IPERAMMORTAMENTO 2026. Un ritorno al passato per investire nel futuro.

(08/05/2026)

Cos’è l’Iperammortamento 2026 e come funziona?

L’Iperammortamento 2026 (strumento che va a sostituire il Piano Transizione 5.0) è un’agevolazione fiscale che consente alle imprese (i professionisti sono esclusi!) di dedurre una quota maggiorata del costo dei beni strumentali innovativi, rispetto al loro valore effettivo, così da ridurre l’imponibile dell’imposta sui redditi.

Il meccanismo dell’iperammortamento, muta totalmente, la linee mantenuta dallo Stato negli ultimi esercizi. Si ritorna a premiare le aziende che producono utili, poiché il meccanismo consente di avere “maggiori costi fiscali” evitando di erogare “crediti d’imposta” ad aziende che non producono utili e che in ogni caso riducevano il gettito fiscale e contributivo tramite le compensazioni dei “crediti d’imposta”.

Il beneficio è rivolto alle imprese titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali (prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo) rivolta ad raggiungere la transizione digitale e sostenibile dal 01/01/2026 al 30/09/2028.

Quali sono gli investimenti ammissibili?

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali, nuovi, legati alla digitalizzazione dei processi produttivi, di tipo:

interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura.

Quali sono le maggiorazioni “del costo fiscale” degli investimenti ammissibili?

L’Iperammortamento prevede l’applicazione di una maggiorazione del costo del bene ai fini delle imposte sui redditi con le seguenti percentuali:

Fascia di investimento Maggiorazione
fino a 2,5 milioni € +180%
2,5 – 10 milioni € +100%
10 – 20 milioni € +50%

Quali sono le procedure attuative?

Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, firmato il 04/05/2026 si é data attuazione, effettiva e pratica, alla disciplina dell’Iperammortamento 2026.

Prima di approfondire la procedure d’accesso all’agevolazione é doveroso ricordare che:

  1. l’accesso all’agevolazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
  2. la fruizione all’agevolazione:
    • decorre dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti,
    • a condizione che il bene sia già entrato in funzione entro il medesimo periodo,
    • e che sia preventivamente pervenuto all’impresa l’esito positivo delle verifiche poste in essere dal GSE.

Il processo, che consente la fruizione dell’agevolazione si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali.

Fase 1 – Comunicazione preventiva (art. 3, comma 1)

L’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, con l’indicazione di:

  • dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
  • tipologia e ammontare degli investimenti nei beni degli allegati IV e V;
  • data prevista di interconnessione;
  • tipologia e ammontare degli investimenti in beni rinnovabili;
  • data prevista di entrata in funzione;
  • dati relativi all’applicazione della maggiorazione.

Fase 2 – Comunicazione di conferma (art. 3, comma 2)

Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE rispetto alla comunicazione preventiva, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, corredato dai dati identificativi delle fatture agevolabili. Per i beni in leasing, l’obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.

Fase 3 – Comunicazione di completamento (art. 3, comma 3)

Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15/11/2028, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile. Il termine del 15/11/2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. In seguito il GSE, verificato il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, comunica l’esito entro 10 giorni dalla ricezione, potendo richiedere integrazioni entro lo stesso termine.

NOTA:  Il mancato rispetto dei termini e delle modalità da parte dell’impresa comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto al beneficio.

Quali documenti e certificazioni devono essere prodotte e conservate?

Si ricorda che tutta la documentazione di seguito evidenziata deve essere conservata e resa disponibile in sede di controllo da parte del GSE e dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Perizia tecnica asseverata. Le caratteristiche tecniche dei beni, necessarie per la loro inclusione negli allegati IV e V, e l’avvenuta interconnessione devono essere comprovate da una perizia asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato, entrambi muniti di idonea copertura assicurativa. Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
  2. Certificazione contabile. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nella sezione A del registro ex art. 8 D.Lgs. n. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC.
  3. Fatture e documenti di trasporto dei beni agevolati.
  4. Documentazione tecnica attestante e dimostrante l’avvenuta data d’interconnessione.

Nota conclusiva.

Tenuto conto della:

  • complessità,
  • rigidità,
  • vastità,

della normativa e della coseguente procedura, nonché il numero di soggetti coinvolti :

  • impresa,
  • fornitore,
  • installatori,
  • certificatori,
  • GSE,
  • Agenzia delle entrate

si consiglia, alle imprese interessate a sfruttare detta agevolazione, di “scegliere con cura e massima attenzione” il personale altamente qualificato, che doverosamente, dovrà assisterle in questo “percorso ad ostacoli”.

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(versione del 23/01/2026)

Cos’è l’Iperammortamento 2026 e come funziona?

L’Iperammortamento 2026 (strumento che va a sostituire il Piano Transizione 5.0) è un’agevolazione fiscale che consente alle imprese (i professionisti sono esclusi!) di dedurre una quota maggiorata del costo dei beni strumentali innovativi, rispetto al loro valore effettivo, così da ridurre l’imponibile dell’imposta sui reditti.

Il meccanismo agevolativo, muta totalmente, la linee mantenuta dallo Stato negli ultimi esercizi. Si ritorna a premiare le aziende che producono utili, poiché il meccanismo consente di avere “maggiori costi fiscali” evitando di erogare “crediti d’imposta” ad aziende che non producono utili e che in ogni caso riducevano il gettito fiscale e contributivo tramite le compensazioni dei “crediti d’imposta”.

Il beneficio è rivolto alle imprese titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali (prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo) rivolta ad raggiungere la transizione digitale e sostenibile dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Quali sono gli investimenti ammissibili?

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali, nuovi, legati alla digitalizzazione dei processi produttivi, di tipo:

interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura.

Quali sono le maggiorazioni “del costo fiscale” degli investimenti ammissibili?

L’Iperammortamento prevede l’applicazione di una maggiorazione del costo del bene ai fini delle imposte sui redditi con le seguenti percentuali:

Fascia di investimento Maggiorazione
fino a 2,5 milioni € +180%
2,5 – 10 milioni € +100%
10 – 20 milioni € +50%

Prossimi step?

Si ricorda che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovranno emanare un decreto che definisca le modalità attuative dell’Iperammortamento 2026.