MODELLI F24. Modalità di presentazione.

A partire dal 2006 (DL 223/2006 art.37 c.49-bis) sono state introdotte varie tipologie di vincoli e limitazioni, riguardanti le modalità con cui sia i privati cittadini che le imprese possono effettuare il pagamento dei debiti nei confronti:

  • dell’erario (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Dogane e Monopoli, ecc.)
  • degli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Geometri, Inarcasssa, ecc),
  • degli enti territoriali (Comune, provincia, città metropolitane, ecc),

mediante utilizzo dei modelli F24.

Tenuto conto che la normativa è in constante cambiamento, abbiamo ritenuto opportuno fare “il punto della situazione” alla data del 01/11/2024.

Di seguito Vi riportiamo una tabella riassuntiva delle attuali modalità di pagamento dei debiti sopra richiamati, mediante utilizzo del modello F24, tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

  • natura del soggetto debitore (Privato Cittadino/Titolare di Partita IVA),
  • presenza o assenza di crediti compensati all’interno del modello F24,
  • saldo del modello F24.

 

Come si può vedere chiaramente dalla tabella soprastante, la presentazione del modello F24:

  • in modalità cartacea allo sportello è utilizzabile UNICAMENTE dal “privato” in assenza di “crediti compensati” indifferentemente dal saldo del modello,
  • tramite il canale “Servizi Telematici Bancari” è utilizzabile sia dal “privato” che dal “titolare di partita IVA” UNICAMENTE in assenza di “crediti compensati” indifferentemente dal saldo del modello.