BONUS PUBBLICITÀ. Novità 2026

Tempo previsto di lettura 7 minuti.
(aggiornato al 25/02/2026)

Il Legislatore Italiano, con l’art. 57- bis, DL n. 50/2017, ha introdotto uno strumento agevolativo denominato  “Bonus pubblicità” per incentivare l’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale.

Di seguito analizziamo il “Bonus Pubblicità” relativo alle spese da sostenere nel 2026 e richiedibile nel 2027.

CHI PUO’ USUFRUIRNE? 

Il “Bonus pubblicità” è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • imprese / enti non commerciali;
  • lavoratori autonomi;

per cui e del tutto priva di rilevanza la forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile, iscrizione ad un Albo professionale.

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI?

L’agevolazione in esame riguarda le spese per l’acquisto di:

  • spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali
  • effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”.

ATTENZIONE: Si ritiene necessario evidenziare che in passato (esempio periodo 2021 e 2022) era  possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio – TV locali applicando le “vecchie” regole. La precisazione é doverosa poiché nel 2026 NON E’ POSSIBILE ANNOVERARE FRA GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI quelli relativi agli investimenti radio – TV locali. Se si volesse approfondire la normativa precedente si invita a prendere visione dell’elaborato denomInato  BONUS PUBBLICITÀ. Biennio 2021-2022.

Si rammenta che:

  • al fine dell’agevolazione i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale o al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed avere un direttore responsabile,
  • la quantificazione dell’investimento va fatta nel rispetto del principio di competenza.

ATTENZIONE: Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni. 

Merita evidenziare che l’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

QUANTO SARA’ IL BONUS PER IL 2026?

Il bonus per il 2026 va determinato nella misura del  75% dell’investimento incrementale della spesa a condizione che ci sia almeno un aumento rispetto all’anno precedente di almeno 1,00 %.

CONVIENE RICHIEDERE IL BONUS PUBBLICITA’?

La risposta a questa domanda é dettata da una valutazione di economicità.

I principali fattori da valutare sono:

  1. identificare il monte investimento pubblicitario agevolabile sostenuto per l’anno 2025;
  2. identificare, sulla base del piano industriale, il prevedibile monte investimento pubblicitario agevolabile per l’anno 2026;
  3. verificare se esiste un incremento prevedibile nel 2026;
  4. qualora esista l’incremento 2026, quantificare la percentuale di crescita prevedibile rispetto al 2025;
  5. verificare che detta percentuale sia maggiore del’1,00%;
  6. se la condizione al precedente punto 5) é rispettata, calcolare il BONUS PUBBLICITA’ POTENZIALE 2026 pari al 75% dell’incremento del valore assoluto dell’incremento prevedibile per il 2026;
  7. confrontare il BONUS PUBBLICITA’ POTENZIALE 2026 con il costo dell’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese rilasciato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità oppure da un Revisore legale. Qualora il BONUS PUBBLICITA’ POTENZIALE 2026 sia superiore al costo di rilascio dell’attestazione, allora si può affermare che “conviene richiedere il BONUS PUBBLICITA’ ” altriemnti non conviene.

IL BONUS PUBBLICITA’ E’ RILEVANTE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ED IRAP?

Tenuto conto che l’art.57-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (norma istitutiva dell’agevolazione) e qualisvoglia successiva modificazione ed integrazione, non hanno disposto “espressamente la non rilevanza” del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il BONUS PUBBLICITA’  concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

COME SI ACCEDE AL BONUS?

Per poter accedere all’agevolazione il soggetto deve:

  • presentare una richiesta al fine di prenotare il “bonus pubblicità”;
  • inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno.

Il soggetto interessato infatti deve presentare:

  • dal 02/03/2026  al  01/04/2026 la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno, al fine di prenotare le risorse disponibili (si evidenzia che la provvista della predetta agevolazione non é elevata in quanto ad oggi si attesta in 30.000.000 di Euro per il 2026).
  • dall’09/01/2027 al 09/02/2027  la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata. In pratica viene confermato o rettificato quanto comunicato in precedenza.

Si ricorda che tali comunicazioni / dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello, in via telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

SONO RICHIESTE ATTESTAZIONI?

Come sopra accennato l’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.

L’attestazione del professionista non va inviata telematicamente, ma va conservata dal richiedente ed esibita all’Amministrazione fiscale in caso di richiesta.

COME SI UTILIZZA IL CREDITO D’IMPOSTA?

Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel Modello  F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate indicando il codice tributo “6900”, (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito).

Il credito d’imposta spettante va indicato nel modello REDDITI del periodo d’imposta di maturazione:

  1. nel quadro RU (codice E4),
  2. nel quadro RS – Aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi

e va indicato nel modello REDDITI del periodo d’imposta di utilizzo dello stesso nel quadro RU (codice E4).

Da ultimo si ricorda che l’agevolazione in esame, oltre a non essere cumulabile con altre agevolazioni statali / regionali / europee, “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità”, è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato “de minimis” e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) differente a seconda del “settore” sul quale si intende investire (Stampa / Emittenti televisive e radiofoniche locali).


(aggiornato al 19/02/2026)

Il Legislatore Italiano, con l’art. 57- bis, DL n. 50/2017, ha introdotto uno strumento agevolativo denominato  “Bonus pubblicità” per incentivare l’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale.

Di seguito analizziamo il “Bonus Pubblicità” relativo alle spese da sostenere nel 2026 e richiedibile nel 2027.

 

CHI PUO’ USUFRUIRNE? 

Il “Bonus pubblicità” è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • imprese / enti non commerciali;
  • lavoratori autonomi;

per cui e del tutto priva di rilevanza la forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile, iscrizione ad un Albo professionale.

 

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI?

L’agevolazione in esame riguarda le spese per l’acquisto di:

  • spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali
  • effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”.

ATTENZIONE: Si ritiene necessario evidenziare che in passato (esempio periodo 2021 e 2022) era  possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio – TV locali applicando le “vecchie” regole. La precisazione é doverosa poiché nel 2026 NON E’ POSSIBILE ANNOVERARE FRA GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI quelli relativi agli investimenti radio – TV locali. Se si volesse approfondire la normativa precedente si invita a prendere visione dell’elaborato denomInato  BONUS PUBBLICITÀ. Biennio 2021-2022.

Si rammenta che:

  • al fine dell’agevolazione i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale o al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed avere un direttore responsabile,
  • la quantificazione dell’investimento va fatta nel rispetto del principio di competenza.

ATTENZIONE: Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni. 

Merita evidenziare che l’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

 

QUANTO SARA’ IL BONUS PER IL 2026?

Il bonus per il 2026 va determinato nella misura del  75% dell’investimento incrementale della spesa a condizione che ci sia almeno un aumento rispetto all’anno precedente di almeno 1,00 %.

 

CONVIENE RICHIEDERE IL BONUS PUBBLICITA’?

La risposta a questa domanda é dettata da una valutazione di economicità.

I principali fattori da valutare sono:

  1. identificare il monte investimento pubblicitario agevolabile sostenuto per l’anno 2025;
  2. identificare, sulla base del piano industriale, il prevedibile monte investimento pubblicitario agevolabile per l’anno 2026;
  3. verificare se esiste un incremento prevedibile nel 2026;
  4. qualora esista l’incremento 2026, quantificare la percentuale di crescita prevedibile rispetto al 2025;
  5. verificare che detta percentuale sia maggiore del’1,00%;
  6. se la condizione al precedente punto 5) é rispettata, calcolare il BONUS PUBBLICITA’ POTENZIALE 2026 pari al 75% dell’incremento del valore assoluto dell’incremento prevedibile per il 2026;
  7. confrontare il BONUS PUBBLICITA’ POTENZIALE 2026 con il costo dell’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese rilasciato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità oppure da un Revisore legale. Qualora il BONUS PUBBLICITA’ POTENZIALE 2026 sia superiore al costo di rilascio dell’attestazione, allora si può affermare che “conviene richiedere il BONUS PUBBLICITA’ ” altriemnti non conviene.

IL BONUS PUBBLICITA’ E’ RILEVANTE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ED IRAP?

Tenuto conto che l’art.57-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (norma istitutiva dell’agevolazione) e qualisvoglia successiva modificazione ed integrazione, non hanno disposto “espressamente la non rilevanza” del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il BONUS PUBBLICITA’  concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

 

COME SI ACCEDE AL BONUS?

Per poter accedere all’agevolazione il soggetto deve:

  • presentare una richiesta al fine di prenotare il “bonus pubblicità”;
  • inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno.

Il soggetto interessato infatti deve presentare:

  • dal 01/03/2026  al  31/03/2026 la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno, al fine di prenotare le risorse disponibili (si evidenzia che la provvista della predetta agevolazione non é elevata in quanto ad oggi si attesta in 30.000.000 di Euro per il 2026).
  • dall’09/01/2027 al 09/02/2027  la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata. In pratica viene confermato o rettificato quanto comunicato in precedenza.

Si ricorda che tali comunicazioni / dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello, in via telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

 

SONO RICHIESTE ATTESTAZIONI?

Come sopra accennato l’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.

L’attestazione del professionista non va inviata telematicamente, ma va conservata dal richiedente ed esibita all’Amministrazione fiscale in caso di richiesta.

 

COME SI UTILIZZA IL CREDITO D’IMPOSTA?

Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel Modello  F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate indicando il codice tributo “6900”, (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito).

Il credito d’imposta spettante va indicato nel modello REDDITI del periodo d’imposta di maturazione:

  1. nel quadro RU (codice E4),
  2. nel quadro RS – Aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi

e va indicato nel modello REDDITI del periodo d’imposta di utilizzo dello stesso nel quadro RU (codice E4).

Da ultimo si ricorda che l’agevolazione in esame, oltre a non essere cumulabile con altre agevolazioni statali / regionali / europee, “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità”, è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato “de minimis” e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) differente a seconda del “settore” sul quale si intende investire (Stampa / Emittenti televisive e radiofoniche locali).