Finalmente siamo arrivati, almeno “dal punto di vista amministrativo” alla fine del periodo d’emergenza. Il Governo Italiano ha emanato le “nuove regole di comportamento” che si applicheranno nelle prossime settimane e mesi.
Con il Decreto_Legge_n_24_del_24_marzo_2022 denominato “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” sono state rimodulate ed adattate le “regole di comportamento che eravamo, ormai da mesi abituati a rispettare”.
Con il 31/03/2022 è cessato lo stato d’emergenza Covid19.
Il “percorso di normalizzazione” deciso dal Governo Italiano si struttura in tre tappe:
- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali
Il Decreto_Legge_n_24_del_24_marzo_2022, stabilisce:
- obbligo di mascherine:
- negli ambienti al chiuso, di seguito elencati, viene reiterato fino al 30/04/2022 l’obbligo di mascherine ffp2:
- mezzi di trasporto
- luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico.
- nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- negli ambienti al chiuso, di seguito elencati, viene reiterato fino al 30/04/2022 l’obbligo di mascherine ffp2:
- fine del sistema di classificazione delle Regioni in “Zone Colorate”;
- determinazione della capienza impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della Salute.
- nessuna modifica per le norme d’applicare nei cinema e teatri.
Di seguito Vi presentiamo “un sunto delle novità” sopra evidenziate.
Mascherine. Le regole dal 01/04/2022
Fermo restando quanto previsto per il sistema educativo, scolastico e formativo che non viene affrontato nel Decreto_Legge_n_24_del_24_marzo_2022, fino al 30/04/2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
- mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportive.
- per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- Altre mascherine
- Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli citati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
- Soggetti esclusi dall’obbligo di mascherine:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- L’obbligo delle mascherine non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Green Pass. Le regole dal 01/04/2022.
Green Pass Base così detto Green Pass
Dal 01/04/2022 al 30/04/2022, è consentito ai soggetti muniti del cosiddetto Green Pass Base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. Non è più richiesto alcun Green Pass per le consumazione all’aperto;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto”;
Dal 01/04/2022 al 30/04/2022, è consentito ai soggetti muniti del cosiddetto Green Pass Base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Super Green Pass così detto Green Pass Rafforzato
Il D.L.24 prevede una graduale eliminazione del green pass rafforzato
Dal 01/04/2022 al 30/04/2022, è consentito ai soggetti muniti del Super Green Pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.
Isolamento e auto-sorveglianza. Le regole dal 01/04/2022.
A decorrere dal 01/04/2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
A decorrere dalla medesima data a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente:
- nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2
- e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.”.
Accesso ai luoghi di lavoro: le regole dal 1 aprile 2022
Dal 01/04/2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. Si ricorda che detto obbligo cesserà alla data del 01/05/2022.
Fino al 31/12/2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Fino al 31/12/2022 rimane l’obbligo di Green Pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.