PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI della LEGGE DI BILANCIO 2025 per i “LAVORATORI DIPENDENTI”

Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente (commi 1-3)

Si prevede la riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre. Le nuove aliquote sono:

Scaglione di Reddito

Aliquota

Fino a 28.000 euro

23%

Da 28.000 a 50.000 euro

35%
Oltre 50.000 euro

43%

Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, diventa ora strutturale a partire dal 2025. Si prevede inoltre un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro. In sintesi, le detrazioni da lavoro dipendente risultano così modificate:

Reddito

Detrazione da lavoro dipendente

Fino a 15.000 euro

1.955 euro

Oltre 15.000 fino a 28.000

1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)

Oltre 28.000 fino a 50.000

1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)

Oltre 50.000

0

Bonus per Redditi da lavoro dipendente (commi 4-9)

Sono previsti due tipi di bonus per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

  1. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, il comma 4 riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente, la seguente percentuale:
  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 500 euro.
  • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 500 euro ma non a 15.000 euro.
  • 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
  1. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, il comma 6 riconosce una detrazione aggiuntiva, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:
  • 000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro.
  • una somma decrescente, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro, che va ad azzerarsi oltre questa soglia.

Si ricorda che dal calcolo del reddito complessivo è escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione da parte dei datori di lavoro i bonus sono riconosciuti automaticamente dai sostituti d’imposta (datori di lavoro) con l’erogazione delle retribuzioni.

Detrazioni fiscali per redditi > 75.000 euro (comma 10)

Si prevede il riordino delle detrazioni fiscali introducendo un limite massimo per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato applicando la formula seguente:

Importo base  (14.000 o 8.000 in funzione del reddito complessivo)

X

Coefficiente correttivo (varia in funzione del numero dei figli)

Il calcolo del limite massimo di detrazioni ammesse tiene conto:

  1. di un importo base determinato in base al reddito complessivo:
  • 14.000 euro se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 e 100.000 euro.
  • 8.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.
  1. di un coefficiente correttivo determinato in base al numero di figli a carico

numero di figli a carico

coefficiente

Nessun figlio

0,50

1 figlio

0,70

2 figli

0,85

Più di 2 figli o almeno 1 figlio con disabilità

1,00

Alla luce di quanto sopra esposto, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente può essere così riassunto nella seguente Tabella.

Reddito complessivo

Numero figli

Livello massimo detrazioni annue percepibili

reddito complessivo compreso

tra 75.000 euro e 100.000

3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 05/02/1992 n. 104)

14.000 euro

2 figli fiscalmente a carico

11.900 euro

1 figlio fiscalmente a carico

9.800 euro

non sono presenti figli fiscalmente a carico

7.000 euro
 

 

reddito complessivo superiore a 100.000 euro

 

 

3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 05/02/1992 n. 104)

 

8.000 euro

2 figli fiscalmente a carico

6.800 euro

1 figlio fiscalmente a carico

5.600 euro

non sono presenti figli fiscalmente a carico

4.000 euro

Sono escluse dal computo del limite e continuano a essere pienamente detraibili:

  1. spese sanitarie,
  2. Investimenti in start-up innovative,
  3. Investimenti nelle PMI innovative.

Per le spese la cui detrazione è ripartita in più annualità (ad esempio quelle per ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica), nel calcolo dell’importo complessivo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Detrazioni per familiari a carico (comma 11)

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche significative riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia.

Le detrazioni per figli a carico per specifici casi vengono così modificate:

Tipologia familiare

Importo detrazione

Figli ≥ 21 anni e < 30 anni

950 euro

Figli con disabilità (qualsiasi età)

950 euro

Ascendenti conviventi

750 euro

Viene prevista l’esclusione delle detrazioni per familiari all’estero, ovvero in relazione ai familiari residenti all’estero, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono:

  • Cittadini italiani.
  • Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.
  • Cittadini di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

Lavoratori frontalieri  (commi 97-99)

I commi in esame recepiscono le novità dell’accordo per i lavoratori frontalieri Italia-Svizzera in attesa della definizione del protocollo operativo,  e includono due norme di portata interpretativa chiarendo che:

  • i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 01/01/2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere”.
  • anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all’estero nell’arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali.

Incentivo prosecuzione del lavoro con requisiti per la pensione anticipata (comma 161)

Potenziato l’incentivo per i lavoratori pubblici e privati che decidono di rimanere in servizio anche avendo raggiunto i requisiti, entro il 31/12/2025 per:

  • la pensione anticipata con Quota 103,
  • la pensione anticipata a prescindere dall’età

L’incentivo si concretizza attraverso la possibilità di ottenere in busta paga, a richiesta, l’importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale normalmente a carico del lavoratore. Da quest’anno tale importo resta escluso sia dalla base imponibile fiscale sia contributiva.

Contribuzione volontaria  deducibile al 50% (commi 169 -170)

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed  esclusive della medesima e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 01/01/2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS gli importi calcolati con una maggiorazione dell’aliquota a proprio carico non superiore a due punti percentuali.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

Nuovo requisito per NASPI (comma 171)

Viene reso più restrittivo l’accesso alla NASPI introducendo un ulteriore requisito di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2025.

In particolare, per coloro che:

  • nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria,
  • avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o
  • a seguito di risoluzione consensuale (escluse le ipotesi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo),

si richiede che i lavoratori abbiano almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie.

Disapplicazione NASPI ai lavoratori rimpatriati (comma 187)

Prevista la sospensione dell’applicazione della legge 25/07/1975 n. 402, che garantiva il trattamento ordinario di disoccupazione per:

  • licenziamento o
  • mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del  datore  di  lavoro  all’estero,

ai   lavoratori  italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri.  La novità è applicabile alle cessazioni del rapporto di  lavoro intervenute a partire dal 01/01/2025.

Proroghe ammortizzatori sociali e Garanzia Giovani (commi 188-197)

Prorogate alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si tratta in particolare dei seguenti interventi e relativi stanziamenti:  a) Indennità per i lavoratori della pesca, b) Cassa integrazione straordinaria per le imprese in aree di crisi industriale complessa, c) Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività, d) Sostegno al reddito per i dipendenti ex-Ilva, e) Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, f) Indennità per i lavoratori dei call-center.

Decontribuzione lavoratrici madri (commi 219-220)

Viene ampliata la platea soggettiva di beneficiarie dell’esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già previsto nel 2024 in favore delle lavoratrici dipendenti delle lavoratrici autonome (escluse soggetti forfetari), con almeno due figli.

Aliquota agevolata lavoro straordinario infermieri (comma 354)

Si prevede l’applicazione di un’aliquota agevolata al 5% sui compensi per il lavoro straordinario degli infermieri. In particolare, i compensi

  • per il lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021
  • erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN

sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%.

Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025.

Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa (comma 385)

Per i lavoratori dipendenti del settore privato viene estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli emolumenti relativi a:

  • premi di risultato
  • forme di partecipazione agli utili d’impresa

Si ricorda che, in ogni caso, tale forma di tassazione è applicabile:

  1. entro il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
  2. a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro.

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti (commi 386-389)

Dal 01/01/2025, è previsto un regime temporaneo che esenta alcune somme dalle imposte sui redditi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’esenzione si applica fino a 5.000 euro all’anno e nei primi due anni di assunzione del lavoratore per il pagamento diretto o il rimborso di:

  • Canoni di locazione.
  • Spese di manutenzione dei fabbricati presi in affitto

Per il beneficio fiscale in esame è però necessario che i lavoratori:

  • non superino i 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente nell’anno 2024
  • abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza.

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (commi 390 e 391)

Estesa ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro (c.d. fringe benefits) entro i seguenti limiti:

  • 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, e
  • 1.000 euro per gli altri lavoratori.

Rientrano nel limite le somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o da esso rimborsate, per:

  • il pagamento delle utenze domestiche,
  • delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale,
  • per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Un aspetto su cui prestare molta attenzione è quello per cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo.

Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (commi da 395 a 398)

Viene riconosciuto:

  • per il periodo dal 01/01/2025 al 30/09/2025;
  • ai lavoratori dipendenti del settore privato
    • degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
    • a quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,

un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione:

  1. al lavoro notturno
  2. alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi

Tale trattamento si applica a favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024.

Rispetto alle modalità di riconoscimento dell’agevolazione è necessario che sia:

  • richiesta del lavoratore,
  • il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.

Il sostituto d’imposta compenserà il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione c.d. “orizzontale”.