A circa due anni dell’approvazione della Legge 207/2024 (cos’ detta LEGGE DI BILANCIO 2025), contenente i commi 74-77 dell’art.1 che ha determinato l’obbligo di collegare il POS al registratore telematico (d’ora in poi RT) per garantire una comunicazione automatica e tracciata dei corrispettivi con l’aggiunta dell’informazione relativa alla tipologia d’incasso, si inizia a “fare sul serio”.
All’inizio del mese di febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative dell’obbligo di interazione tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS) in vigore dall’1.1.2026 pubblicando la Guida Operativa denominata “IL COLLEGAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E GLI STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (POS-RT)” completato da Allegato 1 ed Allegato2.
Alla fine sempre del mese di febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito all’abbinamento “logico” RT-POS da effettuare tramite la nuova procedura web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Invitiamo coloro che desiderano analizzare l’operatività determinata:
- dai commi 74-77 dell’art.1 della Legge 207/2024 (cos’ detta LEGGE DI BILANCIO 2025),
- provvedimento n.424470 dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2025,
ad accedere al contributo intitolato INTEGRAZIONE TRA POS E REGISTRATORE TELEMATICO. Cosa cambia e cosa devono fare le imprese dal 01/01/2026?.
Si ritiene doveroso evidenziare che il collegamento di tipo logico oppure l’indicazione di esenzione dal collegamento:
- è sempre riferito al POS (questo è il motivo per cui nell’elaborato si parla di “collegamento POS-RT), poiché in caso di disponibilità di un POS utilizzato anche in assenza di un RT sarà necessario provvedere a comunicare l’esenzione del collegamento con RT;
- deve essere posto in essere per tutti i POS attivi nel mese di gennaio 2026 e nei successivi.
Di seguito analizzeremo, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, a ciò che nel precedente articolo avevamo indicato come “Situazioni che meritano un chiarimento”.
PRIMO CHIARIMENTO.
Devono essere collegati al RT gli strumenti di pagamento elettronico definiti:
- POS fisico può essere di tipo:
- hardware (dispositivo fisico);
- d. “SoftPOS” cioè “Applicazioni” che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
- POS virtuali
- software(piattaforme online, APP e analoghe) mediante i quali l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi.
Inoltre come precisato dall’Agenzia delle Entrate:
- l’identificativo univoco del POS fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (c.d. “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento;
- l’identificativo univoco del POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento
SECONDO CHIARIMENTO.
La certificazione dei corrispettivi può essere effettuata:
- tramite un registratore telematico (RT);
- ovvero utilizzando la procedura web “Documento Commerciale on line”;
e qualora gli incassi avvengano tramite un POS (Hardware o Software) dovrà essere posto in essere il collegamento fra RT e POS e fra “procedura webW e POS.
TERZO CHIARIMENTO.
Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico / virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.
QUARTO CHIARIMENTO.
Per ogni collegamento RT-POS, va specificato l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati tali strumenti. Si ricorda che detta informazione non è richiesta per le attività in forma ambulante come ad esempio il servizio di NCC.
può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico / virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.
QUINTO CHIARIMENTO.
Dopo la comunicazione iniziale, devono essere comunicate SEMPRE le variazioni successive, nel minor tempo possibile.
SESTO CHIARIMENTO.
Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi:
- certificati mediante distributori automatici (c.d. “vending machine”);
- relativi alla cessione di carburante;
- relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici;
- esonerati dall’obbligo di memorizzazione / invio telematico all’Agenzia delle Entrate (ad esempio, vendita di tabacchi e generi di monopolio, vendite a distanza, ecc.);
- certificati esclusivamente tramite fattura
anche se incassati con pagamento elettronico.
Nel caso in cui l’esercente:
- svolga sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi (con l’uso di un RT) sia di attività esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (per cui senza l’uso di un RT), se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi va registrato il collegamento;
- utilizzi un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dalla certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo poiché non viene utilizzato un RT ma vige in ogni caso il dovere di dichiarare l’utilizzo del POS per tali operazioni.
Si invitano, coloro che desiderano approfondire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in materia di visionare le relative FAQ – Risposte alle domande più frequenti.
