PARTITA IVA se non sono presenti compensazioni nel modello F24.
  3. FISCO ONLINE utilizzabile sia da NON TITOLARE DI PARTITA IVA che da TITOLARE DI PARTITA IVA se nel modello F24, sono presenti compensazioni ed il contribuente ha richiesto, ottenuto ed attivato le credenziali di accesso al sito della Agenzia delle Entrate.
  4. ENTRATEL utilizzabile sia da NON TITOLARE DI PARTITA IVA che da TITOLARE DI PARTITA IVA s se nel modello F24, sono presenti compensazioni ed il contribuente ha affidato la trasmissione ad un INTERMEDIARIO ABILITATO (Dottore Comemrcialista o Consulente del Lavoro).

Tabella Riassuntiva:

Titolari di partita Iva Non titolari di partita Iva
 F24 senza compensazione

Home banking, Entratel o Fiscoonline

Cartaceo, Home banking, Entratel o Fiscoonline
 F24 senza compensazione con saldo positivo Entratel o Fiscoonline Entratel o Fiscoonline
  F24 senza compensazione con saldo a Zero (0) Entratel o Fiscoonline Entrale o Fiscoonline