In base alle normative vigenti la fattura elettronica (immediata o differita) deve essere trasmessa/inviata entro 12 giorni dall’emissione (data della fattura!). Qualora per qualsivoglia motivazione la trasmissione/invio del file della fattura elettronica al SdI avviene successivamente a detto a termine è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e si invita il lettore a prendere visione del contenuto denominato FATTURAZIONE ELETTRONICA. Ritardata emissione. Cosa fare?
In questo articolo analizziamo l’eventualità che la fattura elettronica trasmessa/inviata in ritardo al SdI sia un’autofattura derivante dall’applicazione del regime del REVERSE CHARGE.
Cosa succede se trasmetto/invio al SdI una fattura elettronica da REVERSE CHARGE in ritardo?
Le sanzioni derivanti da violazioni della normativa REVERSE CHARGE sono determinate dal art. 6 comma 9 bis del D.lgs n. 471/1997:
- si applica la sanzione da 500 euro e 20.000 euro (per ciascun fornitore e ciascuna liquidazione Iva) o, alternativamente, in una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile (con un minimo di 1.000 euro) se l’operazione non risulta dalla contabilità.
Si ricorda che detta violazione è sanabile con l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.
Come calcolare il ravvedimento per invio tardivo fattura elettronica?
Qualora il contribuente si accorga di non aver correttamente applicato il REVERSE CHARGE è consigliabile:
- correggere l’errore,
- procedere a ravvedere la violazione.
La sanzione da ravvedimento , se la correzione dell’errore avviene entro la data della presentazione dell’IVA annuale è calcolata come 1/8 del minimo editabile (500,00 euro).
Il pagamento del ravvedimento operoso dovrà essere effettuato tramite il Modello F24 indicando il Codice tributo 8904 e l’anno in cui è avvenuta la violazione.
ATTENZIONE: E’ doveroso evidenziare che si renderà necessario valutare se devono essere poste in essere altre azioni atte a sanare conseguenze derivanti dal mancato rispetto del REVERSE CHARGE (Ravvedere ritardato invio dell’autofattura, ravvedere la mancata registrazione (ravvedimento prodromico), ecc).