Sempre più spesso le famiglie optano, al momento del trapasso di un congiunto, di procedere alla cremazione dello stesso.
Al fine di aiutare le famiglie a conoscere la corretta procedura di gestione delle ceneri, di seguito forniamo alcune informazioni utili a dipanare alcune delle incertezze comuni.
Le incertenze più frequenti da noi riscontrate sono:
- E’ possibile conservare le ceneri del defunto in casa?
- E’ possibile spargere le ceneri ovunque nel territorio italiano?
Conservazione delle ceneri del defunto.
La conservazione delle ceneri del defunto in cas é ammessa ma devono essere rispettate tutte le rpescrizioni della Legge 130/2001.
- PRESENTARE DOMANDA PER LA CONSERVAZIONE IN CASA. La Legge 130-2001 sancise che, per conservare le ceneri del defunto in casa, è necessario presentare una domanda all’Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso. Nella domanda dovranno essere indicati il nome della persona affidataria e l’indirizzo della residenza in cui verranno conservate. Si ricorda che a supporto della richiesta, è possibile allegare una copia del testamento olografo, in cui è riportata la volontà del defunto che riportano la volontà di essere cremato nonché la richiesta che le stesse vengano conservate in una specifica abitazione.
- COME CONSERVARE LE CENERI IN CASA. La medesima legge stabilisce che le ceneri devono essere inserite in un’urna di materiale infrangibile, che verrà sigillata non appena concluso il procedimento di cremazione. Il contenitore riporterà i dati anagrafici del defunto, per consentirne l’identificazione. L’urna dovrà essere conservata nel luogo indicato nella richiesta presentata all’Ufficiale di Stato Civile ed ogni eventuale trasferimento di residenza dovrà essere comunicato sia al Comune di provenienza che a quello di nuova destinazione. Il luogo di conservazione deve avere delle caratteristiche imprescindibili: essere sicuro, protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Per assicurarsi che la conservazione dell’urna cineraria sia svolta nel rispetto della Legge, il Comune può organizzare dei controlli periodici o a campione, a domicilio.
Dispersione delle cenere del defunto.
La dispersione delle ceneri del defunto è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private.
La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
L’autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
- disposizione testamentaria del defunto resa davanti a un notaio
- iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (l’iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari)
- testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio
- in mancanza di volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta ma solo orale è possibile procedere alla dispersione delle ceneri con:
- dichiarazione sottoscritta dal coniuge davanti all’ufficiale dello stato civile
- dichiarazione sottoscritta davanti all’ufficiale dello stato civile dal parente più prossimo e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi (in assenza del coniuge).
La dispersione delle ceneri deve essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l’autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.
La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.