La prestazione occasionale è uno strumento che deve essere utilizzato dai soggetti che desiderano intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico. La prestazione occasionale fa riferimento ad attività professionali minimali e residuali. Si tratta di attività con le quali un soggetto può raggiungere piccoli guadagni, senza avviare una vera e propria attività (professionale).
Il risultato è che oggi molti pensano che le prestazioni occasionali sia l’alternativa alla partita Iva oppure all’assunzione.
La disamina che segue é diretta ad stabilire il confine fra:
- lavoro autonomo occasionale (Prestazione Occasionale)
- lavoro occasionale con vincolo di subordinazione e/o direzione altrui (Lavoro Accessorio)
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (PRESTAZIONE OCCASIONALE)
La “prestazione occasionale ” è:
- svolta da un soggetto non iscritto agli Albi previsti dalla legge;
- svolta in autonomia e senza che il committente possa organizzare il lavoro in relazione ai tempi e luoghi di lavoro,
- svolta in modo non continuativo per un periodo massimo di 30 giornate lavorative;
- a fronte di un compenso che non superi 5.000 euro lordi nei confronti del singolo committente.
La normativa civilistica lo definisce nell’art.222 del Codice Civile, come l’opera svolta da “una persona che si obbliga a compiere, nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”.
Chi la può svolgere (Prestatore)?
Le prestazioni occasionali possono essere svolte da chiunque ad eccezione dei professionisti iscritti ad albi o ordini professionali, i quali non possono rendere prestazioni occasionali riguardanti le attività professionali facenti capo alla professione riservata agli scritti all’ordine d’appartenenza ma sono tenuti ad aprire partita IVA.
Chi la può richiedere (Utilizzatore)?
Si possono avvalere delle prestazioni occasionali:
- Ditte individuali,
- Imprese famigliari,
- Società di Persone,
- Società di capitali,
- Professionisti,
- Associazioni,
- Fondazioni,
- altri enti privati
- privati.
al fine di evitare rischi interpretativi si consiglia che gli operatori economici abbiano alle loro dipendenze meno di 11 dipendenti, e non appartengano al settore:
- agricolo
- edile ed affini
- svolgano la propria attività nell’ambito di appalti d’opera o di servizi.
Come si comporta il “Prestatore” dal punto di vista fiscale?
Il prestatore al momento dell’incasso emetterà una ricevuta di prestazione occasionale (nell’area documenti del sito trovate il modello) ove indicherà, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati,
- se la prestazione é stata svolta nei confronti di SOSTITUTI D’IMPOSTA (aziende!):
- il compenso lordo
- la ritenuta del 20%
- il compenso ricevuto
- se la prestazione é stata svolta nei confronti di PRIVATI (NON SOSTITUTI D’IMPOSTA):
- il compenso lordo (poiché non verrà fatta alcuna ritenuta)
Successivamente il prestatore dovrà dichiarare detti redditi nella dichiarazione dei redditi.
LAVORO ACCESSORIO o LAVORO OCCASIONALE CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE.
Il “lavoro accessosiro ” è:
- svolta da un soggetto non iscritto agli Albi previsti dalla legge;
- svolta in autonomia con vincolo di subordinazione ed indirizzo in capo al committente,
- svolta in modo non continuativo per un periodo massimo di 30 giornate lavorative;
- a fronte di un compenso
- regolamentato dall’art. 54-bis comma 14 del D.L. 50/2017 e successive modificazioni.
Vi invitiamo a prendere visione dell’articolo LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (così detta PRESTAZIONI OCCASIONALI CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE). Nuova normativa dal 01/01/2023 per imprese, lavoratori autonomi e famiglie quando la prestazione occasionale avviene con vincolo di subordinazione. ove troverà una breve disamina.