ASSEGNO UNICO 2022. Cosa cambia per le detrazioni per figli a carico con meno di 21 anni?

Il 01/01/2022 é entrato in vigore il muovo strumento di sostegno economico alle famiglie denominato “Assegno Unico” oppure “Assegno Unico Universale” per i figli.

CHE COS’E’?

L’Assegno Unico è un sostegno economico attribuito alle famiglie, al ricorrere di determinate condizioni, per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Si ritiene necessario evidenziare che il valore dell’ISEE:

  • influenza la quantificazione del sostegno economico;
  • ma non determina l’esclusione poiché TUTTI hanno diritto all’Assegno Unico.

Detto sostegno economico alle famiglie  ha 2 caratteristiche:

  • Unico poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità,
  • Universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli ed altri famigliari a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

L’Assegno Unico sostituisce e ingloba diversi misure tra cui:

  • gli assegni al nucleo familiare,
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni,
  • assegno di natalità e premio alla nascita.

CHI HA DIRITTO AD AVERLO?

L’Assegno Unico riguarda tutte le categorie di lavoratori:

  • dipendenti (sia pubblici che privati),
  • lavoratori autonomi,
  • pensionati,
  • disoccupati ed inoccupati.

L’Assegno Unico spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • il richiedente o un Suo famigliare sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea oppure il richiedente sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • il richiedente sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia per cui sia stato presente nel territorio italiano per la maggior parte (6 mesi più 1 giorno) dell’anno precedente;
  • il richiedente sia residente e domiciliato in Italia oppure  sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
  • il nucleo famigliare del richiedente comprende figli a carico;
    • normodotati minorenni  (7.mo mese di gravidanza al compimento del 18.mo anno d’età);
    • normodotati maggiorenni sino al 21.mo anno d’età:
      • frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
      • svolgono un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
      • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
      • svolga il servizio civile universale;
    • disabile a carico, senza limiti di età.

QUALE E’ L’IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO?

L’importo dell’Assegno Unico per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità.

Le famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE .

Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno successivo.

L’Assegno Unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

Gli importi saranno parametrati all’Isee:

  • sotto i 15mila euro di ISEE si avranno i massimi benefici,
  • oltre i 40mila euro di ISEE si avranno il minimo.

Nessuna famiglia, se vorrà, resterà quindi fuori dal contributo che andrà:

  • dai 50 ai 175 euro al mese,
  • che scendono da 25 a 85 euro per i figli tra i 18 e i 21 anni.
Sono previste una serie di maggiorazioni in base ad un algoritmo che tiene conto di:
  • al numero di figli;
  • alla presenza di disabili nel nucleo famigliare,
  • se entrambi i genitori lavorano oppure no,
  • se la mamma ha meno di 21 anni.

Si ricorda che é possibile richiedere l’Assegno Unico senza presentare l’ISEE ed inoltre si ricorda che per ottenere l’ISEE é necessario procedere alla presentazione della “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (detta anche DSU è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare che ha validità dal momento della presentazione fino al 31/12 dell’anno di presentazione). La richiesta dell’ISEE è possibile presentarla:

  • presso un CAF;
  • ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ ISEE in modalità ordinaria o precompilata.  In questo caso l’ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

Appare del tutto evidente, da quanto sopra indicato, che dare un’indicazione del valore dell’IMPORTO dell’Assegno Unico é impossibile poiché varierà in base alle particolarità del nucleo famigliare.

E’ UNO STRUMENTO AUTOMATICO OPPURE  E’ NECESSARIO FARE DOMANDA?

E’ necessario fare una domanda ogni anno poiché l’Assegno Unico è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo.

La domanda può essere presentata a partire dal 01/01/2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio:

  • accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Le domande presentate tra gennaio e febbraio,  vedranno la corresponsione dell’Assegno Unico a partire dal 15 al 21 marzo.

Per le domande presentate dal 01/01/2022 al 30/06/2022, l’Assegno Unico spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30/06, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda.

La domanda si riferisce a pagamenti di prestazioni relative al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. Il pagamento dell’Assegno Unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Lo scrivente, tenuto conto della precedente normativa, relativa alle detrazioni per figlia  carico in presenza di entrambi i coniugi, consiglia vivamente, al fine di evitare che in fase di controlli automatizzato (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) possano sorgere atti di accertamento o contestazioni, che saranno da affrontare sostenendo costi inutili, di mantenere la regola di distribuzione della detrazione previgente (50% per coniuge oppure 100% al coniuge con il reddito imponibile maggiore!)  per gli anni 2022 e 2023.

Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio INPS del  31/12/2021, n. 4748.

COME VIENE EROGATO L’ASSEGNO UNICO?

Tramite bonifico bancario ordinario su un IBAN intestato al richiedente oppure con un  “bonifico domiciliato postale” presso qualsivoglia Ufficio Postale.

COSA CAMBIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022?

Come sopra evidenziato, detto strumento é operativo dal mese di marzo di un anno al mese di febbraio dell’anno successivo. Per cui, tenuto conto che l’Assegno Unico sostituisce e ingloba le seguenti misure di sostegno al reddito:

  • gli assegni al nucleo familiare,
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni,
  • assegno di natalità e premio alla nascita;

le “detrazioni per famigliari a carico” e gli “assegni per il nucleo familiare”, nelle buste paga e nelle pensioni:

  • di gennaio e febbraio 2022 saranno ancora presenti ;
  • da marzo del 2022  non saranno più presenti.