ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N.705 Del 23/02/2021. Ulteriori restrizioni da Covid-19 per la Provincia di Brescia e alcuni comuni della Provincia di Bergamo e di Cremona.

 

Il Governatore della Regione Lombardia Attilio FONTANA su richiesta dell’assessore al Welfare della regione Lombardia Letizia MORATTI ha firmato l’orinanza_Regione_Lombardia_n_705_del_23-02-2021 che:

  • è entrata in vigore dalle 18:00 del 23/02/2021;
  • resterà in vigore fino alle ore 24:00 del 02/03/2021;
  • dichiara l’inserimento della Provincia di Brescia e ed i comuni Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino in provincia di Cremona, in ZONA ARANCIONE “RAFFORZATA”;
  • prevede oltre alle normali misure di ZONA ARANCIONE (ex DPCM 14/01/2021 come modificato dal DECRETO LEGGE 22/02/2021) anche:
    1. la chiusura scuole elementari,
    2. la chiusura delle scuole dell’infanzia e nidi,
    3. il divieto di recarsi presso le seconde case,
    4. l’utilizzo di “lavoro agile” in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici nei territori sopra individuati, ove possibile;
    5. l’utilizzo delle mascherine chirurgiche sui mezzi di trasporto;
    6. chiusura delle attività universitarie in presenza;
    7. è vietato lo spostamento verso le “seconde case” anche se dette abitazioni sono situate in territori diversi da quelli sopra individuati;
    8. la sospensione nei predetti territori, dell’efficacia dell’Ordinanza n. 688 del 26/01/2021 in relazione ad attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie.

Al fine di contribuire a comprendere le regole di comportamento che i cittadini dei predetti territori dovranno rispettare, si riportano di seguito i principali riferimenti della ZONA ARANCIONE dopo l’entrata in vigore del DECRETO LEGGE 22/02/2021.

Alle sotto elencate norme di comportamento vanno aggiunte i sopra individuati punti da 1) a 8).

Regioni in “Zona ARANCIONE” post DECRETO LEGGE 22/02/2021 :

  • divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione,salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale di residenza, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, portando al seguito minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • chiusura dei musei ed altri luoghi della cultura;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.