Emissione di “Fattura Elettronica” dopo l’emissione del “Documento Commerciale: E’ possibile?

FATTO!

Un cliente si rivolge al proprio fornitore di servizi (ristorante, meccanico, idraulico, ecc) oppure di merce  con vendita al dettaglio ed al momento della conclusione della transazione commerciale, paga quanto dovuto e riceve un “Documento Commerciale”. Trascorso qualche giorno il cliente torna dal proprio fornitore e richiede l’emissione della “fattura” anziché del “Documento Commerciale”.

COME SI PUO’ COMPORTARE IL FORNITORE?

Personalmente sono dell’idea che il fornitore, al fine di evitare detta situazione, possa esporre un cartello, ancorché non é necessario esporlo, nelle vicinanze del “Registratore Telematico” con il quale espliciti che “la fattura non possa essere richiesta oltre il momento di effettuazione dell’operazione” ex art.22 DPR 633/1972. In questo modo si evita “l’imbarazzo di dire “L’EMISSIONE NON PUO’ ESSERE RICHIESTA ORA!” indicato dalla norma sopra richiamata.

In ogni caso se il fornitore desidera soddisfare la richiesta “tardiva! ma non troppo” del proprio cliente deve emettere una “Fattura Elettronica immediata in pari data del “Documento Commerciale” seguendo le indicazioni della FAQ n.45 del 21/09/2018 che prevede:

“Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta o documento commerciale; compilando il blocco informativo “AltriDatiGestionali” come di seguito riportato:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino(o della ricevuta o del documento commerciale)”.

COME NON SI PUO’ COMPORTARE IL FORNITORE?

  • NON DEVE STORNARE il “Documento Commerciale” (c.d. “annullo”) poiché è una procedura priva del relativo supporto normativo, che invece ritroviamo nell’articolo 26 del DPR 633/1972, ossia nel caso in cui per una operazione sia stata emessa fattura. In sintesi: non esiste la NOTA DI CREDITO riferibile ai “Documenti Commerciali” ma unicamente alle fatture (ex art.26 DPR 633/1972). Anche a voler tentare una applicazione analogica alla ipotesi di emissione di documento commerciale, non sembra ricorrano le condizioni per ritenere che un documento commerciale regolarmente emesso possa essere annullato quando non ci troviamo in presenza di “… nullità (errata emissione), annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (reso merce)” poiché l’operazione “a monte” è valida ed integra tra le parti.
  • NON DEVE ENMETTERE UNA FATTURA DIFFERITA poiché ancorché l’emissione del “Documento Commerciale” potrebbe essere considerato propedeutico alla successiva emissione della fattura differita, ai sensi del comma 4, lettera a) dell’articolo 21 DPR 633/1972, ma poiché, fatta eccezione per la vendita di prodotti farmaceutici, il “Documento Commerciale” é sprovvisto dell’indicazione principale richiesta dalla citata norma, ossia l’identificazione della controparte con la quale è stata effettuata l’operazione dal “Documento Commerciale”, non è possibile l’applicazione di detta normativa.