Chi può accedere a uffici pubblici, uffici postali, banche e servizi finanziari e attività commerciali?
Dal 01/02/2022, indifferentemente dal colore raggiunto (livello di contagio) della singola Regione, per poter accedere a:
- uffici pubblici;
- uffici postali;
- banche e servizi finanziari;
- attività commerciali inoltre si ricorda che in assenza di chiarimenti ulteriori le attività degli Agenti e Sub Agenti d’assicurazioni sono annoverati fra questi soggetti;
il cittadino deve essere munito di GREEN PASS BASE.
Restano escluse, in base al dettame del DPCM 21/01/2022 le attività annoverate tra quelle individuate per l’esigenze considerate “essenziali e primarie della persona” , di seguito riportate:
- Esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio, e più precisamente si tratta di:
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- commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di materiale per ottica.
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
- Esigenze di salute e veterinarie per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie e a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori. Restano ferme le regole già previste per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
- Esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.
- Esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci. Ma anche per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Dal tenore letterale della norma, parrebbe che le attività professionali (geometra, architetto, dottore commercialista, avvocati, notai, giornalisti, ecc.) siano rimaste escluse da questo obbligo.
Si evidenzia che in caso di riscontro della violazione di detto obbligo è prevista una sanzione economica da 400 a 1.000 euro.
NOTA:
«I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che esclusi sopra individuati devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?
La risposta a tale domanda contenuta nelle Faq pubblicata dal Governo il 01/02/2022 é PARADOSSALE:
No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
Gli esercenti quindi non hanno l’obbligo (ma nemmeno il divieto di farlo) di controllare il Green pass all’ingresso, ma possono anche farlo “a campione” su chi è entrato.
LO SCRIVENTE, TENUTO CONTO DELLA DISCREZIONALITA’ DEL SOGGETTO VERIFICATORE, AD ELEVARE SANZIONE IN CASO DI ASSENZA DI GREEN PASS DEL SINGOLO CLIENTE CONSIGLIA DI NON USUFURIRE DELLA PRESUNTA LIBERTA’ SCATURENTE DALLA FAQ SOPRA RIPORTATA ED INVITA TUTTI GLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI A PORRE IN ESSERE LA SEMPLICE PROCEDURA DI CONTROLLO PRIMA DELL’ACCESSO DEL CLIENTE.